COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 43 del 6 Aprile 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO U.S. MECOME VIGODARZERE Avverso validità gara Spineda – Mecome Vigodarzere del 26/3/2005 – Campionato di 1^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 43 del 6 Aprile 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO U.S. MECOME VIGODARZERE Avverso validità gara Spineda – Mecome Vigodarzere del 26/3/2005 – Campionato di 1^ Categoria La Commissione Disciplinare non prende in esame il reclamo presentato dall’U.S. Mecome Vigodarzere, relativo alla gara in epigrafe, dichiarandolo inammissibile, per non aver dimostrato di aver effettuato l’invio di copia del reclamo stesso alla Società controparte (vedi art. 34, 7° comma del C.G.S. e art. 42, 6° comma del C.G.S.) P.Q.M. delibera • di dichiarare inammissibile il reclamo dell’U.S. Mecome Vigodarzere; • di confermare la gara con il risultato acquisito in campo : Spineda – Mecome Vigodarzere 1 – 1; • di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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