COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 55 del 18 Maggio 2005 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DA PARTE DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE VENETO Nei confronti della Società Union Calcio Cavarzere

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 55 del 18 Maggio 2005 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DA PARTE DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE VENETO Nei confronti della Società Union Calcio Cavarzere Il Presidente del Comitato Regionale Veneto, a seguito di numerose segnalazioni di Società, con atto del 27/4/2005, ha deferito dinanzi alla Commissione Disciplinare la Società Union Calcio Cavarzere perché, in seguito ad accertamenti effettuati, è risultato l’impiego di un calciatore – in posizione irregolare ai fini del tesseramento – in numerose gare del Campionato di 1^ Categoria 2004/2005, chiedendo l’applicazione della sanzione di n. 11 punti di penalizzazione in classifica (un punto per ciascuna delle gare sopra menzionate, come previsto dagli artt. 12,8° comma e art. n.13 n.1 sub f) del C.G.S.). Trattasi del giocatore Crivellari Diego, il cui tesseramento non è mai stato formalizzato. La Commissione Disciplinare esaminata la documentazione agli atti relativa al deferimento in oggetto; letta la memoria difensiva depositata dall’Union Calcio Cavarzere; sentito il legale rappresentante dell’Union Calcio Cavarzere, munito di delega; la Commissione Disciplinare osserva quanto segue : merita anzitutto rilevare che la società Union Calcio Cavarzere ha posto in lista di svincolo, nel mese di luglio, il giocatore Crivellari Diego e che il Comitato Regionale Veneto ha provveduto alla stampa dei giocatori posti in lista di svincolo con apposito elenco pubblicato nel mese di Agosto indirizzandolo alle società interessate. Donde discende che l’Union Calcio Cavarzere ebbe la giuridica conoscenza, già all’inizio della stagione sportiva 2004/2005, dell’avvenuto svincolo. Si vuole evidenziare che l’Union Calcio Cavarzere non ha mai provveduto a ritesserare il Crivellari. Ciò posto è palese in atti la prova della responsabilità oggi ascritta alla Società deferita. In particolare, le gare in esame nel presente giudizio sono risultate le seguenti : • 05/12/2004 Petrarca – Union Cavarzere • 08/12/2004 Conselve – Union Calcio Cavarzere • 12/12/2004 Union Calcio Cavarzere – Noventa • 18/12/2004 Carpanedo – Union Calcio Cavarzere • 22/12/2004 Union Calcio Cavarzere – Cervarese • 09/01/2005 Camponogarese - Union Calcio Cavarzere • 06/02/2005 Pegolotte - Union Calcio Cavarzere • 20/02/2005 Albignasego - Union Calcio Cavarzere • 13/03/2005 Torre – Union Calcio Cavarzere • 20/03/2005 Union Calcio Cavarzere – Rubano • 28/03/2005 Union Calcio Cavarzere – Patavina Polverara Il problema è quindi ora quello di individuare la sanzione applicabile. Sarà sufficiente rilevare, come del resto esplicitamente affermato nello stesso atto di deferimento che, essendo decorsi i termini di cui all’art. 25, 5° comma e art. 42, 4° comma del C.G.S., la partecipazione a gare di calciatori non aventi titolo comporta provvedimenti disciplinari a carico della Società diversi dalla perdita della gara. Si tratta, pertanto, di individuare la sanzione applicabile alla Società per la violazione ascrittale, della quale essa dovrà rispondere in via diretta ai sensi dell’art. 2, 4° comma del C.G.S. Pare a questa Commissione, richiamando precedenti recenti decisioni, che un parametro di riferimento sanzionatorio possa essere offerto dalla disposizione dell’art. 12, 8° comma del C.G.S. L’ipotesi prevista da detta norma è quella che la Società faccia partecipare a gare calciatori ai quali, per effetto di irregolarità imputabile alla stessa Società, la F.I.G.C. abbia successivamente revocato il tesseramento : la sanzione applicata è quella della penalizzazione di un punto in classifica per ciascuna gara cui abbiano partecipato i predetti calciatori. Orbene, questa ipotesi si presenta affine a quella, che la Commissione sta giudicando, in cui fin dall’origine la Società abbia fatto partecipare ad incontri un calciatore già in quel momento privo di tesseramento. Ne deriva che la sanzione minima applicabile non potrà che essere la stessa, e quindi, risultando la partecipazione del calciatore Crivellari Diego in posizione irregolare in ben undici gare, la conseguente sanzione, ai sensi dell’art. 13,1° comma, lettera f) C.G.S., sarà la penalizzazione di undici punti in classifica, vale a dire uno per ciascuna gara. A ciò si aggiunga che i fatti in questione rilevano anche la violazione dei generali doveri comportamentali sanciti dall’art. 1,1° comma del C.G.S.; atteso che il fatto è ascrivibile ad una negligenza dei dirigenti, e che peraltro la Società avrebbe potuto regolarmente conseguire il tesseramento del suddetto atleta a semplice richiesta, si ritiene congrua la sanzione, ai sensi dell’art. 13,1° comma, lettera b) del C.G.S., dell’ammenda di € 52,00.- P.Q.M. La Commissione Disciplinare delibera a) di comminare a carico della Società Union Calcio Cavarzere la sanzione della penalizzazione di undici punti in classifica nel Campionato di 1^ Categoria 2004/2005; b) di irrogare a carico della Società Union Calcio Cavarzere la sanzione dell’ammenda di € 52,00.
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