F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 2/CF del 22 luglio 2005 RICHIESTA DEL PRESIDENTE FEDERALE, IN DATA 19.7. 2005, EX ART. 22, COMMA 1, LETT. A) C.G.S., DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL COM. UFF. N. 224/A DEL 13.06.2005, INERENTI I CRITERI PER LA SOSTITUZIONE DELLE SOCIETA’ NON AMMESSE AI CAMPIONATI PROFESSIONISTICI.
F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul
Comunicato ufficiale n. 2/CF del 22 luglio 2005
RICHIESTA DEL PRESIDENTE FEDERALE, IN DATA 19.7. 2005, EX ART. 22,
COMMA 1, LETT. A) C.G.S., DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELLE
DISPOSIZIONI DI CUI AL COM. UFF. N. 224/A DEL 13.06.2005, INERENTI I
CRITERI PER LA SOSTITUZIONE DELLE SOCIETA’ NON AMMESSE AI
CAMPIONATI PROFESSIONISTICI.
In data 19 luglio 2005, il Presidente Federale ha chiesto, ai sensi dell’art. 22 del C.G.S., a questa
Corte di esprimere il proprio parere sulla possibilità che la clausola di esclusione dei ripescaggi delle
società ripescate nelle ultime cinque stagioni sportive, possa trovare applicazione in via estensiva e/o
analogica anche per la eventuale sostituzione delle società non ammesse ai campionati di Serie A e di
Serie B.
Appare alla Corte preliminarmente necessario ricostruire, tanto il quadro della normativa federale che
regola i c.d. ripescaggi (recte, sostituzione delle società non ammesse ai campionati di competenza)
quanto la natura ed i presupposti dello stesso istituto del ripescaggio.
In ordine al primo aspetto deve considerarsi che il Consiglio Federale ha regolato la materia dei
ripescaggi destinati ad essere applicati per la stagione sportiva 2005/2006 in modo esauriente e
lungimirante sin dal 20 dicembre 2004, allorché, attraverso il C.U. n. 148/A, deliberò circa “i principi
informatori sul sistema dei ripescaggi in ambito professionistico per la stagione sportiva 2005/2006”.
In particolare, per quanto concerne le regole di futura applicazione per i campionati di Serie A e di
Serie B, il Consiglio si espresse nel senso che si sarebbero utilizzati i criteri delle precedenti stagioni
sportive, stabilendo, poi, relativamente ai campionati di Serie C, che si sarebbe proceduto ai
ripescaggi soltanto per integrare l’organico fino a 90 squadre, attraverso la previsione dell’alternanza
tra una società di Interregionale e una società di Serie C e mediante una disposizione volta ad
escludere dal beneficio le società ripescate nelle cinque stagioni sportive precedenti, fermo
rimanendo il possesso dei requisiti previsti per l’ammissione alla medesima Serie C.
Lo stesso Consiglio Federale, in data 13 giugno 2005, adottò la deliberazione (riportata nel C.U. n.
224/A) con cui approvò le disposizioni specifiche in materia di ripescaggi per la stagione sportiva
2005/2006, avvalendosi della espressa ed inequivoca delega ad esso conferita attraverso la propria
precedente deliberazione –prima illustrata- del 20 dicembre 2004.
Questa notazione preliminare conduce al sicuro risultato della perfetta simmetria tra le due
deliberazioni del Consiglio Federale succedutesi nel tempo con riferimento alla medesima stagione
sportiva 2005/2006, sicchè sia la piena identità contenutistica tra i principi generali fissati nella prima
delle due deliberazioni e la concreta applicazione effettuata nella seconda, sia il preannuncio di tali
misure effettuato con largo anticipo rispetto alla stagione di futuro svolgimento, assolvono le
deliberazioni stesse da qualunque dubbio di legittimità in punto di astrattezza e generalità delle
disposizioni, nonché di difetto di predisposizione di un complesso di norme di sicura e non ambigua
conoscibilità da parte di tutte le società interessate.
Deve, quindi, individuarsi nel coerente combinato disposto delle due deliberazioni in esame il quadro
normativo al quale far riferimento ai fini dell’espressione del parere richiesto a questa Corte.
Va, in secondo luogo, affrontato il tema della natura del c.d. ripescaggio, al fine di determinare se
l’istituto in parola sia congegnato in forme tali da configurare in capo a ciascuna delle società che
potenzialmente vi aspirino, un diritto soggettivo perfetto e, quindi, se se ne possa concepire una sua
applicazione in forma pressocchè meccanica.
La riposta da dare alla indagine deve trarre origine dai fini che assolve l’istituto in parola, a partire
dalla sua più ortodossa espressione lessicale di “sostituzione delle società non ammesse ai campionati
di competenza”. Si tratta invero di istituto che mira ad integrare l’organico delle squadre nei vari
campionati, rendendo possibile il loro svolgimento nell’ambito dei limiti numerici previsti
dall’ordinamento e conformemente all’assetto già stabilito. Ci si trova, così, di fronte ad una misura
primariamente pensata a tutela del bene primario e collettivo del mantenimento degli standards
quantitativi applicabili ai vari campionati che, solo in via indiretta e mediata, reca benefici alle
società che vi possono accedere sulla base del rispetto di una serie di parametri sportivi,
amministrativi e finanziari soggetti alla valutazione tecnico-discrezionale degli organi competenti.
Così letto il meccanismo ordinamentale che regola l’istituto del ripescaggio, è evidente che esso, da
un lato, non possa essere visto come il bene della vita costituente l’oggetto di un preteso diritto
soggettivo perfetto da parte delle società, né che si possa attribuire carattere automatico alla sua
applicazione a favore delle società richiedenti, con esclusione dei necessari poteri valutativi, di
carattere discrezionale, riservati alla Federazione.
L’osservazione è tanto più vera quanto si consideri che il meccanismo stesso era noto a tutte le
società sportive da quasi un semestre prima della adozione della deliberazione consiliare del 13
giugno 2005, cui va, pertanto, disconosciuto carattere costitutivo o anche soltanto novativo,
trattandosi soltanto di atto esecutivo di una precedente deliberazione.
Ciò premesso, anche allo scopo di fornire risposta ad una serie di interrogativi e deduzioni fatti
confluire nella presente richiesta di parere ad opera di alcune società, la Corte passa ad esaminare il
merito della questione ad essa sottoposta.
La disposizione restrittiva del ripescaggio alle sole società che non ne abbiano beneficiato nelle
ultime cinque stagioni sportive è espressamente ed esclusivamente dettata, mediante apposita
previsione, per i soli campionati di Serie C, tanto C/1 quanto C/2.
La scelta federale non appare né casuale né frutto di inavvertenza o incoerenza.
Ed invero, già nella deliberazione cornice del 20 dicembre 2004 è chiaramente detto che per la
stagione sportiva avvenire sarebbero rimasti invariati i criteri di ripescaggio per i campionati di serie
A e di serie B, al contempo disciplinandosi in modo espresso e peculiare la materia relativamente ai
campionati di Serie C.
Con riferimento a questi ultimi la deliberazione del Consiglio Federale del 20 dicembre 2004 enuncia
il divieto di ripescaggio di società ripescate nel precedente quinquennio, così introducendo un doppio
canale normativo per i campionati di Serie A e B, da un canto, e quelli di Serie C, dall’altro. Del
resto l’opzione per il doppio canale normativo trova adeguata spiegazione nelle stesse premesse della
deliberazione laddove è individuato il fine dei ripescaggi nei campionati di Serie C identificandolo
nella ricostituzione a 90 del numero delle società partecipanti.
A questa stregua, è evidente che la mancata previsione per i campionati di Serie A e B del divieto di
ripescaggio delle società ammesse al beneficio nell’ultimo quinquennio, statuita per quelli di serie C,
costituisce oggetto di una insindacabile scelta discrezionale del Consiglio Federale, peraltro assistita
da adeguata base motivazionale.
Ora, poiché il doppio canale in parola oggettivamente ha introdotto un criterio selettivo dei
ripescaggi, non può revocarsi in dubbio che, conformemente ai principi generali dell’ordinamento,
una selezione in senso penalizzante possa essere effettuata solo in presenza di una espressa
disposizione e giammai in assoluta carenza di un indice normativo che possa condurre al risultato di
rendere ad una società inaccessibile una posizione soggettiva di cui in astratto essa sia titolare per
espresso riconoscimento federale.
Né tale riempimento in malam partem di una solo supposta lacuna ordinamentale può essere
consentita in sede interpretativa, senza determinare inammissibili lesioni a posizioni soggettive altrui,
mentre può solo formularsi un generale auspicio di considerazione per il futuro della intera materia in
forme che non lascino adito a seppur non pienamente fondati dubbi.
In conclusione , la Corte esprime il parere che l’esclusione dal ripescaggio di socie tà ripescate in una
delle ultime cinque stagioni non si applichi ai campionati di serie A e B
P.Q.M.
La Corte Federale esprime il parere che la esclusione dal ripescaggio di società ripescate in una delle
ultime cinque stagioni sportive non si applichi ai campionati di serie A e B.
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