COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 58 del 27 Maggio 2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RICORSO U.S. CRAZY COLOMBO Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Provinciale di Verona di cui al Comunicato n. 46 del 12/5/2005 – Squalifica giocatore Masiero Andrea per tre giornate – Campionato di 3^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 58 del 27 Maggio 2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RICORSO U.S. CRAZY COLOMBO Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Provinciale di Verona di cui al Comunicato n. 46 del 12/5/2005 – Squalifica giocatore Masiero Andrea per tre giornate – Campionato di 3^ Categoria L’U.S. Crazy Colombo ha presentato rituale opposizione avverso la deliberazione del Giudice Sportivo del Comitato Provinciale di Verona, pubblicata sul Com. Uff. n. 46 del 12/5/2005, con la quale veniva inflitta la squalifica per tre giornate a carico del proprio giocatore Masiero Andrea perché ”espulso per offese all’arbitro, persisteva in tale atteggiamento nell’uscire dal terreno di gioco”. Rileva la reclamante che il provvedimento inflitto appare eccessivo rispetto al fatto accaduto. La Commissione Disciplinare esaminata la documentazione ufficiale agli atti; letto il reclamo proposto dall’U.S. Cfrazy Colombo; valutata la decisione dell’Organo di Giustizia di primo grado e ritenuto che la medesima merita di essere confermata, in quanto riflette integralmente, anche sotto il profilo sanzionatorio, i fatti come esposti nel chiaro referto arbitrale; ritenuto pertanto congrua la sanzione della squalifica per tre giornate nei confronti del calciatore Masiero Andrea P.Q.M. La Commissione disciplinare delibera • di respingere il ricorso presentato dall’U.S. Crazy Colombo; • di confermare la squalifica per tre giornate a carico del giocatore Masiero Andrea (Crazy Colombo); • di disporre l’addebito della tassa reclamo che non è stata versata.
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