COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 62 del 15 Giugno 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.C. S.GIORGIO LIBANO Avverso delibera del Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 56 del 20/5/2005 – Squalifica sino al 31/12/2006 Allenatore PERINON LUIGI – Play-Off di 2^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 62 del 15 Giugno 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.C. S.GIORGIO LIBANO Avverso delibera del Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 56 del 20/5/2005 – Squalifica sino al 31/12/2006 Allenatore PERINON LUIGI – Play-Off di 2^ Categoria La Commissione Disciplinare non può esaminare nel merito il reclamo presentato dall’A.C. S. Giorgio Libano, relativo alla squalifica in epigrafe, dichiarandolo inammissibile, per non aver rispettato le norme contenute nel Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 172/A del 22/2/2005, con il quale si dispone l’abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva per le gare di Play-Off e Play-Out dei Campionati regionali e provinciali di calcio a 11 e di calcio a 5 – maschili e femminili – della Lega Nazionale Dilettanti per la Stagione Sportiva 2004/2005 e riportati dal C.R. Veneto con proprio C.U. n. 40 del 22/3/2005 (per il caso specifico il reclamo doveva pervenire entro le ore 12.00 del secondo giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale recanti i provvedimenti del Giudice Sportivo). P.Q.M. la Commissione Disciplinare delibera • di dichiarare inammissibile il reclamo dell’A.C. S. Giorgio Libano; • di confermare la squalifica sino al 31/12/2006 dell’allenatore Sig. Perinon Luigi; • di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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