CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport –Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it LODO ARBITRALE DEL 5/08/2005 TRA Calcio Como s.r.l. contro FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO e nei confronti di Lega Professionisti Serie C

CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport –Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it LODO ARBITRALE DEL 5/08/2005 TRA Calcio Como s.r.l. contro FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO e nei confronti di Lega Professionisti Serie C COLLEGIO ARBITRALE AVV. CIRO PELLEGRINO - PRESIDENTE DEL COLLEGIO PROF. AVV. MAURIZIO BENINCASA – ARBITRO AVV. MARCELLO DE LUCA TAMAJO - ARBITRO L O D O nel procedimento di Arbitrato promosso da: Calcio Como s.r.l., con sede in Como, Via Recchi n. 22, in persona del legale rappresentante pro tempore Alessandro de Blasi, nella sua qualità di Presidente del C.d.A., ed elettivamente domiciliata in Perugia, Via Martiri dei Lager n. 92/A, presso e nello Studio dell’Avv. Ruggero Stincardini, che la rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente all’ Avv. Andrea Galli, giusta delega in calce alla memoria prot. C.O.N.I. C.C.A. Sport n. 1021 del 21.07.2005 - ATTRICE - CONTRO Federazione Italiana Giuoco Calcio, con sede in Roma, Via Allegri n. 14, in persona del Presidente Dott. Franco Carraro, ed elettivamente domiciliata in Roma, Via Po n. 9, presso e nello Studio dell’Avv. Mario Gallavotti, che la rappresenta e difende congiuntamente all’ Avv. Luigi Medugno giusta delega contenuta nell’atto di costituzione prot. C.O.N.I. C.C.A. Sport n. 1135 del 28.07.2005 - CONVENUTA - e nei confronti di Lega Professionisti Serie C, con sede in Firenze, Via Pier Luigi da Palestrina n. 18, in persona del Presidente e legale rappresentante pro- tempore, Rag. Mario Macalli, ed elettivamente domiciliata in Roma, via G. Pisanelli n. 40, presso e nello Studio degli Avvocati Bruno Biscotto e Lucia Scognamiglio, che la rappresentano e difendono giusta delega in calce all’atto di costituzione prot. C.O.N.I. C.C.A. Sport n. 1208 del 1.08.2005 - CONVENUTA- fatto e svolgimento del procedimento In data 11.07.2005, Calcio Como s.r.l. ha dato corso alla procedura di Conciliazione innanzi alla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, con il deposito di istanza, prot. 0780, relativa ad una controversia insorta nei confronti della F.I.G.C., riguardante la mancata attribuzione del titolo sportivo della Calcio Como S.p.A., dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Como del 22.12.2004. In data 28.07.2005, il Conciliatore, Avv. Aurelio Vessicchelli, preso atto del mancato accordo tra le parti, ha dichiarato estinta la procedura di conciliazione. Successivamente, con atto depositato presso la Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport il 21.7.2005, prot. n.1021, il Calcio Como s.r.l. ha proposto istanza di arbitrato, ex artt. 8 ss. del Regolamento della Camera, indicando specificamente quali parti convenute la F.I.G.C. e la Lega Nazionale Professionisti di Serie C. L’istante, qualificandosi come soggetto affiliato e, affermata preliminarmente la competenza della Camera, ha osservato quanto segue. Con sentenza del 22.12.2004 il Tribunale di Como ha dichiarato il fallimento della società Calcio Como S.p.A., e ha autorizzato il Curatore all’esercizio provvisorio sino al termine della stagione sportiva 2004/2005 (ovvero al 30.6.2005). Con decreto del 15.6.2005, il GD/Fall. Calcio Como S.p.A. ha trasferito l’azienda sportiva alla Royal s.r.l., che ha presentato domanda di iscrizione al campionato serie C2 2005/2006. A causa della pluralità di compartecipazioni a società professionistiche (Genoa e Como), la Royal s.r.l., riconducibile al Sig. Enrico Preziosi, non ha potuto essere iscritta alla C2. In data 23.6.2005, la Royal s.r.l. ha mutato la propria ragione sociale in Calcio Como s.r.l. Il 28.6.2005, la società 1907 Como s.r.l. - non legata da alcun rapporto con Enrico Preziosi - ha acquistato il 100% del capitale sociale della Calcio Como s.r.l. Superato, quindi, il problema della compartecipazione a più società professionistiche, la Calcio Como s.r.l. ha preso contatti con la F.I.G.C. per formalizzare la domanda di attribuzione del titolo sportivo già della Calcio Como S.p.A. Con fax del 29.6.2005, la F.I.G.C. ha comunicato alla Calcio Como s.r.l. di aver ricevuto la nota in pari data e di aver bisogno entro il 30.6.2005, a corredo dell’istanza di attribuzione del titolo sportivo, di una serie di documenti da allegare in originale o copia autentica. In data 30.6.2005, la società comasca ha inviato alla Federazione i documenti richiesti, nella forma in cui ne aveva la disponibilità. Con C.U. 3/A del 5.7.2005, la F.I.G.C. ha revocato l’affiliazione della Calcio Como S.p.A. e ha respinto l’istanza di attribuzione del titolo sportivo avanzata dalla Calcio Como s.r.l., sulla base del parere vincolante, ex art. 52 N.O.I.F., e non favorevole della Covisoc, dell’insufficienza del patrimonio a garantire il regolare svolgimento del campionato di competenza, della mancata produzione in originale o copia autentica, in generale di tutta la documentazione e, in particolare, dell’atto costitutivo della società, del decreto di trasferimento e del documento attestante la composizione della società Calcio Como s.r.l. Il 6.7.2005, la Calcio Como s.r.l. ha comunicato il rilascio di una fideiussione per € 955.000,00, in corso di emissione, a favore della F.I.G.C. da parte della Banca Popolare di Sondrio. La società istante ha addotto, a sostegno delle proprie domande, i seguenti motivi in diritto. Innanzitutto ha precisato che la normativa applicabile ai fatti di cui al presente arbitrato sono gli articoli 16 e 52 delle N.O.I.F. testo vigente ante C.U. 221/A del 13. 6 2005, il quale ha dettato per entrambi gli articoli, una norma transitoria in base alla quale “per le dichiarazioni e/o accertamenti di insolvenza intervenuti prima della pubblicazione della modifica (…), si applica la precedente disposizione”. Sulla base dell’esame delle norme, ante e post C.U. 221/A, e di alcune altre considerazioni, parte istante ha rilevato l’inesistenza di termini per il compimento dell’iter di attribuzione del titolo sportivo e, comunque, l’incompatibilità procedimentale di quello del 30 giugno assegnato dalla Federazione il precedente giorno 29 giugno. Ha osservato, altresì, che nessuno dei documenti richiesti dalla F.I.G.C. a corredo della domanda di attribuzione del titolo sportivo - tanto meno una particolare forma degli stessi - è previsto dall’ art. 52 N.O.I.F. ante C.U. 221/A, applicabile al caso di specie. Erroneamente è stato applicato, con riferimento alla documentazione da produrre, il nuovo art. 52.3 N.O.I.F. Ha sostenuto, inoltre, parte attrice che, trattandosi nel caso di trasferimento d’azienda, il titolo sportivo si trasferisce automaticamente con essa senza necessità di alcuna delibazione. Pertanto, il parere vincolante della CO.VI.SO.C. non attiene alla fase dell’attribuzione del titolo ma a quella distinta, e successiva, della iscrizione ai campionati. In ogni caso la società istante ha rilevato come l’eventuale mancata produzione dei documenti (o produzione in forma non autentica, o ultra 30 giugno 2005) non possa essere ricondotta alla società stessa, per il fatto che molti di detti documenti dovevano essere reperiti presso terzi, e, in particolare, presso gli Organi del fallimento. Inoltre, appare all’istante irragionevole il diniego di attribuzione del titolo sportivo alla luce dei principi cui si ispirano le norme federali, tutte informate ad evitare la perdita del patrimonio che le società scomparse rappresentavano in ambito sportivo e sociale. Alla luce delle argomentazioni dedotte in memoria, la Calcio Como s.r.l. ha concluso “chiedendo che il nominando Organo Arbitrale, ferme tutte le riserve sopra prospettate, contrariis reiectis, si compiaccia di a) accertare l’illegittimità e nullità del CU 3/A (del 5/7/2005) della FIGC con il quale veniva respinta l’istanza di attribuzione del titolo sportivo della Calcio Como Srl; b) accertare l’illegittimità e nullità della comunicazione della FIGC del 29/6/2005 (Prot. 1148.1/GG/Segr.), laddove essa costituisca atto a contenuto provvedimentale presupposto al CU 3/A del 5/7/2005; c) attribuire (ovvero ordinare alla FIGC di attribuire) alla società Calcio Como Srl il titolo sportivo di Serie C2 già della società Calcio Como Spa; d) indicare ed assegnare (ovvero ordinare alla FIGC di indicare ed assegnare) alla società Calcio Como Srl i termini per procedere alla sua iscrizione al campionato 2005-2006 di serie C2); e) indicare (ovvero ordinare alla FIGC di indicare) i documenti che la società Calcio Como Srl deve produrre ai fini della sua iscrizione al campionato 2005-2006 di serie C2, ed individuare le obbligazioni che a tal fine l’istante deve assumere; f) annullare ogni altro provvedimento degli Organi federali della FIGC e/o Leghe ad essa affiliate, direttamente e/o indirettamente connesso e/o presupposto e/o dipendente e/o susseguente da quelli di cui paragrafi “1” e “2” che precedono; g) accertare e disporre l’obbligo della FIGC di risarcire alla soc/Como Srl ogni danno patito e/o patendo a causa delle determinazioni da essa assunte illegittimamente; h) pronunciare ogni e qualsivoglia conseguente provvedimento utile a dar esecuzione alle decisioni che precedono, e comunque a soddisfare i diritti personali ed associativi della società istante; i) dichiarare la FIGC tenuta a rifondere alla soc/Como Srl tutte le spese di funzionamento del Conciliatore e del Collegio Arbitrale, nonché tutte quelle sostenute dalla soc/Como Srl per la propria assistenza legale nelle due fasi di conciliazione ed arbitrale, e tutti diritti amministrativi versati alla Camera.” A sostegno delle richieste formulate ha prodotto una serie di atti e ha formulato istanze istruttorie. Con atto del 27.07.2005, il Presidente della Camera, On. Prof. Avv. Pier Luigi Ronzani, ha nominato il Collegio Arbitrale, designando, quale Presidente, l’Avv. Ciro Pellegrino e, in qualità di arbitri, l’Avv. Marcello de Luca Tamajo e il Prof. Avv. Maurizio Benincasa. Il 27.7.2005, i componenti del Collegio Arbitrale hanno trasmesso la rituale dichiarazione di accettazione, a’ sensi dell’art. 14 del Regolamento. Con atto del 28.07.2005, la F.I.G.C. si è costituita nel giudizio arbitrale, resistendo alla domanda avversaria e chiedendone il rigetto. In data 29.07.2005, gli arbitri, ribadita la accettazione della nomina, si sono costituiti formalmente in Collegio e hanno fissato la prima udienza per l’ 1.08.2005. In pari data, la difesa della parte istante ha depositato dichiarazione di rinuncia alla evocazione in arbitrato della Lega Professionisti di Serie C (L.P.S.C) In data 1.8.2005, la Federazione ha depositato memoria difensiva in cui, dopo una analitica ricostruzione dei fatti, ha dedotto in diritto quanto segue. Innanzitutto, ha eccepito l’inammissibilità dell’istanza di arbitrato a seguito della mancata impugnazione del parere vincolante, ex art. 52 N.O.I.F., della CO.VI.SO.C. Ha sostenuto, infatti, che l’istante non ha dedotto alcunché in merito al parere della CO.VI.SO.C., che è provvedimento vincolante per il Presidente Federale, da cui promana l’atto di diniego della attribuzione del titolo sportivo. Si è poi soffermata sulla esatta scansione temporale delle comunicazioni intercorse tra la F.I.G.C. e il Como, precisando che il termine del 30 giugno per la presentazione della domanda di attribuzione del titolo sportivo era già stato comunicato per iscritto dalla Federazione alla società comasca il 24 giugno 2005. Pertanto, ha evidenziato il comportamento a suo dire negligente del Como. Ha poi lungamente argomentato sul contenuto e sugli effetti della normativa applicabile nella specie e, in particolare, sull’applicazione dell’articolo 52 N.O.I.F. e sulla ragionevolezza e legittimità del termine fissato al 30 giugno 2005. Ha, inoltre, sostenuto che, in sede di arbitrato, non sarebbe ammissibile un sindacato dell’esercizio del potere discrezionale della F.I.G.C., che è preposta all’organizzazione dello sport professionistico. In relazione al tema della necessità della presentazione di documentazione in originale o copia autentica, la Federazione ha richiamato il testo dell’articolo 15 N.O.I.F. Parte convenuta ha, infine, ritenuto del tutto legittimo il fatto che l’attribuzione del titolo sportivo debba essere accompagnata dall’attestazione che i debiti sportivi della società fallita siano stati saldati e dalla dichiarazione, da parte della società aspirante, di assunzione dell’obbligo di saldare eventuali debiti sopravvenienti della fallita. Sul punto la Federazione ha sostenuto che mancherebbe una fideiussione per € 955.000,00 necessaria al saldo delle spettanze degli ex tesserati della Como Calcio S.p.A. Tale obbligo fideiussore sarebbe stato a conoscenza della società istante in quanto disciplinato dal decreto di trasferimento della azienda, sottoscritto dalla stessa istante. Ad avviso della Federazione, poi, la società istante non avrebbe un patrimonio sufficiente per affrontare l’intero campionato, e anche tale circostanza sarebbe alla base del rigetto della assegnazione del titolo sportivo. Con memoria depositata il 1.08.2005, prot. n. 1208, si è costituita, altresì, la Lega Professionisti Serie C. La Lega ha assunto, da un alto, l’inammissibilità dell’istanza di arbitrato per decorrenza del termine di cui all’art. 5 del Regolamento Arbitrato Iscrizione ai Campionati, per un altro verso, ha sostenuto argomenti analoghi a quelli contenuti nella memoria depositata nell’interesse della F.I.G.C. In data 1.08.2005, si è svolta la prima udienza arbitrale con la partecipazione della parte istante, della F.I.G.C. e della L.P.S.C., rappresentate come in atti. Veniva esperito il tentativo di conciliazione, con esito negativo. La difesa della Calcio Como s.r.l. ha eccepito l’inammissibilità della costituzione della L.P.S.C., in quanto non legittimata a costituirsi e non essendo destinataria di una domanda. Il Collegio, sentite le parti, ha ritenuto che tale eccezione dovesse essere decisa unitamente al merito. La parte istante, alla luce dei documenti prodotti in atti, ha rinunciato alle istanze istruttorie già formulate. Le parti, invitate a illustrare le proprie posizioni, hanno concluso come da verbale, riportandosi alle richieste fatte rispettivamente, nell’atto introduttivo dell’arbitrato e nelle memorie. Il Collegio ha ritenuto necessario chiedere chiarimenti alle parti in ordine alla avvenuta affiliazione o meno della società ricorrente. Le parti hanno autorizzato, se del caso, ha pronunciare anticipatamente il dispositivo e a emettere il lodo nei termini previsti dal Regolamento. Al termine dell’udienza il Collegio si è riservato ogni decisione e ha concesso termine alla parte istante fino alle ore 13 del 3.08.2005 per produrre documentazione attestante l’avvenuta affiliazione della Calcio Como s.r.l. Nel termine assegnato la parte istante ha depositato l’atto del 2 agosto 2005 con il quale la F.I.G.C. dà conto di aver accettato la domanda di affiliazione presentata dalla Calcio Como s.r.l. motivi Preliminarmente il Collegio, visto il Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport e l’art. 27 dello Statuto FIGC ritiene la propria competenza alla luce, sia della qualità di affiliato della Calcio Como s.r.l., come attestata dal provvedimento depositato in data 3 agosto 2005, sia del disposto dell’art. 27, commi 1 e 3, dello Statuto F.I.G.C. In particolare, e con riguardo a tale ultima disposizione, il Collegio osserva che il primo comma dell’art. 27 prevede che tra i soggetti ai quali si riferisce il patto compromissorio sono ricompresi anche « […] I soggetti, organismi e loro componenti, che svolgono attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevanti per l’Ordinamento Federale […]» (s.d.r). Pertanto, si deve reputare che tra tali soggetti vada, certamente, ricompresa la società Calcio Como s.r.l. che, come emerge dallo Statuto in atti, ha per oggetto esclusivo «[…] l’esercizio di attività sportive […] con le finalità e con l’osservanza delle norme e delle direttive della Federazione Italiana Giuoco Calcio e dei suoi organi […]». Le disposizioni prima richiamate, inoltre, consentono di affermare la legittimità della partecipazione della Lega Professionisti di Serie C al presente giudizio arbitrale, quale organismo, appunto, che svolge attività di carattere organizzativo rilevante per l’ordinamento federale. Nè, possono essere condivise le deduzioni della difesa della parte istante in ordine all’intevenuta rinuncia, non essendo quest’ultima stata accettata dalla L.P.S.C. Passando al merito, il Collegio osserva che il titolo sportivo di una società, ai sensi dell’art. 52, terzo comma, (vecchio testo,) delle N.O.I.F. - applicabile alla vicenda in esame - può essere attribuito ad altra società previo parere vincolante della CO.VI.SO.C. Nel caso di specie, il parere di tale organismo è negativo, con la conseguenza che il Presidente federale non poteva non adottare un provvedimento di diniego. Questo rilievo è assolutamente assorbente e renderebbe superflua l’analisi delle altre censure sollevate dall’istante, posto che la società Calcio Como non ha fornito alcuna prova in ordine alla presunta erroneità delle valutazioni fatte dalla COVISOC e, pertanto, è precluso a questo Collegio ogni accertamento in merito a quelle valutazioni. Né è sostenibile che la CO.VI.SO.C abbia straripato dai suoi poteri e prerogative (cfr. art. 80 delle N.O.I.F.), dato che il parere de quo è stato reso proprio con riferimento alla consistenza economico finanziaria della società che ha richiesto l’attribuzione del titolo sportivo. A tal riguardo la società istante, ben consapevole della insuperabilità del parere della CO.VI.SO.C, si è limitata a dedurre di aver proposto reclamo avverso il suddetto parere (tale reclamo, peraltro, come riconosce la stessa Calcio Como s.r.l. è assolutamente inammissibile: vedi documento in atti), spostando le proprie censure – che devono comunque ritenersi superate da quanto sin qui detto sulla vincolatività del parere della CO.VI.SO.C - verso una serie di elementi (termini, modalità di presentazione dei documenti ed altre richieste federali non previsti dalla normativa vigente) che, in realtà, costituiscono espressione del potere discrezionale riconosciuto in capo al Presidente della F.I.G.C. In particolare, per quanto riguarda le eccezioni sollevate dall’istante secondo cui il termine e la forma dei documenti imposti dalla F.I.G.C. non sarebbero previsti da alcuna norma regolamentare dell’ordinamento sportivo, è opportuno rilevare che: - l’art. 52 prevede che il Presidente federale può attribuire il titolo sportivo di una società di cui sia stata revocata l’affiliazione ad un’altra, previo parere vincolante della CO.VI.SO.C. Si tratta, dunque, fatta eccezione per la vincolatività del provvedimento della CO.VI.SO.C emesso sulle sole materie di sua competenza, di un potere discrezionale riconosciuto in capo al Presidente federale; - nell’esercizio di tale potere, quest’ultimo ben può dunque fissare dei termini, prevedere modalità, forme e contenuti dei documenti a corredo della domanda di attribuzione del titolo, anche in mancanza di una specifica normativa, e ciò anche in considerazione delle esigenze connesse alla organizzazione e al regolare inizio dei campionati. L’esercizio del suddetto potere incontra il solo limite del rispetto dei principi generali di correttezza e buona fede previsti dal nostro ordinamento giuridico: entrambi i suddetti principi nel caso di specie appaiono essere stati osservati in quanto il termine del 30.6.2005 è stato comunicato sin dal 24.6.05 (vedi lettera F.I.G.C.) e quindi non può essere imputata alla Federazione la circostanza che l’istanza della società COMO sia stata inoltrata solo un giorno prima della scadenza. E la congruità del suddetto termine del 30.6.05 può essere apprezzata anche alla luce del fatto che esso, contrariamente a quanto avviene di solito, è stato fissato oltre la data (23.6.05) ultima per la presentazione della domanda di iscrizione al campionato di competenza. Neppure può affermarsi, infine, che la fattispecie del trasferimento d’azienda, che a dire dell’istante sarebbe configurabile nel caso in esame, determini automaticamente l’acquisizione del titolo sportivo perché a ciò osta il secondo comma dell’art. 52 delle N.O.I.F., laddove è previsto espressamente l’impossibilità di cessione del titolo sportivo. Ne consegue che la disciplina civilistica del trasferimento d’azienda (art. 2555 c.c.) non risulta applicabile al caso di specie. Quanto finora esposto evidenzia la soccombenza della Calcio Como s.r.l. che giustifica la condanna al pagamento degli onorari del Collegio Arbitrale e delle spese del procedimento, liquidati con separata ordinanza, e delle spese di lite P.Q.M. il Collegio Arbitrale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e deduzione di rito e di merito, ƒ rigetta tutte le domande di arbitrato formulate nell’istanza della società Calcio Como s.r.l.; ƒ fermo il vincolo di solidarietà, condanna Calcio Como s.r.l. al pagamento degli onorari e delle spese di arbitrato, liquidati dalla Camera come da Regolamento; ƒ condanna Calcio Como s.r.l. al pagamento delle spese di lite che liquida, per ciascuna parte, in € [...] omissis [...], oltre spese generali, iva e c.p.a. come per legge; ƒ dispone che tutti i diritti amministrativi versati dalle parti siano incamerati dalla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport. Così deciso definitivamente in Roma, all’unanimità e in conferenza personale degli arbitri, il 5 agosto 2005. Il presente lodo è stato preventivamente sottoposto al controllo formale della Camera a’ sensi dell’art. 20 del Regolamento. F.to Avv. Ciro Pellegrino (Presidente) F.to Prof. Avv. Maurizio Benincasa F.to Avv. Marcello de Luca Tamajo
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