COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 43 del 6 Aprile 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO U.S. VALPANTENA Avverso validità gara Olympia Montorio – Valpantena del 21/3/2005 – Campionato di 3^ Categoria
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 43 del 6 Aprile 2005
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO U.S. VALPANTENA
Avverso validità gara Olympia Montorio – Valpantena del 21/3/2005 – Campionato di 3^ Categoria
L’U.S. Valpantena ha presentato rituale reclamo avverso la validità della gara in epigrafe, lamentando la partecipazione
irregolare, agli effetti del tesseramento, del giocatore Cacicia Angelo nelle fila dell’A.C. Olympia Montorio.
La Commissione Disciplinare
esaminato il reclamo emarginato
assunte informazioni presso l’Ufficio Tesseramento del C.R. Veneto, dalle quali è emerso che il giocatore Cacicia Angelo
è stato regolarmente tesserato dall’A.C. Olympia Montorio, con decorrenza 15/3/2005;
ritenuto che la partecipazione del calciatore Cacicia Angelo alla gara, oggetto del reclamo, è risultata legittima
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare
delibera
• di respingere il reclamo proposto dall’U.S. Valpantena;
• di confermare la regolarità della gara con il risultato acquisito in campo : Olympia Montorio – Valpantena 3 – 2;
• di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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