COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 47 del 20 Aprile 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO POL. VIRTUS VECOMP Avverso validità gara Virtus Vecomp – Lugagnano del 9/4/2005 – Campionato Juniores Regionale

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 47 del 20 Aprile 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO POL. VIRTUS VECOMP Avverso validità gara Virtus Vecomp - Lugagnano del 9/4/2005 – Campionato Juniores Regionale La Commissione Disciplinare non può esaminare nel merito il reclamo presentato dalla Pol. Virtus Vecomp, relativo alla gara in epigrafe, dichiarandolo inammissibile, per non aver rispettato le norme contenute nel Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 171/A del 22/2/2005, con il quale si dispone l’abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva per le ultime quattro giornate dei Campionati regionali di calcio a 11 e di calcio a 5 – maschili e femminili – della Lega Nazionale Dilettanti per la Stagione Sportiva 2004/2005 e riportati dal C.R.Veneto con proprio C.U. n. 40 del 22/3/2005 (per il caso specifico il reclamo doveva pervenire entro le ore 12.00 del secondo giorno successivo alla data di effettuazione della gara, mentre è stato spedito già cinque giorni dopo). P.Q.M. la Commissione Disciplinare delibera • di dichiarare inammissibile il reclamo della Pol. Virtus Vecomp; • di confermare la gara con il risultato acquisito in campo : Virtus Vecomp - Lugagnano 1 – 4; • di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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