COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 53 dell’11 Maggio 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO A.S. MONASTIER Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Provinciale di Treviso di cui al Comunicato n. 40 del 28/4/2005 – Squalifica sino al 30/9/2006 giocatore Katia Polidor – Campionato di 3^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 53 dell’11 Maggio 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO A.S. MONASTIER Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Provinciale di Treviso di cui al Comunicato n. 40 del 28/4/2005 – Squalifica sino al 30/9/2006 giocatore Katia Polidor - Campionato di 3^ Categoria La Società A.S. Monastier ha presentato rituale opposizione avverso la deliberazione del Giudice Sportivo del Comitato Provinciale di Treviso, pubblicata sul Com. Uff. n. 40 del 28/4/2005, con la quale veniva inflitta la squalifica sino al 30/9/2006 a carico del proprio giocatore Katia Polidor perché “all’atto dell’espulsione per somma di ammonizioni, insultava gravemente l’arbitro, gli sputava addosso da distanza ravvicinata colpendolo al viso e, lasciando il campo, continuava ad offenderlo e denigrarlo”. La Società opponente asserisce che la pena inflitta appare eccessiva rispetto ai fatti accaduti. La Commissione Disciplinare letto il reclamo proposto dall’A.S. Monastier; esaminata la documentazione ufficiale agli atti; tenuto presente il principio secondo cui nel giudizio sportivo il rapporto di gara dell’arbitro ha valore di prova piena e privilegiata ai sensi dell’art.31 lett. a.1 del CGS; valutata la decisione dell’Organo di Giustizia di primo grado che riflette, sul piano fattuale e sanzionatorio, le vicende in esame e che dunque appare congrua P.Q.M. la Commissione disciplinare delibera - di respingere il ricorso presentato dall’A.S. Monastier; - di confermare la squalifica sino al 30/9/2006 a carico del giocatore Katia Polidor; - di disporre l’addebito della tassa non versata.
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