CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport –Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it LODO ARBITRALE DEL 26/07/2005 TRA Polisportiva Sassari Torres SpA contro FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport –Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it LODO ARBITRALE DEL 26/07/2005 TRA Polisportiva Sassari Torres SpA contro FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO I L C O L L E G I O A R B I T R A L E composto da: On. Prof. Avv. Pier Luigi Ronzani Presidente del Collegio Arbitrale Avv. Guido Cecinelli Arbitro Prof. Marcello Foschini Arbitro Prof. Avv. Luigi Fumagalli Arbitro Prof. Avv. Giulio Napolitano Arbitro nominato ai sensi dell’art. 9.1 del Regolamento il Regolamento particolare di arbitrato per la risoluzione delle controversie relative all’applicazione del Manuale per l’ottenimento della Licenza UEFA da parte dei Club – Versione italiana e delle controversie relative all’iscrizione ai campionati nazionali di calcio professionistico (“Regolamento particolare”), approvato dalla Giunta Nazionale del CONI in data 22 marzo 2005 con propria deliberazione n. 111; riunito in conferenza personale in data 26 luglio 2005, presso la sede dell’arbitrato, in Roma, ha deliberato all’unanimità il seguente L O D O (testo integrale, avente ad oggetto tutti i punti della controversia, singolarmente motivati, comunicato alle parti entro i trenta giorni successivi alla comunicazione del dispositivo, ai sensi dell’art. 14, co. 1, del Regolamento particolare) nel procedimento di Arbitrato (prot. n. 0842 del 18 luglio 2005) promosso da: Polisportiva Sassari Torres SpA con sede in Sassari alla Via Corduzza n. 2 in persona del legale rappresentante p.t., Presidente del Consiglio di Amministrazione, Sig. Rinaldo Carta, rappresentata e difesa dall’Avv. Corrada Fara ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Sassari, Viale Umberto n. 98 (tel. 0792859124 - fax 0792859124 – email corrado.fara@tiscali.it) - istante - contro Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Mario Gallavotti e Luigi Medugno, giusta delega, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, alla Via Po n. 9 (tel. 06858231 – fax 0685823200 – email ghplex@ghplex.it) - convenuta - FATTO E SVOLGIMENTO DELL’ARBITRATO 1. Nel corso della riunione del 7 luglio 2005, la CO.VI.SOC. ha espresso parere negativo in ordine all’ammissione della società ricorrente al campionato 2005-2006 per i seguenti motivi: (i) mancato pagamento, entro il termine perentorio del 30 giugno 2005 ore 19:00, dei debiti nei confronti dell’Erario, scaduti al 31 marzo 2005, derivanti dai rapporti di lavoro con tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo; (ii) mancato ripianamento della carenza patrimoniale per € 726.634,00, in quanto i versamenti dei ‘sostenitori della Torres” non possono essere considerati idonei a ripianare detta carenza poiché effettuati da non soci; (iii) mancato superamento della situazione prevista dall’art. 2447 c.c. come risultante dal bilancio di competenza al 31 marzo 2005. 2. In data 8 luglio 2005 la CO.VI.SO.C. ha notificato alla società attrice di aver riscontrato il mancato possesso di tali requisiti. 3. In data 11 luglio 2005 la società ricorrente ha presentato ricorso alla CO.A.VI.SOC. basato sulla circostanza che essa avrebbe regolarizzato l’indebitamento nei confronti dell’Erario: i) attraverso il pagamento delle ritenute effettuate nel corso dell’esercizio 2004 e nel primo trimestre 2005; ii) attraverso la sospensione, disposta dall’Agenzia delle Entrate, delle partite iscritte a ruolo per pregresso indebitamento. 4. Sugli altri rilievi non è necessario soffermarsi, essendo stati ritenuti superati dalla CO.A.VISOC.. 5. Nel corso della riunione del 14 luglio 2005 la CO.A.VI.SOC., infatti, pur prendendo atto del pagamento di € 200.000,00 da parte della società e del provvedimento di sospensione adottato dall’Agenzia delle Entrate, rilevata la mancanza di accordo con tale ultimo Ufficio, ha espresso parere negativo in ordine all’ammissione della società al campionato di appartenenza. 6. Con Comunicato Ufficiale n. 21/A del 15 luglio 2005, il Consiglio Federale, visto l’esito negativo dell’istruttoria condotta dalla CO.VI.SO.C. ed il motivato parere negativo della CO.A.VI.SO.C. in ordine all’ammissione della società istante al Campionato di competenza, ritenuto, su proposta del Presidente, di doversi conformare al parere espresso dai propri organi tecnici, visti l’articolo 12 della legge 91/1981 e l’articolo 24 dello Statuto Federale, disponeva la non ammissione della Sassari Torres al Campionato di Serie C1 per la stagione sportiva 2005-2006. 7. Con ricorso per arbitrato promosso ai sensi dell’art. 5.1 del Regolamento di arbitrato per la risoluzione delle controversie relative all’iscrizione ai campionati nazionali professionistici (“il Regolamento ad hoc”), la società attrice ha chiesto di essere ammessa al Campionato di Serie C1, facendo peraltro rilevare, attesa la situazione, di essersi immediatamente attivata per ottenere un’integrazione dell’accordo già ottenuto con l’Agenzia delle Entrate, la quale ha emesso provvedimento di dilazione del debito in 48 rate, con decorrenza della prima al 30.6.2006. La società istante ribadiva la piena regolarità della propria posizione contributiva, affermando l’esistenza, già in data 29.06.05, di un accordo con l’Agenzia, insito nel provvedimento di sospensione della riscossione delle cartelle; eccependo che il ritardato perfezionamento della dilazione doveva ritenersi imputabile esclusivamente all’amministrazione; allegando, infine, l’atto di dilazione integrativo del provvedimento di sospensione, intervenuto il 18.07.05. 8. La FIGC si costituiva nel procedimento arbitrale promosso da controparte, accettando la competenza del Collegio arbitrale nella composizione di cui al Regolamento ad hoc, resistendo alle domande avversarie e chiedendone il rigetto perché palesemente infondate in fatto ed in diritto, con vittoria di spese, competenze ed onorari. Osservava la Figc che «è nei fatti, perché, con evidente effetto confessorio, lo afferma la stessa ricorrente, che alla scadenza del termine perentorio di cui alla circolare 189/05 della FIGC la ricorrente non aveva adempiuto i propri debiti, nei confronti dell’Erario». La ricorrente FIGC contestava la tesi della ricorrente secondo cui che la mera sospensione del debito possa considerarsi equivalente, anzi costituisca accordo in attesa di mera documentazione, rilevando che il CU 189/05 ha disciplinato con precisione sia la fattispecie sostanziale (l’accordo raggiunto con l’Erario), sia la modalità di documentazione di esso. Da ciò discendeva che «alcuna rateizzazione del debito risulta essere stata accordata, atteso che l’Agenzia delle Entrate ne ha solo sospeso l’incasso» e che «la mera sospensione non può avere lo stesso effetto di un ‘pagamento effettuato’ né di un accordo transattivo perfezionato ed efficace», a nulla rilevando la tardiva (perché prodotta, oltre la scadenza di ogni termine, solo col ricorso, tanto da recare la data del 18 luglio 2005) rateizzazione ottenuta dall’Agenzia delle Entrate. 9. Il 20.07.05 si costituiva il Collegio arbitrale, il quale fissava l’udienza per il giorno 21.07.05. 10. Il 21.07.05, presso la sede arbitrale, si svolgeva l’udienza, nel corso della quale la parte attrice si riportava agli atti e replicava alle memorie di parte convenuta. Parte attrice, in particolare, si soffermava sulle questioni relative alla transazione con l’amministrazione fiscale. Parte convenuta replicava, si riportava alle memorie e alla posizione sostenuta dalla Coavisoc. Entrambe le parti si dichiaravano soddisfatte dello svolgimento del procedimento arbitrale e davano atto della piena osservanza del principio del contraddittorio. 11. In data 26.7.05, il Collegio arbitrale rigettava la domanda arbitrale della Polisportiva Sassari Torres SpA sulla base delle seguenti MOTIVAZIONI (anticipate alle parti in forma sintetica, ai sensi dell’art. 14, co. 1, del Regolamento) 12. Il Collegio arbitrale ritiene che, alla luce della documentazione in atti, la società istante non risulta in regola con uno dei requisiti previsti dalla normativa federale. 13. In particolare, per quanto riguarda la posizione debitoria nei confronti dell’Erario, il Collegio rileva che il provvedimento prot. n. 26918 del 29.06.2005, emesso ai sensi dell’art. 19 del d.p.r. n. 602/1973, ha concesso «la sospensione immediata della riscossione delle cartelle» indicate in calce al provvedimento; tale misura, assunta «nelle more dell’istruttoria e del perfezionamento del relativo provvedimento agevolativo», indica senza dubbio l’apertura di un procedimento amministrativo presumibilmente destinato ad un esito favorevole alla società istante ove si verifichi positivamente il ricorrere delle condizioni di legge e la società ponga in essere gli adempimenti dovuti; ad avviso del Collegio, tuttavia, ciò non è sufficiente a soddisfare il rigoroso requisito previsto dalla normativa federale, il quale, salvi i casi di res litigiosa, presuppone il tempestivo adempimento dei debiti nei confronti dell’erario o l’avvenuto perfezionamento di atti di dilazione del pagamento idonei a modificare la scadenza originaria del debito. 14. Ritiene, pertanto, il Collegio che, nonostante le seria iniziativa assunta dalla società istante, alla data del 30.06.2005, il debito nei confronti dell’Erario esistente al 31.03.05 e relativo al comparto sportivo doveva ritenersi scaduto, non potendosi riconoscere al provvedimento di sospensione della riscossione delle cartelle l’effetto di rinnovare la scadenza originaria del debito. 15. Il Collegio, altresì, prende atto che l’Agenzie delle entrate, il 18.07.2005, dopo aver dichiarato che il provvedimento di sospensione era stato concesso anche a seguito del versamento all’erario di euro 200.000,00, e verificata positivamente la produzione di apposita fideiussione, ha emanato il provvedimento di dilazione. 16. Il Collegio rileva, tuttavia, che ciò è avvenuto successivamente anche al termine di ricorso del 12.07.2005, entro il quale la Coavisoc ha ritenuto eccezionalmente ammissibile, in relazione a peculiari circostanze del caso concreto, il perfezionamento di adempimenti in essere alla data del 30.06.2005: a tale ultima conclusione dell’organo tecnico federale il Collegio arbitrale ritiene di non poter sovrapporre una propria autonoma valutazione che determinerebbe un’inammissibile riscrittura eteronoma delle regole federali. D’altra parte, è opinione del Collegio che il presunto ritardo con cui sarebbe stato emesso il provvedimento di dilazione sia comunque imputabile alla società istante, alla quale incombeva l’onere di promuovere per tempo l’adozione dei provvedimenti agevolativi da parte della pubblica amministrazione, idonei a modificare la scadenza originaria del debito. 17. Ad avviso del Collegio, pertanto, la domanda contenuta nell’istanza della Polisportiva Sassari Torres SpA deve essere rigettata, risultando la medesima società, nei termini imposti dalla normativa federale, non in regola con i requisiti previsti per l’iscrizione ai campionati, in particolare con quello che imponeva di documentare «l’avvenuto pagamento dei debiti scaduti al 31 marzo 2005 nei confronti dell’Erario» relativi al comparto sportivo. 18. Gli onorari e le spese di arbitrato devono seguire la soccombenza, mentre sussistono giusti motivi per compensare tra le parti gli onorari e le spese di difesa. I diritti amministrativi versati dalle parti devono essere incamerati dalla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale all’unanimità, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e deduzione, di rito e di merito: - rigetta la domanda della società Polisportiva Sassari Torres SpA; - compensa integralmente tra le parti gli onorari e le spese di arbitrato, come liquidati in separata ordinanza, nonché i gli onorari e le spese di difesa; - dispone che i diritti amministrativi versati dalle parti siano incassati dalla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport Così deciso in Roma, presso la sede dell’arbitrato, in conferenza personale degli arbitri, il 26 luglio 2005. F.to On. Prof. Avv. Pier Luigi Ronzani F.to Avv. Guido Cecinelli F.to Prof. Marcello Foschini F.to Prof. Avv. Luigi Fumagalli F.to Prof. Avv. Giulio Napolitano
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