COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 60 del 4 Giugno 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO C.S. AURONZO Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 59 del 31/5/2005 – Squalifica per due giornate giocatore Salamino Paolo – Campionato di 2^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 60 del 4 Giugno 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO C.S. AURONZO Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 59 del 31/5/2005 – Squalifica per due giornate giocatore Salamino Paolo – Campionato di 2^ Categoria La Commissione Disciplinare dichiara inammissibile il ricorso come sopra presentato dal C.S. Auronzo ai sensi dell’art. 41, 3° comma, lettera a) del Codice di Giustizia Sportiva, che sancisce che il provvedimento della squalifica dei calciatori fino a due giornate di gara, “non é impugnabile in alcuna sede, ad eccezione della impugnazione del Presidente Federale, ed é immediatamente esecutivo” P.Q.M. la Commissione Disciplinare delibera • di dichiarare inammissibile il ricorso avanzato dal C.S. Auronzo; • di confermare la squalifica per due giornate a carico del giocatore Salamino Paolo; • di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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