COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 42 del 31 Marzo 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO U.S. CARPANEDO Avverso validità gara Carpanedo-Patavina Polverara del 20/3/2005 – Campionato di 1^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 42 del 31 Marzo 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO U.S. CARPANEDO Avverso validità gara Carpanedo-Patavina Polverara del 20/3/2005 – Campionato di 1^ Categoria La Società U.S. Carpanedo ha presentato rituale reclamo avverso la regolarità della gara Carpanedo – Patavina Polverara del 20/3/2005 del Campionato di 1^ Categoria, lamentando l’irregolare partecipazione, agli effetti del tesseramento, nelle fila dell’A.C. Patavina Polverara, del giocatore Barella Luigi. La Commissione Disciplinare letto il reclamo della Società opponente; esperiti i dovuti accertamenti presso l’Ufficio Tesseramento del C.R. Veneto dai quali è risultato che il giocatore Barella Luigi alla data del 20/3/2005 non era tesserato per la Società Patavina Polverara; constatato che la Pol. Patavina Polverara, pur ritualmente informata nella veste di controinteressato, non ha inoltrato controdeduzione alcuna; ritenuto che il giocatore Barella Luigi non aveva titolo a partecipare all’incontro, oggetto del giudizio P.Q.M. delibera • di infliggere a carico della Pol. Patavina Polverara la sanzione sportiva della perdita della gara ai sensi dell’art. 12, comma 5a del C.G.S., omologando la gara c.s. : Carpanedo-Patavina Polverara 3-0; • di infliggere alla Società Pol. Patavina Polverara la sanzione dell’ammenda di € 52,00, in quanto responsabile di aver impiegato in una gara ufficiale, un giocatore non tesserato. La tassa reclamo non è stata versata.
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