COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 41 del 23 Marzo 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO U.S. COSTABISSARA Avverso regolarità gara Costabissara–Giavenale del 26/2/05 –Calcio a Cinque – Campionato di Serie D
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 41 del 23 Marzo 2005
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO U.S. COSTABISSARA
Avverso regolarità gara Costabissara–Giavenale del 26/2/05 –Calcio a Cinque – Campionato di Serie D
Avverso la regolarità della gara in epigrafe, la Società U.S. Costabissara ha preannunciato reclamo al Giudice del
Comitato Provinciale di Vicenza il quale, a sua volta, ha trasmesso la relativa documentazione - per competenza - alla
scrivente Commissione Disciplinare.
Poiché l’U.S. Costabissara non ha fatto seguito al preannuncio del reclamo, la Commissione Disciplinare delibera :
• di omologare l’incontro con il risultato acquisito in campo: Costabissara – Giavenale 4 – 6;
• di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
Share the post "COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 41 del 23 Marzo 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO U.S. COSTABISSARA Avverso regolarità gara Costabissara–Giavenale del 26/2/05 –Calcio a Cinque – Campionato di Serie D"