F.I.G.C. – Commissione Vertenze Economiche – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sito web: www.figc-crt.org , nonché sul Comunicato ufficiale del Comitato Regionale Toscana n. 12 del 30/9/04 RECLAMO C.S. SAN MICHELE CATTOLICA VIRTUS VERTENZA C/ A.C. CHIEVO VERONA SRL PER IL PAGAMENTO DEL PREMIO ALLA CARRIERA RELATIVO AL CALCIATORE ANDREA BARZAGLI

F.I.G.C. – Commissione Vertenze Economiche – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sito web: www.figc-crt.org , nonché sul Comunicato ufficiale del Comitato Regionale Toscana n. 12 del 30/9/04 RECLAMO C.S. SAN MICHELE CATTOLICA VIRTUS VERTENZA C/ A.C. CHIEVO VERONA SRL PER IL PAGAMENTO DEL PREMIO ALLA CARRIERA RELATIVO AL CALCIATORE ANDREA BARZAGLI Con reclamo dell’8.5.2004 la Soc. C.S. S.Michele Cattolica Virtus di Firenze adiva la Commissione Vertenze Economiche per conseguire dalla A.C. Chievo Verona Srl il pagamento del Premio alla Carriera relativo al calciatore Andrea Barzagli (nato l’8.5.1981). Esponeva la reclamante, invocando la fattispecie di cui all’art. 99 bis N.O.I.F., che il suddetto calciatore era stato un proprio tesserato dalla stagione 1992/1993 sino alla stagione 1997/1998, ove aveva militato nella propria squadra “allievi regionali”. Esponeva inoltre che il calciatore aveva esordito in seire A nella stagione 2003/2004 quale tesserato per la Società A.C. Chievo Verona srl, disputando l’incontro Brescia/Chievo del 31.8.2003, oltre a buona parte delle partite disputate durante la stagione della stessa squadra, e convocato stabilmente nella Nazionale Under 21. Concludeva pertanto la reclamante per il riconoscimento del premio in proprio favore cosi come previsto dall’art. 99 bis N.O.I.F. La Società A.C. Chievo Verona srl, pur ritualmente notiziata de reclamo con raccomandata spedita il 12.5.2004, nulla controdeduceva. La vertenza veniva pertanto decisa nella riunione del 29.7.2004. Il reclamo è fondato e deve conseguentemente essere accolto. La Società C.S. S. Michele Cattolica Virtus ha dimostrato di avere effettivamente tesserato il calciatore Barzagli dalla stagione 1992/1993 schierandolo in gare di campionati giovanili cui la società medesima ha partecipato (cfr. tesseramenti anni 92/93, 93/94, 94/95 allegati al reclamo) sino a tutta la stagione 1997/1998. E’ stato del pari accertato, a seguito di verifiche effettuate dalla Commissione, che a decorrere dalla stagione sportiva1999/2000, il calciatore Barzagli è stato tesserato sempre per società Professionistiche (Rondinella, Impruneta srl, Pistoiese spa, Ascoli Calcio spa, Piacenza F.C. spa e infine A.C. Chievo Verona srl dal 18.7.2003), senza tuttavia aver mai disputato alcuna gara di Serie A prima dell’esordio appunto avvenuto il 31.8.2003 in occasione della gara Brescia /Chievo (così come risulta dalla relativa distinta acquisita agli atti). In proposito occorre però rilevare, quanto alla stagione sportiva 1998/1999 che in tale stagione la Rondinella Impruneta srl era iscritta nel campionato Interregionale dilettanti e, come tale, ha partecipato alla formazione dilettantistica del calciatore . Accertate pertanto in n. 6 complessive stagioni sportive nelle quali è stata impartita formazione dilettantistica al calciatore Barzagli (la stagione 1992/1993 non rileva, avendo costui compiuto il 12° anno prima dell’inizio di tale stagione) ne consegue che il diritto sul premio di carriera spetta per 5/6 alla C.S. San Michele Cattolica Virtus. Deve pertanto ritenersi comunque pienamente realizzata la fattispecie di cui all’art. 99 bis N.O.I.F., con conseguente diritto della società C.S. S.Michele Cattolica Virtus ad ottenere dall’A.C. Chievo Verona srl la somma di €. 86.076,14, arrotondata per eccesso a € 86.077,00, pari ai 5/6 dell’intero premio alla carriera di € 103.291,37, per avere essa tesserato il calciatore Andrea Barzagli per le stagioni 1993/1994, 1994/1995,1995/1996 1996/1997 1997/1998. Tutto quanto premesso e ritenuto La Commissione Vertenze Economiche Accoglie il reclamo della S.C. S.Michele Cattolica Virtus e per l’effetto dichiara l’A.C. Chievo di Verona srl tenuta a corrisponbdere ad essa reclamante il complessivo importo di € 86.077,00 a titolo di premio alla carriera per il calciatore Andrea Barzagli. Liquida le spese del procedimento in € 800,00 da corrispondersi alla F.I.G.C., ponendole a carico dell’A.C. Chievo Verona srl. Ordina per l’effetto restituirsi la tassa di reclamo.
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