LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 14 DEL DEL 9 agosto 2005 DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO TIM CUP Soc. GENOA – Soc. CATANZARO
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 14 DEL DEL 9 agosto 2005
DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO
TIM CUP
Soc. GENOA – Soc. CATANZARO
Il Giudice Sportivo,
rilevato dal rapporto dell’Arbitro e dalla relazione del collaboratore dell’Ufficio Indagini
che:
sostenitori del Genoa lanciavano da una curva al 1°, al 3° ed al 19° del primo tempo tre
bengala sul terreno di giuoco, e vi facevano esplodere, al 6°, un mortaretto. Al 21°, gli
stessi sostenitori scagliavano cinque bengala che cadevano nei pressi di alcuni calciatori.
L’Arbitro disponeva una temporanea sospensione dell’incontro, considerata la
pericolosità di tali lanci, e il pubblico veniva avvertito tramite altoparlante che la gara
sarebbe stata definitivamente sospesa in caso di ulteriori lanci. L’allenatore del Genoa,
Vincenzo Torrente, raggiungeva la zona sottostante la curva nel tentativo di indurre quei
tifosi ad un comportamento più disciplinato, ma riferiva subito dopo all’Arbitro che
questi avevano manifestato la volontà di non far giocare la partita, lanciando altri bengala
se la stessa fosse stata ripresa. L’Arbitro tentava comunque di far riprendere il giuoco,
ma immediatamente ricominciava il lancio di bengala sul campo. Conseguentemente il
Direttore di gara sospendeva in via definitiva l’incontro, facendo rientrare le squadre
negli spogliatoi;
osserva:
si è concretizzata, senza dubbio, nel caso di specie la situazione prevista dall’art. 12,
comma 1, prima parte CGS, poiché il lancio di bengala in campo, determinato dal
dichiarato intento di quei tifosi del Genoa di non far giocare la gara, ha reso impossibile
il regolare svolgimento della medesima.
Di tale condotta la Soc. Genoa è oggettivamente responsabile, con la conseguente
punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3.
Tale condotta integra, anche, la violazione dell’art. 11, primo comma CGS – oltreché
dell’art. 62, comma 2bis NOIF – perché i ripetuti lanci di bengala sul terreno di giuoco
ed in prossimità di calciatori, al 21° del primo tempo, hanno determinato un pericolo
concreto per l’incolumità di più persone. Pericolo avvertito dall’Arbitro il quale, nel
rispetto di quanto stabilito dall’art. 64, comma 2 NOIF, ha doverosamente disposto la
definitiva interruzione dell’incontro, proprio per evitare che le persone in campo
subissero seri rischi per la loro sicurezza ed integrità fisica.
La gravità del comportamento realizzato da quei tifosi del Genoa trova adeguata
sanzione a carico della Società, a titolo di responsabilità oggettiva, nella squalifica del
campo per una giornata di gara.
Se da un lato, infatti, l’evidente preordinazione di tale condotta violenta, manifestata
dagli stessi tifosi all’allenatore del Genoa e ribadita con cori di inequivoco significato
(“ad Alessandria non si gioca”) comporterebbe una misura più severa, va considerato
dall’altro lato il positivo atteggiamento dei dirigenti e dell’allenatore, il quale ha tentato,
seppure inutilmente, di calmare quei tifosi.
La valutazione congiunta di tali circostanze di fatto determina la durata della sanzione
nella già detta squalifica per una giornata di gara.
Evidenti ragioni impongono l’immediata esecutività della sanzione, sin dalla prima
giornata di gara ufficiale sul proprio terreno del Genoa. Infatti le motivazioni della
violenta protesta dei tifosi genoani (le sanzioni inflitte alla Società in altro procedimento
disciplinare) vanno al di là della gara in esame, riguardando di evidenza anche i prossimi
incontri ufficiali della squadra. Sussistono pertanto i motivi di particolare rilievo previsti
dall’art. 17, primo comma CGS per disporre l’immediata decorrenza della sanzione.
Va, poi, inflitta alla Soc. Genoa l’ammenda di € 750,00 per avere i suoi sostenitori
intonato più volte, sia prima dell’inizio che durante la gara, cori irriguardosi nei confronti
del Presidente della F.I.G.C.
P.Q.M.
delibera di infliggere alla Soc. Genoa:
- la punizione sportiva della perdita della gara Genoa-Catanzaro con il punteggio di
0-3;
- la squalifica del campo per una giornata effettiva di gara disponendone la decorrenza
immediata;
- l’ammenda di € 750,00 per le ragioni esposte in motivazione.
Trasmette alla Presidenza della Lega Nazionale di competenza per le conseguenti
determinazioni.