CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport –Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it LODO ARBITRALE DEL 26/07/2005 TRA F.C. Sporting Benevento Srl contro FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport –Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it LODO ARBITRALE DEL 26/07/2005 TRA F.C. Sporting Benevento Srl contro FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO I L C O L L E G I O A R B I T R A L E composto da: On. Prof. Avv. Pier Luigi Ronzani Presidente del Collegio Arbitrale Avv. Guido Cecinelli Arbitro Prof. Marcello Foschini Arbitro Prof. Avv. Luigi Fumagalli Arbitro Prof. Avv. Giulio Napolitano Arbitro nominato ai sensi dell’art. 9.1 del Regolamento particolare di arbitrato per la risoluzione delle controversie relative all’applicazione del Manuale per l’ottenimento della Licenza UEFA da parte dei Club – Versione italiana e delle controversie relative all’iscrizione ai campionati nazionali di calcio professionistico, approvato dalla Giunta Nazionale del CONI in data 22 marzo 2005 con propria deliberazione n. 111; riunito in conferenza personale in data 26 luglio 2005, presso la sede dell’arbitrato, in Roma, ha deliberato all’unanimità il seguente L O D O (testo integrale, avente ad oggetto tutti i punti della controversia, singolarmente motivati, comunicato alle parti entro i trenta giorni successivi alla comunicazione del dispositivo, ai sensi dell’art. 14.1 del Regolamento particolare) nel procedimento di Arbitrato (prot. n. 0833 del 18 luglio 2005) promosso da: F.C. Sporting Benevento Srl, con sede in Benevento, Piazza Bissolati n. 14, in persona del presidente e legale rappresentante pro tempore Sig. Giuseppe Spatola, rappresentato e difeso dall’Avv. Gennaro Stradolini ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Napoli, alla Via De Gasperi n. 45 (tel. 0815511717; fax 0815521966; email stradolini@tiscalinet.it), giusta delega in calce all’istanza di arbitrato datata 16 luglio 2005 - ricorrente - contro Federazione Italiana Giuoco Calcio, con sede a Roma, via G. Allegri n. 14, in persona del suo presidente e legale rappresentante pro tempore Dott. Franco Carraro, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Mario Gallavotti e Luigi Medugno, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, via Po n. 9 (tel. 06858231; fax 0685823200; email ghplex@ghplex.it), giusta delega allegata alla memoria di costituzione datata 20 luglio 2005 - resistente - basato sulla clausola compromissoria di cui all’art. 27 dello Statuto della Federazione Italiana Giuoco Calcio, e specificamente sottoscritta, “per approvazione della competenza esclusiva della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport a decidere ogni controversia relativa ai provvedimenti del Consiglio Federale di non ammissione al Campionato di competenza”, nella domanda di iscrizione al campionato di Serie C1 (stagione 2005-2006); ed avente ad oggetto l’iscrizione della F.C. Sporting Benevento Srl al campionato di calcio professionistico di Serie C1 (stagione 2005-2006) FATTO E SVOLGIMENTO DELL’ARBITRATO 1. Con “Istanza di arbitrato” datata 16 luglio 2005 (la “Domanda di Arbitrato”) la F.C. Sporting Benevento Srl (“Benevento” o la “Ricorrente”) ha proposto istanza di arbitrato avverso la Federazione Italiana Giuoco Calcio (“FIGC” o la “Resistente”), dando avvio al procedimento arbitrale contemplato dal Regolamento particolare di arbitrato per la risoluzione delle controversie relative all’applicazione del Manuale per l’ottenimento della Licenza UEFA da parte dei Club – Versione italiana e delle controversie relative all’iscrizione ai campionati nazionali di calcio professionistico, approvato dalla Giunta Nazionale del CONI in data 22 marzo 2005 con propria deliberazione n. 111 (il “Regolamento particolare”). 2. Più precisamente, con la Domanda di Arbitrato, corredata da una serie di documenti, la Ricorrente ha chiesto all’adito Collegio arbitrale di “1) In via preliminare, accertare e dichiarare la illegittimità e/o la nullità e/o l’inefficacia delle disposizioni contenute nel Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 189/A del 15.3.2005, ed in particolare nella parte riportata sotto la indicazione 7 B, in cui non prevede che in caso di documentata e comprovata esistenza di contenzioso (rectius: lite) non temeraria, le somme oggetto delle liti e contestazioni non possono essere considerati debiti da assolvere nei confronti degli Enti di Previdenza e dell’Erario, almeno sino alla definizione transattiva e/o dell’accordo di rateizzazione secondo le vigenti disposizioni di legge o, comunque, secondo quanto deciso con sentenza definitiva, trattandosi nella specie di un diritto garantito dagli artt. 24 e 53 della Costituzione; 2) Sempre in via preliminare, in ogni caso, accertare e dichiarare che gli impugnati atti e decisioni, e segnatamente il Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 189/A del 15.3.2005 e, a seguire, la decisione della CO.VI.SO.C. del 7.7.2005, la decisione della CO.A.VI.SO.C. del 14.7.2005 e la Delibera del Consiglio Federale della F.I.G.C. del 15.7.2005, come pubblicata sul C.U. n. 14/A del 15.7.2005, che ha negato l’ammissione al campionato professionistico di serie C1, per la stagione sportiva 2005/2006, della F.C. Sporting Benevento s.r.l., sono nulli, illegittimi, inammissibili, inefficaci, in aperta violazione di norme imperative di legge e comunque privi di motivazione, nonché in contrasto con diritti costituzionalmente garantiti, laddove non si è ritenuta condizione valida e sufficiente per l’iscrizione della F.C. Sporting Benevento s.r.l. al campionato Nazionale di Serie C1, per la stagione sportiva 2005/2006, la documentazione esibita e prodotta nei termini richiesti dalla indicata norma federale comprovante l’esistenza di una lite non temeraria che giustificava il mancato pagamento dei debiti nei confronti degli Enti di Previdenza e dell’Erario; 3) Sempre in via preliminare, in ogni caso, accertare e dichiarare che gli impugnati atti e decisioni, e segnatamente il Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 189/A del 15.3.2005 e, a seguire, la decisione della CO.VI.SO.C. del 7.7.2005, la decisione della CO.A.VI.SO.C. del 14.7.2005 e la Delibera del Consiglio Federale della F.I.G.C. del 15.7.2005, come pubblicata sul C.U. n. 14/A del 15.7.2005, che ha negato l’ammissione al campionato professionistico di serie C1, per la stagione sportiva 2005/2006, della F.C. Sporting Benevento s.r.l., sono nulli, illegittimi, inammissibili, inefficaci, in aperta violazione di norme imperative e comunque infondati in fatto e diritto perché in aperta violazione dell’art. 12 della Legge 23.3.1981 n. 91 che richiede che i controlli sulle Società sportive professionistiche siano finalizzati esclusivamente a garantire “il regolare svolgimento del campionato”; 4) In ogni caso, annullare i provvedimenti e gli atti impugnati, ed in particolare la Deliberazione del Consiglio Federale della F.I.G.C. del 15.7.2005, come pubblicata sul C.U. n. 14/A del 15.7.2005, che ha negato l’ammissione al campionato professionistico di serie C1, per la stagione sportiva 2005/2006, della F.C. Sporting Benevento s.r.l., perché nulla, inammissibile, illegittima, infondata in fatto e diritto e per l’effetto ordinare alla F.I.G.C. e/o ai suoi organismi e/o articolazioni interne, ivi compreso la Lega Professionisti di Serie C, di iscrivere la F.C. Sporting Benevento s.r.l. al campionato Nazionale di Serie C1 per la stagione sportiva 2005/2006; 5) Sempre previo annullamento e/o revoca degli impugnati provvedimenti, ed in particolare la Deliberazione del Consiglio Federale della F.I.G.C. del 15.7.2005, come pubblicata sul C.U. n. 14/A del 15.7.2005, che ha negato l’ammissione al campionato professionistico di serie C1, per la stagione sportiva 2005/2006, della F.C. Sporting Benevento s.r.l., accertare e dichiarare comunque il diritto della F.C. Sporting Benevento s.r.l. a partecipare al Campionato Nazionale di serie C1 per la stagione sportiva 2005/2006, con l’adozione di ogni provvedimento ritenuto più opportuno, anche in relazione ai termini, al fine di garantire l’esecuzione dell’emananda decisione arbitrale; 6) Condannare la F.I.G.C. al pagamento delle spese del procedimento arbitrale, dei compensi dovuti agli Arbitri ed eventualmente agli altri organi della Camera di Conciliazione ed Arbitrato, nonché a rimborsare alla Società istante, ut supra indicata e rapp.ta, ogni spesa ed onere sostenuto per il presente procedimento, ivi compreso diritti amministrativi versati alla stessa Camera di Conciliazione ed Arbitrato”. 3. A sostegno di tali domande, con le quali, in sostanza il Benevento ha chiesto l’annullamento dei provvedimenti di non ammissione al campionato e delle regole federali da essi presupposte, nonché la conseguente iscrizione al campionato di competenza per la stagione 2005-2006, la Ricorrente illustra (i) di avere maturato sul campo il titolo sportivo per l’ammissione al campionato di calcio professionistico di Serie C1 e di avere tempestivamente richiesto l’iscrizione a tale campionato per la stagione 2005-2006, depositando la documentazione richiesta dal Comunicato Ufficiale della FIGC n. 189/A del 15 marzo 2005 recante gli “Adempimenti in ordine all’ammissione ai Campionati Professionistici 2005/2006” (il “CU n. 189/A”); (ii) che con nota del 7 luglio 2005 la Co.Vi.So.C. ha contestato al Benevento la mancanza di alcuni dei requisiti utili ai fini dell’ammissione. In particolare la Co.Vi.So.C. ha riscontrato • il “mancato pagamento, entro il termine perentorio del 30 giugno 2005, ore 19:00, dei debiti nei confronti dell’Erario, scaduti al 31 marzo 2005, derivanti dai rapporti di lavoro con tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo”, • il “mancato pagamento, entro il termine perentorio del 30 giugno 2005, ore 19:00, dei debiti nei confronti degli enti previdenziali, scaduti al 31 marzo 2005, derivanti dai rapporti di lavoro con tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo”; • il “mancato ripianamento della carenza patrimoniale per € 1.216.427,00”; e • il “mancato superamento della situazione prevista dall’art. 2482 ter del codice civile come risultante dal bilancio di competenza al 31 marzo 2005”; (iii) che con ricorso datato 11 luglio 2005 il Benevento ha impugnato la decisione della Co.Vi.So.C. e, così come previsto dalla parte IV del CU n. 189/A, ha presentato ricorso alla Co.A.Vi.So.C., chiedendo di “dichiarare la sussistenza, in capo al sodalizio ricorrente, di tutti i requisiti previsti per l’ammissione al campionato professionistico di competenza (serie C1) 2005/2006”; (iv) che in data 14 luglio 2005 la Co.A.Vi.So.C. si è pronunciata sul ricorso presentato dal Benevento, rilevando che la Ricorrente “non ha fornito alcun argomento valido né elementi probatori utili tali da poter modificare la decisione negativa assunta dalla Co.Vi.So.C.”, e pertanto esprimendo “parere negativo” all’ammissione del Benevento al campionato di competenza; (v) che il Consiglio federale della FIGC in data 15 luglio 2005 ha preso atto delle decisioni della Co.Vi.So.C. e della Co.A.Vi.So.C., e ha deliberato “di respingere il ricorso della società F.C. SPORTING BENEVENTO S.r.l. e, conseguentemente, di disporre la non ammissione della stessa al Campionato di Serie C1 (stagione sportiva 2005/2006)”; (vi) che, a parere della Ricorrente gli atti e le decisioni impugnate – ossia il CU n. 189/A, nonché le deliberazioni degli organi della FIGC relative alla istanza di iscrizione del Benevento al campionato 2005-20006 – sarebbero “gravemente viziate sotto il profilo dell’eccesso di potere e della violazione di legge”, con particolare riferimento all’art. 12 della l. 23 marzo 1981 n. 91, non rispondendo a quanto previsto da tale disposizione di legge: sia le previsioni del CU n. 189/A sia le altre decisioni impugnate apparirebbero fondate sul “dato meramente formale oltre che palesemente erroneo della documentazione acquisita”, laddove la Ricorrente avrebbe provato di essere in possesso di tutti i requisiti economici e finanziari per garantire il regolare svolgimento del campionato di competenza; (vii) che, inoltre, sempre a parere della Ricorrente, gli atti e le decisioni impugnate sarebbero “gravemente viziate sotto il profilo dell’eccesso di potere e della violazione di legge e comunque per la contraddittorietà e l’omessa applicazione della stessa disposizione di cui all’art. 7 B” del CU n. 189/A: la Ricorrente avrebbe documentato l’esistenza di contenziosi non temerari pendenti di fronte ad organi giurisdizionali in relazione ai debiti scaduti nei confronti dell’Erario e della “pendenza” di procedure di rateizzazione dei debiti verso l’Erario e verso gli enti previdenziali, che gli organi della FIGC avrebbero omesso di esaminare; (viii) che, a parere della Ricorrente, gli atti e le decisioni impugnate risulterebbero “gravemente viziate anche sotto il profilo dell’omessa motivazione e della violazione dell’art. 112 c.p.c. relativo alla corrispondenza tra il chiesto e il giudicato, con gravissime ripercussioni per il costituzionale diritto alla difesa ed il rispetto del contraddittorio”: “omettendo di pronunciarsi sulle domande formulate” gli organi della FIGC avrebbero impedito alla Ricorrente “di articolare compiutamente una adeguata difesa su un punto decisivo della controversia”, ossia l’applicazione della disposizione che dà rilievo alla pendenza di contenzioso non temerario quale condizione alternativa al pagamento di debiti scaduti; (ix) che, infine, gli atti e le decisioni impugnate risulterebbero “gravemente viziate anche sotto il profilo dell’omessa valutazione e comparazione delle situazioni di diritto e degli interessi meritevoli di tutela”, attese le gravi conseguenze prodotte dal diniego di ammissione al campionato di competenza, tra l’altro ritenute pregiudizievoli degli stessi interessi dell’Erario e degli enti previdenziali ad ottenere il pagamento dei debiti scaduti. 4. Con “Memoria di costituzione e risposta” datata 20 luglio 2005 (la “Memoria di Costituzione”) la FIGC si è costituita nel presente procedimento arbitrale, accettando la competenza del Collegio arbitrale nella composizione di cui al Regolamento particolare e chiedendo “all’adito collegio arbitrale, disattesa ogni contraria eccezione, [di] respingere le domande proposte dalla società istante perché infondate in fatto ed in diritto”. 5. A sostegno della propria difesa la FIGC fa rilevare nella Memoria di Costituzione come la stessa Ricorrente avrebbe ammesso di non ottemperare ai requisiti previsti dalla normativa federale vigente: in particolare verrebbe dal Benevento confermato il mancato ripianamento della situazione patrimoniale carente ed il mancato superamento della situazione prevista dall’art. 2482 ter c.c., ossia di due requisiti intesi a garantire la solidità finanziaria dei partecipanti ai campionati e, pertanto, la regolarità di questi. In riferimento ai debiti verso l’Erario e gli enti previdenziali, poi, la FIGC illustra come a suo avviso la documentazione prodotta dalla Ricorrente non sarebbe neppure idonea a dimostrare l’esistenza di un contenzioso, mentre le domande di rateizzazione apparirebbero prive di riscontri. 6. Il 20 luglio 2005 si è costituito il Collegio arbitrale, fissando l’udienza per il giorno 21 luglio 2005. 7. Il 21 luglio 2005, presso la sede dell’arbitrato, si è svolta l’udienza, nel corso della quale le parti hanno illustrato le proprie posizioni e replicato alle osservazioni avversarie, insistendo per l’accoglimento delle domande proposte al Collegio arbitrale. All’esito dell’udienza tutte le parti si sono dichiarate soddisfatte dello svolgimento del procedimento arbitrale e hanno dato atto della piena osservanza del principio del contraddittorio. 8. In data 26 luglio 2005, il Collegio arbitrale ha dichiarato inammissibile la domanda arbitrale del Benevento sulla base delle seguenti MOTIVAZIONI (anticipate alle parti in forma sintetica ai sensi dell’art. 14.1 del Regolamento particolare) A. Sulle domande della Ricorrente. 1. In via preliminare, la Ricorrente, con la Domanda di Arbitrato, allo scopo di censurare le decisioni di diniego dell’iscrizione, adottate dagli organi della FIGC sulla base della normativa federale vigente, attacca la disciplina stessa, domandando, sotto vari profili, l’annullamento delle norme che stabiliscono i requisiti e gli adempimenti per l’ammissione ai campionati professionistici per la stagione 2005-2006. 2. Il Collegio non condivide le censure mosse dalla Ricorrente, che ritiene debbano essere rigettate per due ordini di considerazioni. In primo luogo, il Collegio rileva che la normativa federale non è stata tempestivamente impugnata e deve pertanto ritenersi pienamente valida ed efficace. In secondo luogo, e comunque, al Collegio arbitrale appare che la disciplina adottata dalla FIGC sia congrua attuazione del compito demandato alla federazione stessa dal legislatore nazionale. Infatti, la l. 23 marzo 1981 n. 91, recante norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti, all’art. 12 (“Garanzia per il regolare svolgimento dei campionati sportivi”), nel testo oggi vigente, dispone che: “1. Al solo scopo di garantire il regolare svolgimento dei campionati sportivi, le società di cui all’articolo 10 sono sottoposte, al fine di verificarne l’equilibrio finanziario, ai controlli ed ai conseguenti provvedimenti stabiliti dalle federazioni sportive, per delega del CONI, secondo modalità e principi da questo approvati”. In tale quadro, le regole stabilite dal CU n. 189/A, imponendo un “reale” (e non meramente “contabile”) risanamento finanziario, attraverso il pagamento dei debiti scaduti verso l’Erario, gli enti previdenziali, i tesserati e gli altri soggetti del sistema sportivo (ovvero, in alternativa, l’esistenza di un contenzioso non temerario relativo a tali debiti), nonché presupponendo precisi parametri di consistenza patrimoniale, appaiono pienamente legittime, giustificate e congrue rispetto allo scopo di garantire il regolare svolgimento dei campionati sportivi, sulla base di uguali condizioni di partecipazione per le varie società professionistiche, ed in linea con parametri costituzionalmente orientati. 3. Anche sul merito della controversia, ossia circa la sussistenza in capo alla Ricorrente dei requisiti per l’iscrizione ai campionati, il Collegio arbitrale ritiene che, alla luce della documentazione in atti, la domanda della Ricorrente non possa essere accolta. Il Benevento non risulta in regola con i requisiti previsti dalla normativa federale e pertanto legittimamente la FIGC ha respinto la domanda di iscrizione al campionato di competenza. 4. In particolare dagli atti emerge che la Ricorrente: a) non ha provveduto al pagamento dei debiti nei confronti dell’Erario, né provato la sussistenza dell’alternativa condizione della pendenza in sede giurisdizionale di una lite non temeraria: il ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Benevento, invocato a tal fine dalla Ricorrente, non rappresenta una contestazione della sussistenza di un debito tributario, ma appare basare le contestazioni alle pretese erariali solo sull’assunto dell’ammissione del Benevento ai benefici del condono previsto dalla legge n. 289/02, ovvero censurare le sanzioni applicate; né sussiste agli atti l’eventuale accettazione dell’istanza di rateizzazione presentata il 28 giugno 2005; b) non ha provveduto al pagamento dei debiti previdenziali, né provato la pendenza di una lite in sede giurisdizionale non temeraria, né sussiste agli atti l’eventuale accettazione dell’istanza di rateizzazione presentata il 28 giugno 2005. 5. Difettano dunque due delle condizioni stabilite dal CU n. 189/A per l’iscrizione ai campionati nella stagione 2005-2006. A tale riguardo comunque il Collegio sottolinea che l’assenza di anche uno solo dei requisiti previsti dalla normativa federale determina il legittimo diniego dell’iscrizione al campionato di competenza. Resta pertanto assorbita ogni valutazione circa gli altri requisiti, la cui mancanza era stata accertata dagli organi tecnici federali, con osservazioni non contestate dalla Ricorrente in questo arbitrato: la rilevata carenza patrimoniale ed il mancato superamento della situazione prevista dall’art. 2482 ter c.c., autonomamente giustificano (a prescindere dalle considerazioni svolte al paragrafo che precede) il diniego dell’iscrizione del Benevento ai campionati. 6. La Ricorrente censura infine l’attività degli organi della FIGC, e la deliberazione del Consiglio Federale in cui essa è culminata, sotto il profilo della insufficienza della motivazione e della violazione dei diritti della difesa, per aver l’organo tecnico di appello dapprima ed il Consiglio Federale poi omesso di pronunciare su punti decisivi della controversia, tra cui anche una comparazione degli interessi coinvolti, sottoposti dalla Ricorrente stessa. 7. Il Collegio non condivide tali censure e ritiene che la legittimità delle decisioni impugnate non possa essere revocata in dubbio sotto i profili indicati. In primo luogo, il Collegio rileva che anche ad ammettere la natura amministrativa dell’attività federale di accertamento dei requisiti per l’iscrizione ai campionati, risultano pienamente osservate le garanzie previste dalla legge n. 241/1990, essendovi un procedimento contenzioso di secondo grado innanzi alla Co.A.Vi.So.C., ispirato al principio partecipativo, e che l’obbligo di motivazione possa ritenersi assolto, anche per relationem alla motivazione e all’istruttoria svolta dall’organo tecnico di primo grado. Ed invero, nonostante lo stringato tenore delle delibere degli organi federali impugnate dalla Ricorrente, la ratio che le sostiene ben può essere identificata, tanto da venire (come è stata) discussa nelle tesi svolte dalla Ricorrente nella Domanda di Arbitrato. In secondo luogo, il Collegio rileva che lo svolgimento stesso del presente procedimento arbitrale consente un diretto esame della sussistenza dei requisiti circa la ammissione di un soggetto ad un campionato di calcio professionistico (nonché la comparazione degli interessi in gioco) e non è limitato al controllo (della legittimità e quindi anche) della congruità della motivazione del provvedimento federale che la abbia negata. Il Regolamento particolare, infatti, conferisce all’organo arbitrale un potere di integrale riesame del merito della controversia, consentendo un esame di tutte le tesi sottoposte dalla parte istante, ad integrazione e cura di eventuali violazioni dei diritti della difesa verificatisi nella fase endofederale. E dunque “in linea di principio, le eventuali lacune procedurali o formali nell’iter di adozione dei provvedimenti federali non bastano di per sé a legittimare pretese infondate nel merito, a meno che i vizi procedurali o formali non siano stati tali da effettivamente danneggiare il soggetto reclamante o comunque alterare l’esito sostanziale del procedimento federale; di converso, la stessa giurisprudenza insegna che anche un procedimento formalmente impeccabile non è sufficiente a salvare un comportamento o un provvedimento federale illecito nel merito” (lodo 5 novembre 2002, nel caso Hockey Club Gherdeina c. Federazione Italiana Sport Ghiaccio (FISG)). In altre parole, anche laddove si rilevasse, in esito al procedimento arbitrale svolto nel sistema della Camera, che il Consiglio Federale abbia omesso di motivare un provvedimento (doveroso e) conforme alle norme, ovvero di esaminare tutti i documenti sottoposti alla sua attenzione, non si potrebbe, per ciò solo, dopo aver annullato il provvedimento federale, disporre l’iscrizione al campionato in questione di un ricorrente che oggettivamente non soddisfi le condizioni richieste. E dunque, la conclusione che la Ricorrente non presenta i requisiti posti per essere iscritta al Campionato di Serie C1 per la stagione 2005-2006 esclude di per sé l’accoglimento del ricorso sotto il profilo del vizio di motivazione, e della omessa, da parte degli organi della FIGC, pronuncia su di un punto ritenuto essenziale dalla Ricorrente, poi sottoposto al giudizio di questo Collegio. 8. Le domande spiegate in arbitrato dalla Ricorrente devono dunque essere respinte. Tale pronuncia è assorbente di tutte le altre questioni di rito, istruttorie e di merito. B. Sulle spese. Le spese seguono la soccombenza e, pertanto, le stesse, così come liquidate in separata ordinanza, sono poste a carico della Ricorrente, la quale è altresì tenuta a corrispondere alla Resistente un importo forfettario, liquidato in dispositivo, quale contributo per gli onorari e le spese di difesa. Tutti i diritti amministrativi versati dalle parti sono viceversa definitivamente incamerati dalla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale, all’unanimità, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e deduzione, di rito e di merito:  dichiara inammissibile l’istanza arbitrale della società F.C. Sporting Benevento Srl;  pone integralmente a carico della società F.C. Sporting Benevento Srl gli onorari e le spese di arbitrato, come liquidate in separata ordinanza, nonché gli onorari e le spese di difesa della parte convenuta quantificati forfettariamente in Euro [...] omissis [...];  dispone che i diritti amministrativi versati dalle parti siano incassati dalla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport. Così deciso in Roma, presso la sede dell’arbitrato, in conferenza personale degli arbitri, il 26 luglio 2005. F.to On. Prof. Avv. Pier Luigi Ronzani F.to Avv. Guido Cecinelli F.to Prof. Marcello Foschini F.to Prof. Avv. Luigi Fumagalli F.to Prof. Avv. Giulio Napolitano
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