COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 58 del 27 Maggio 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.C. ROMANO D’EZZELINO Avverso regolarità gara Romano – Martellago del 23/1/2005 – Campionato di Eccellenza
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 58 del 27 Maggio 2005
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO A.C. ROMANO D’EZZELINO
Avverso regolarità gara Romano – Martellago del 23/1/2005 – Campionato di Eccellenza
L’A.C. Romano, in data 31/1/2005, presentava reclamo avverso la validità della gara Romano – Martellago del 23/1/2005 del Campionato di Eccellenza, lamentando la partecipazione irregolare, agli effetti del tesseramento, del giocatore Zardetto William nelle fila dell’A.C. Martellago.
Asseriva la reclamante che l’A.C. Martellago aveva ottenuto impropriamente il tesseramento dell’atleta in quanto lo stesso, a suo dire, era carente del necessario “transfert internazionale” previsto per i giocatori provenienti da Federazione Estera (in questo caso la Federazione brasiliana) e quindi responsabile di non aver osservato le disposizioni stabilite dall’art. 40, comma 11 sub 3 delle NOIF (norme pubblicate sul C.U. del C.R.Veneto n. 7 del 26/8/2004).
La Commissione Disciplinare, in base al disposto di cui all’art. 43, 4° comma, lettera b) del C.G.S., trasmetteva quindi gli atti alla Commissione Tesseramenti della F.I.G.C. di Roma, investendola degli accertamenti di competenza in relazione al tesseramento predetto.
La Commissione Disciplinare, nella seduta odierna, scioglie la riserva pubblicata tramite il Comunicato del C.R. Veneto n. 34 del 9/2/2005, in quanto la Commissione Tesseramenti, con atto del 13/5/2005, ricevuto dalla C.D. in data 18 maggio u.s., ha informato che “nella riunione tenuta il 13/5/05, ha deliberato in ordine alla richiesta di giudizio della Commissione Disciplinare del C.R. Veneto LND, di dichiarare la regolarità del tesseramento del calciatore Zardetto William, nato l’1/11/1984, in favore dell’A.C. Martellago.”
Si rammenta inoltre che, conformemente alla norma di cui all’art. 44, comma 6 del C.G.S., “le decisioni della Commissione Tesseramenti sono immediatamente esecutive.”
Preso atto di quanto sopra;
ritenuta quindi regolare la partecipazione del calciatore Zardetto William alla gara in epigrafe, oggetto del reclamo
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare
delibera
• di respingere il reclamo presentato dall’A.C. Romano;
• di confermare la validità della gara Romano – Martellago del 23/1/2005, omologandola con il risultato acquisito in campo di 1 – 1;
• di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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