COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 42 del 31 Marzo 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S. MINERBE Avverso validità gara Minerbe-Trebaseleghe del 16/3/2005 – Trofeo Regione Veneto Soc. di 1^ Categ.

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 42 del 31 Marzo 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S. MINERBE Avverso validità gara Minerbe-Trebaseleghe del 16/3/2005 – Trofeo Regione Veneto Soc. di 1^ Categ. La Società A.S. Minerbe ha presentato rituale reclamo avverso la regolarità della gara MinerbeTrebaseleghe del 16/3/2005 del Trofeo Regione Veneto, lamentando l’irregolare partecipazione nelle fila dell’A.C. Trebaseleghe, del giocatore Trevisan Alessandro, perché squalificato. La Commissione Disciplinare letto il reclamo della Società opponente; visto il provvedimento assunto dal Giudice Sportivo del C.R. Veneto di cui al Com. n. 37 del 2/3/2005 con il quale veniva inflitta la squalifica per una gara per recidività in ammonizioni (seconda infrazione) al giocatore non espulso Trevisan Alessandro dell’A.C. Trebaseleghe per la manifestazione in epigrafe, giocatore non più compiutamente identificato, vale a dire identificato solo con l’indicazione del nome e del cognome, senza ulteriori specificazioni; rilevato che la Società Trebaseleghe ha tesserato due giocatori omonimi, ma con date di nascita diverse ed esattamente: Trevisan Alessandro nato il 20/1/1987 e Trevisan Alessandro nato il 16/4/1973; accertato che nessuno dei due menzionati calciatori risultava colpito dalla sanzione della duplice ammonizione nell’ambito della manifestazione sportiva in epigrafe; considerato che in relazione a tali premesse, sia dal punto di vista formale che da quello sostanziale, i destinatari del Comunicato non erano pertanto oggettivamente in grado di identificare il soggetto passibile della sanzione inflitta dal Giudice Sportivo; ritenuto che del tutto ininfluenti appaiono le vicende successive (segnalazione della Società Trebaseleghe, comunicazioni da parte del Comitato, errata corrige da parte del G.S., tutte comunque indirizzate nel senso di cui sopra) in quanto riferibili ad un provvedimento di per se stesso inidoneo a produrre qualsiasi effetto per mancanza dei necessari requisiti di identificabilità del destinatario del provvedimento sanzionatorio stesso; rilevato pertanto che non si può porre un problema di legittimità e regolarità della partecipazione di chicchessia alla gara in oggetto P.Q.M. la Commissione Disciplinare delibera • di respingere il reclamo dell’A.S. Minerbe; • di omologare l’incontro, oggetto del giudizio, con il risultato acquisito in campo di : Minerbe - Trebaseleghe 1 – 5; • di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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