COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 53 dell’11 Maggio 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S. FANTATEAM Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Provinciale di Vicenza di cui al Com.Uff. N.42 del 20/4/2005 – Gara Lerino Sa.Va. – Fantateam del 9/4/2005 – Divisione Calcio a 5 – Campionato di Serie D

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 53 dell’11 Maggio 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S. FANTATEAM Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Provinciale di Vicenza di cui al Com.Uff. N.42 del 20/4/2005 – Gara Lerino Sa.Va. – Fantateam del 9/4/2005 - Divisione Calcio a 5 - Campionato di Serie D La Società A.S. Fantateam ha presentato rituale opposizione avverso la decisione del Giudice Sportivo del Comitato Provinciale di Vicenza, pubblicato sul Com.Uff. n.42 del 20/4/2005, che aveva respinto il reclamo di primo grado avanzato dalla Società stessa, dichiarandolo inammissibile perché “privo della firma del Presidente e della ricevuta della raccomandata comprovante l’invio di copia del predetto reclamo alla controparte”. La Commissione Disciplinare esaminato il reclamo emarginato e la documentazione ufficiale agli atti; esperiti i necessari accertamenti dai quale è emerso che il reclamo di primo grado è stato regolarmente firmato dal Presidente pro-tempore dell’A.S. Fantateam, Sig. Costantino Mariani; Tenuto conto inoltre che la Società Fantateam ha prodotto in questa sede la ricevuta della raccomandata relativa al reclamo di primo grado; considerato quindi che il ricorso di primo grado appare rituale; P.Q.M. la Commissione Disciplinare delibera • di annullare la decisione del Giudice Sportivo impugnata dall’opponente; • di rinviare, in applicazione dell’art.32 5° comma del CGS, gli atti relativi alla gara in epigrafe al Giudice Sportivo del Comitato Provinciale di Vicenza per prendere in esame il reclamo avanzato dall’A.S. Fantateam in merito alla validità dell’incontro medesimo. La tassa reclamo non è stata versata.
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