COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 44 del 13 Aprile 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO U.S. SOAVE Avverso validità gara Soave – S.Martino Speme del 9/4/2005 – Campionato Juniores Regionale
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 44 del 13 Aprile 2005
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO U.S. SOAVE
Avverso validità gara Soave – S.Martino Speme del 9/4/2005 – Campionato Juniores Regionale
L’U.S. Soave ha presentato rituale reclamo avverso la validità della gara in epigrafe, lamentando la partecipazione
irregolare, nelle fila dell’A.C. S.Martino Speme, dei giocatori Pisani Andrea, Rigondanza Francesco e Marostica Marco,
perché squalificati.
La Commissione Disciplinare
esaminato il reclamo emarginato e la documentazione ufficiale agli atti;
esperiti i necessari accertamenti dai quali è risultato :
• che i giocatori Pisani Andrea e Rigondanza Francesco sono stati squalificati una giornata per ammonizioni con
Comunicato Ufficiale n . 42 del 31/3/2005 del C.R.V.
• che il giocatore Marostica Marco è stato squalificato una giornata per ammonizioni con il Comunicato Ufficiale n. 43
del 6/4/2005 del C.R.V.;
• ritenuto che i calciatori su menzionati non avevano titolo a partecipare alla gara, oggetto del reclamo, in quanto i
provvedimenti disciplinari a loro carico dovevano essere scontati in occasione dell’incontro del 9/4/2005
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare
delibera
• di accogliere il reclamo proposto dall’U.S. Soave;
• di applicare a carico della Società S.Martino Speme il disposto di cui all’art. 12, comma 5a del C.G.S. che prevede la
sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato : Soave – S.Martino Speme 3-0;
• di comminare a carico dell’U.S. S.Martino Speme la sanzione dell’ammenda di € 52,00 per aver fatto partecipare
giocatori squalificati ad una gara ufficiale;
• di accreditare la tassa reclamo versata.
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