COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 47 del 20 Aprile 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO U.S. CARPANEDO Avverso validità gara Torre – Carpanedo del 10/4/2005 – Campionato di 1^ Categoria
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 47 del 20 Aprile 2005
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO U.S. CARPANEDO
Avverso validità gara Torre - Carpanedo del 10/4/2005 – Campionato di 1^ Categoria
L’U.S. Carpanedo ha presentato rituale reclamo avverso la validità della gara in epigrafe, lamentando la partecipazione irregolare – agli effetti del tesseramento - nelle fila dell’U.S. Torre, del giocatore Boschello Paolo.
La Commissione Disciplinare
esaminato il reclamo emarginato e la documentazione ufficiale agli atti;
esperiti i necessari accertamenti presso l’Ufficio Tesseramento del C.R. Veneto dai quali è risultato :
- che il giocatore Boschello Paolo, nel luglio del 2003, ha chiesto lo svincolo per decadenza del tesseramento – ex art. 32 bis delle NOIF;
- che il C.R. Veneto ha portato all’attenzione di tutte le Società, operanti nel suo ambito, la normativa in materia di svincolo di cui al combinato disposto degli artt. 32 bis e 32 ter delle NOIF, a mezzo del Comunicato Ufficiale n. 4 del 28/7/2004 punto 1.1.5., ulteriormente specificando i nominativi dei calciatori svincolati, indirizzando alle prefate Società l’elenco alfabetico dei giocatori svincolati, edito nell’agosto 2004;
- che l’U.S. Torre non ha provveduto a regolarizzare la posizione di tesseramento del Boschello;
ritenuto che l’U.S. Torre ebbe la giuridica conoscenza, già all’inizio della stagione sportiva 2004/2005, delle disposizioni che regolavano il tesseramento dei giocatori svincolati per effetto degli artt. 32 bis e 32 ter delle NOIF.
constatato quindi che il calciatore Boschello Paolo non aveva titolo a partecipare alla gara oggetto del presente giudizio;
considerato inoltre che l’U.S. Torre non ha fatto pervenire controdeduzione alcuna;
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare
delibera
• di accogliere il reclamo proposto dall’U.S. Carpanedo;
• di applicare a carico dell’U.S. Torre, il disposto di cui all’art. 12, comma 5a del C.G.S., che prevede la sanzione sportiva della perdita della gara, omologandola c.s. : Torre - Carpanedo 0 – 3;
• di comminare a carico dell’U.S. Torre l’ammenda di € 52,00.- per aver fatto partecipare ad una gara ufficiale un giocatore che non ne aveva titolo.
La tassa reclamo non è stata versata.
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