F.to Prof. Avv. Massimo Coccia CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport –Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it LODO ARBITRALE DEL 8/06/2005 TRA A.C. PRATO S.P.A. contro FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO e contro CALCIO COMO S.P.A IN FALLIMENTO

F.to Prof. Avv. Massimo Coccia CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport –Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it LODO ARBITRALE DEL 8/06/2005 TRA A.C. PRATO S.P.A. contro FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO e contro CALCIO COMO S.P.A IN FALLIMENTO Il Collegio Arbitrale composto da: Prof. Avv. Massimo Coccia Presidente Avv. Marcello de Luca Tamajo Arbitro Avv. Aurelio Vessichelli Arbitro Riunito in conferenza personale in data 8 giugno 2005 in Roma presso lo studio del Presidente ha deliberato all’unanimità il seguente LODO ARBITRALE nel procedimento arbitrale promosso da A.C. PRATO S.P.A. (di seguito “A.C. Prato”), in persona del legale rappresentante pro- tempore Consigliere Delegato Sig. Paolo Toccafondi, con sede in Prato alla Via Firenze n. 5, rappresentata e difesa dall’Avv. Mattia Grassani ed elettivamente domiciliata nello studio di quest’ultimo in Bologna, Via De’ Marchi n. 4/2, giusta procura in calce all’istanza di conciliazione contro – Attrice – FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO (di seguito “FIGC”), in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro-tempore Dott. Franco Carraro, con sede in Roma alla Via Gregorio Allegri 14, rappresentata e difesa dagli Avv.it Mario Gallavotti e Stefano La Porta ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, Via Po n. 9, giusta procura depositata nel corso del procedimento di conciliazione – Convenuta – e CALCIO COMO S.P.A IN FALLIMENTO (di seguito “Calcio Como”), con sede in Como al Viale Sinigaglia n. 2, in persona del legale rappresentante pro-tempore, Curatore fallimentare Rag. Francesco Corrado, rappresentata e difesa dall’Avv. Eduardo Chiacchio ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli, Centro Direzionale Is. A/7, giusta procura in calce alla memoria di costituzione SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO – Convenuta – 1. A seguito dell’infruttuoso esperimento del tentativo di conciliazione, svoltosi in data 11 maggio 2005 davanti al conciliatore Cons. Antonino Anastasi, l’A.C. Prato ha proposto in data 12 maggio 2005 domanda di arbitrato nei confronti della FIGC e del Calcio Como. 2. Nella domanda di arbitrato, l’A.C. Prato ha richiesto all’adito Collegio Arbitrale l’aggravamento della sanzione irrogata al Calcio Como con provvedimento della Commissione d’Appello Federale del 14 marzo 2005, confermativa della decisione del 2 febbraio 2005 della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C, in seguito a deferimento della Presidenza della Lega Professionisti di Serie C. La sanzione è consistita nella penalizzazione del Calcio Como di punti 6 (sei) di classifica, da scontarsi nel Campionato di Serie C1, Girone A, 2004/2005. 3. In data 13 maggio 2005, la FIGC ha richiesto al Presidente della Camera che fosse dichiarata l’improcedibilità della procedura arbitrale instaurata dall’A.C. Prato ex art. 8, comma 5, del Regolamento della Camera, osservando che l’oggetto della controversia concerneva penalizzazioni di classifica e che pertanto, ai sensi dell’art. 27 del vigente Statuto FIGC, fosse precluso l’accesso al procedimento arbitrale innanzi alla Camera. 4. Nella sua memoria del 18 maggio 2005, l’A.C. Prato ha rilevato come non sussistessero i presupposti per una declaratoria ai sensi dell’art. 8, comma 5, del Regolamento della Camera, poiché né l’art 4, comma 4, del Regolamento della Camera, né l’art. 12, comma 3, dello Statuto del CONI, in riferimento alla controversia in oggetto, prevedono tale limitazione alla possibilità di rivolgersi alla Camera. L’A.C. Prato ha sostenuto che le Federazioni non possano delimitare il diritto di rivolgersi alla Camera, “ponendosi in contrasto con una normativa sovraordinata” ed ha aggiunto che il diritto ad adire la Camera costituirebbe un diritto “costituzionale”, attesa la natura pubblica dell’Ente di vertice del movimento sportivo italiano. 5. L’A.C. Prato ha inoltre sostenuto che la norma di cui all’art. 27 del vigente Statuto F.I.G.C. sarebbe entrata in vigore successivamente al sorgere della controversia innanzi agli Organi Federali, e dunque si applicherebbe la precedente formulazione dello Statuto FIGC, la quale non conteneva tale limitazione e pertanto non sarebbe in grado di limitare il diritto quesito dell’istante ad adire la Camera. Infine l’A.C. Prato ha rilevato come la controversia sottoposta alla Camera non abbia ad oggetto l’impugnazione di una sanzione disciplinare, quanto piuttosto la valutazione della congruità delle decisioni della F.I.G.C. in ordine alla gestione di un procedimento disciplinare sportivo richiesta da un terzo controinteressato. Per tali ragioni l’A.C. Prato ha concluso per l’inapplicabilità al caso di specie del vigente art. 27 dello Statuto FIGC. 6. Con la propria comparsa di costituzione, trasmessa in data 24 maggio 2005, il Calcio Como ha dedotto l’inammissibilità della domanda proposta dall’A.C. Prato per un vizio attinente l’istanza di conciliazione, che sarebbe stata proposta oltre il termine previsto. Il Calcio Como ha eccepito, inoltre, il difetto di legittimazione attiva dell’A.C. Prato e l’inammissibilità e/o improcedibilità della Domanda di arbitrato, ai sensi dell’art. 27 del vigente Statuto FIGC. Nel merito ha sostenuto l’infondatezza delle pretese dell’A.C. Prato. 7. In data 24 maggio 2005 il Presidente della Camera, visto l’art. 12 dello Statuto del CONI, a norma dell’art. 11, comma 2, del Regolamento della Camera, provvedeva a nominare il Collegio arbitrale, nelle persone dei Prof. Avv. Massimo Coccia (Presidente), Avv. Aurelio Vessichelli ed Avv. Marcello de Luca Tamajo. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il Collegio ritiene di dover esaminare in via preliminare e urgente la questione sollevata dalle parti convenute circa l’ammissibilità della domanda di arbitrato in relazione alla clausola compromissoria contenuta nel vigente Statuto FIGC. 2. L’art. 27, terzo comma, del vigente Statuto FIGC espressamente stabilisce che “non sono soggette a procedimento di arbitrato le controversie di natura tecnico disciplinare decise in via definitiva dagli organi di giustizia federali relative ad omologazioni di risultati sportivi o che abbiano dato luogo a sanzioni soltanto pecuniarie, ovvero a sanzioni comportanti: a) la squalifica o inibizione di tesserati, anche se in aggiunta a sanzioni pecuniarie, inferiore a 120 giorni; b) la squalifica del campo; c) penalizzazioni di classifica”. 3. La controversia sottoposta al Collegio ricade sotto la previsione di cui all’art. 27, terzo comma, lettera c), dello Statuto FIGC, in quanto riguarda una sanzione disciplinare decisa dall’organo di giustizia federale di ultimo grado e consistente in una penalizzazione di classifica. 4. Ad avviso del Collegio, l’argomentazione prospettata dall’A.C. Prato, secondo cui la preclusione in ordine alle penalizzazioni di classifica, di cui al vigente art. 27 Statuto FIGC, non si applicherebbe al caso di specie, perché entrata in vigore successivamente al sorgere della controversia innanzi agli organi federali, non può essere accolta. 5. Il nuovo Statuto FIGC, con le modifiche apportate alla clausola compromissoria di cui all’art. 27, è entrato in vigore il 18 novembre 2004. Ciò premesso, il Collegio rileva come l’A.C. Prato non fosse parte del procedimento disciplinare endofederale, il quale ha avuto come parte processuale unicamente il Calcio Como. Pertanto, ad avviso del Collegio, è irrilevante quando sia iniziata la controversia innanzi agli organi federali, in quanto la controversia tra l’A.C. Prato e la FIGC (dove si richiede la reformatio in peius della sanzione inflitta al Calcio Como) è insorta solo quando si è definitivamente perfezionata la volontà disciplinare della FIGC stessa nei confronti del Calcio Como, vale a dire quando l’organo di giustizia federale di ultima istanza ha respinto l’appello del Calcio Como, in data 14 marzo 2005 (e dunque dopo la novellazione dello Statuto FIGC). Peraltro, a ben vedere, quand’anche il ricorso alla Camera fosse stato prospettato da una parte del procedimento endofederale, la data di riferimento per valutare in via intertemporale l’applicabilità dell’ultima versione dell’art. 27 dello Statuto FIGC sarebbe stata la medesima. Invero, come altro Collegio della Camera ha rilevato “l’arbitrato presso la Camera costituisce un meccanismo di risoluzione delle controversie in materia sportiva esterno agli ordinamenti delle federazioni sportive e non può essere costruito in alcun modo come una sorta di prosecuzione dei procedimenti interni a tali ordinamenti. A ben vedere, l’oggetto del giudizio in sede di arbitrato presso la Camera non è affatto l’impugnazione in senso stretto di un provvedimento federale, ma l’esame di una controversia relativa alla volontà compiutamente manifestata dalla federazione con riguardo a una determinata fattispecie sviluppatasi in ambito endoassociativo (Lodo arbitrale 5 novembre 2002, Gherdeina c. FISG). 6. Pertanto, il Collegio deve valutare la sua potestas iudicandi in base alla clausola compromissoria in vigore al momento dell’emanazione del provvedimento definitivo da parte della CAF, avvenuta il 14 marzo 2005, data in cui era già pienamente in vigore la nuova formulazione dell’art. 27 dello Statuto FIGC. 7. Il Collegio non ritiene parimenti convincente la seconda argomentazione prospettata dall’A.C. Prato nella propria memoria, secondo la quale non sarebbe possibile che le Federazioni delimitino il diritto di rivolgersi alla Camera, “ponendosi in contrasto con una normativa sovraordinata”. 8. Va in effetti sottolineato che l’art. 12, comma 4, dello Statuto CONI, mentre rende obbligatorio per le federazioni sportive nazionali di inserire negli statuti il tentativo di conciliazione presso la Camera (“gli statuti e i regolamenti delle Federazioni sportive nazionali prevedono il tentativo obbligatorio di conciliazione...”), non istituisce un obbligo per le Federazioni di inserire nei rispettivi statuti e regolamenti un meccanismo di risoluzione delle controversie che comporti il necessario esperimento del procedimento arbitrale innanzi alla Camera (“...e l’eventuale procedimento arbitrale”). L’uso del termine “eventuale” conduce a parlare piuttosto di una facoltà delle federazioni, le quali possono pur sempre lasciare che eventuali controversie vengano aggiudicate dai giudici statali (d’altronde, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità di ogni competenza arbitrale obbligatoria ex lege). Pertanto, visto che le federazioni sportive nazionali possono non inserire affatto una clausola compromissoria nei loro statuti, è a fortiori da ritenersi pienamente legittimo che uno statuto federale preveda una clausola compromissoria volta a limitare il novero delle controversie arbitrabili innanzi alla Camera. 9. Ne consegue che l’adito Collegio non ha il potere di decidere sulla controversia e che, pertanto, l’istanza di arbitrato proposta dall’A.C. Prato deve dichiararsi inammissibile. Ogni altra domanda, difesa, questione o eccezione sollevata dalle parti è da considerarsi assorbita. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale, avendo esaminato in limine litis le eccezioni prospettate dalle Convenute, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti: 1. Dichiara inammissibile l’istanza di arbitrato proposta dall’A.C. Prato S.p.A. 2. Condanna l’A.C. Prato S.p.A. a rimborsare alle Convenute i diritti amministrativi da esse versati alla Camera per la presente controversia. 3. Condanna la società A.C. Prato S.p.A., con vincolo di solidarietà tra le parti, a corrispondere al Collegio Arbitrale a titolo di saldo degli onorari e delle spese per il procedimento arbitrale l’importo di Euro [...] omissis [...], oltre 12,5% per spese generali ed oneri accessori di legge, ripartito nella misura del 40% al Presidente e del 30% agli altri Arbitri. 4. Dichiara compensate tra le parti le spese di difesa e assistenza legale da loro sostenute. 5. Dichiara assorbita ogni altra domanda, difesa, questione o eccezione sollevata dalle parti. Così deciso in Roma l’8 giugno 2005 nella conferenza personale degli arbitri e con voti unanimi. F.to Prof. Avv. Massimo Coccia F.to Avv. Aurelio Vessichelli F.to Avv. Marcello de Luca Tamajo
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