F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 2/CF del 22 luglio 2005 RICHIESTA DEL PRESIDENTE FEDERALE, IN DATA 14.7. 2005, EX ART. 22, COMMA 1, LETT.A) C.G.S., DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL COM. UFF. N. 224/A DEL 13.06.2005, INERENTI I CRITERI PER LA SOSTITUZIONE DELLE SOCIETA’ NON AMMESSE AI CAMPIONATI PROFESSIONISTICI.
F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul
Comunicato ufficiale n. 2/CF del 22 luglio 2005
RICHIESTA DEL PRESIDENTE FEDERALE, IN DATA 14.7. 2005, EX ART. 22,
COMMA 1, LETT.A) C.G.S., DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELLE
DISPOSIZIONI DI CUI AL COM. UFF. N. 224/A DEL 13.06.2005, INERENTI I
CRITERI PER LA SOSTITUZIONE DELLE SOCIETA’ NON AMMESSE AI
CAMPIONATI PROFESSIONISTICI.
In data 14 luglio 2005, il Presidente Federale ha chiesto, ai sensi dell’art. 22 del C.G.S., a questa
Corte di esprimere il proprio parere sulla possibilità che una società, già ripescata nelle ultime cinque
stagioni sportive in un campionato diverso da quello in cui aspira ad essere ripescata per la stagione
2005/2006, possa essere ammessa al beneficio.
Appare alla Corte preliminarmente necessario ricostruire, tanto il quadro della normativa federale che
regola i c.d. ripescaggi (recte, sostituzione delle società non ammesse ai campionati di competenza)
quanto la natura ed i presupposti dello stesso istituto del ripescaggio.
In ordine al primo aspetto deve considerarsi che il Consiglio Federale ha regolato la materia dei
ripescaggi destinati ad essere applicati per la stagione sportiva 2005/2006 in modo esauriente sin dal
20 dicembre 2004, allorché, attraverso il C.U. n. 148/A, deliberò circa “i principi informatori sul
sistema dei ripescaggi in ambito professionistico per la stagione sportiva 2005/2006”.
In particolare, per quanto concerne le regole di futura applicazione per i campionati di Serie A e di
Serie B, il Consiglio si espresse nel senso che si sarebbero utilizzati i criteri delle precedenti stagioni
sportive, stabilendo, poi, relativamente ai campionati di Serie C, che si sarebbe proceduto ai
ripescaggi soltanto per integrare l’organico fino a 90 squadre, attraverso la previsione dell’alternanza
tra una società di Interregionale e una società di Serie C e mediante una disposizione volta ad
escludere dal beneficio le società ripescate nelle cinque stagioni sportive precedenti, fermo
rimanendo il possesso dei requisiti previsti per l’ammissione alla medesima Serie C.
Lo stesso Consiglio Federale, in data 13 giugno 2005, adottò la deliberazione (riportata nel C.U. n.
224/A) con cui approvò le disposizioni specifiche in materia di ripescaggi per la stagione sportiva
2005/2006, avva lendosi della espressa ed inequivoca delega ad esso conferita attraverso la propria
precedente deliberazione –prima illustrata- del 20 dicembre 2004.
Questa notazione preliminare conduce al sic uro risultato della perfetta simmetria tra le due
deliberazioni del Consiglio Federale succedutesi nel tempo con riferimento alla medesima stagione
sportiva 2005/2006, sicchè sia la piena identità contenutistica tra i principi generali fissati nella prima
delle due deliberazioni e la concreta applicazione effettuata nella seconda, sia il preannuncio di tali
misure effettuato con largo anticipo rispetto alla stagione di futuro svolgimento, assolvono le
deliberazioni stesse da qualunque dubbio di legittimità in punto di astrattezza e generalità delle
disposizioni, nonché di difetto di predisposizione di un complesso di norme di sicura e non ambigua
conoscibilità da parte di tutte le società interessate.
Deve, quindi, individuarsi nel coerente combinato disposto delle due deliberazioni in esame il quadro
normativo al quale far riferimento ai fini dell’espressione del parere richiesto a questa Corte.
Va, in secondo luogo, affrontato il tema della natura del c.d. ripescaggio, al fine di determinare se
l’istituto in parola sia congegnato in forme tali da configurare in capo a ciascuna delle società che
potenzialmente vi aspirino, un diritto soggettivo perfetto e, quindi, se se ne possa concepire una sua
applicazione in forma pressocchè meccanica.
La riposta da dare alla indagine deve trarre origine dai fini che assolve l’istituto in parola, a partire
dalla sua più ortodossa espressione lessicale di “sostituzione delle società non ammesse ai campionati
di competenza”. Si tratta invero di istituto che mira ad integrare l’organico delle squadre nei vari
campionati, rendendo possibile il loro svolgimento nell’ambito dei limiti numerici previsti
dall’ordinamento e conformemente all’assetto già stabilito. Ci si trova, così, di fronte ad una misura
primariamente pensata a tutela del bene primario e collettivo del mantenimento degli standards
quantitativi applicabili ai vari campionati che, solo in via indiretta e mediata, reca benefici alle
società che vi possono accedere sulla base del rispetto di una serie di parametri sportivi,
amministrativi e finanziari soggetti alla valutazione tecnico-discrezionale degli organi competenti.
Così letto il meccanismo ordinamentale che regola l’istituto del ripescaggio, è evidente che esso, da
un lato, non possa essere visto come il bene della vita costituente l’oggetto di un preteso diritto
soggettivo perfetto da parte delle società, né che si possa attribuire carattere automatico alla sua
applicazione a favore delle società richiedenti, con esclusione dei necessari poteri valutativi, di
carattere discrezionale, riservati alla Federazione.
L’osservazione è tanto più vera quanto si consideri che il meccanismo stesso era noto a tutte le
società sportive da quasi un semestre prima della adozione della deliberazione consiliare del 13
giugno 2005, cui va, pertanto, disconosciuto carattere costitutivo o anche soltanto novativo,
trattandosi soltanto di atto esecutivo di una precedente deliberazione.
Ciò premesso, anche allo scopo di fornire risposta ad una serie di interrogativi e deduzioni fatti
confluire nella presente richiesta di parere ad opera di alcune società, la Corte passa ad esaminare il
merito della questione ad essa sottoposta.
Le disposizioni concernenti i ripescaggi nell’ambito dei campionati di Serie C prevedono tanto per
quello di C/1 quanto per quello di C/2 la regola secondo cui sono escluse dal beneficio del
ripescaggio le società ripescate in una delle ultime cinque stagioni sportive.
La disposizione non reca alcun riferimento agli ambiti nei quali il previo ripescaggio, in un arco
quinquennale, debba essere avvenuto al fine della preclusione. Essa si limita a porre il divieto da un
punto di vista esclusivamente soggettivo, identificando, cioè, il destinatario del divieto ed al tempo
stesso lasciando che il divieto viva soltanto con riferimento ad esso, indipendentemente dal contesto
nel quale l’eventuale ripescaggio fosse avvenuto nel passato. In altri termini, ciò che conta, nelle
intenzioni e nella lettera della disposizione, è che il beneficio non venga riconosciuto più volte nel
quinquennio alla medesima società sportiva.
La ragione sottostante a tale scelta va, infatti, collegata alla natura, prima delineata, dello stesso
ripescaggio, inteso non come misura soggettivamente premiale ma come rimedio oggettivamemte
capace di reintegrare l’assetto dei campionati attraverso meccanismi di inserimento.
Ora, la disposizione sui ripescaggi non può affatto autorizzare l’idea che essi realizzino una forma di
iscrizione ai campionati alternativa o contraddittoria rispetto al fondamentale principio del
riconoscimento del merito sportivo come fonte di legittimazione alla partecipazione ai campionati
stessi.
E’ evidente che il reiterarsi in un arco temporale ravvicinato di plurimi provvedimenti di ripescaggio
a favore di una medesima società opererebbe una indebita eteroge nesi dei fini ordinamentali,
trasferendo dal terreno del merito sportivo a quello della mera occasionalità il criterio di valutazione
per l’iscrizione ai campionati
In conclusione, la Corte esprime il parere che il già avvenuto ripescaggio nel precedente quinquennio
di una società ne precluda la reiterazione con riferimento a qualsivoglia dei campionati cui la società
stessa aspirerebbe ad essere inserita in forza della normativa in questione.
P.Q.M.
La Corte esprime il parere che siano escluse dal ripescaggio nei campionati di serie C le società che
siano state comunque ripescate in una delle ultime cinque stagioni sportive.
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