COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 55 del 18 Maggio 2005 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DA PARTE DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE VENETO Nei confronti della Società S.P. Campodoro Il Presidente del Comitato Regionale Veneto, a seguito di segnalazione dell’U.S. Sarmeola, con atto del 29/4/2005, ha deferito dinanzi alla Commissione Disciplinare la Società S.P. Campodoro perché, in seguito ad accertamenti effettuati, è risultato l’impiego di un calciatore – in posizione irregolare ai fini del tesseramento – nella gara Sarmeola -Campodoro del 21/4/2005 del Campionato di 3^ Categoria 2004/2005 organizzato dal Comitato Provinciale di Padova. Trattasi del giocatore Pagin Giovanni, il cui tesseramento non è stato formalizzato nei tempi stabiliti dalle norme regolamentari vigenti (per la stagione 2004/2005 i tesseramenti dovevano essere inoltrati entro il 31/3/2005).

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 55 del 18 Maggio 2005 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DA PARTE DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE VENETO Nei confronti della Società S.P. Campodoro Il Presidente del Comitato Regionale Veneto, a seguito di segnalazione dell’U.S. Sarmeola, con atto del 29/4/2005, ha deferito dinanzi alla Commissione Disciplinare la Società S.P. Campodoro perché, in seguito ad accertamenti effettuati, è risultato l’impiego di un calciatore – in posizione irregolare ai fini del tesseramento – nella gara Sarmeola -Campodoro del 21/4/2005 del Campionato di 3^ Categoria 2004/2005 organizzato dal Comitato Provinciale di Padova. Trattasi del giocatore Pagin Giovanni, il cui tesseramento non è stato formalizzato nei tempi stabiliti dalle norme regolamentari vigenti (per la stagione 2004/2005 i tesseramenti dovevano essere inoltrati entro il 31/3/2005). La Commissione Disciplinare esaminata la documentazione agli atti relativa al deferimento in oggetto; letta la memoria difensiva depositata dalla S.P. Campodoro; preso atto che il Legale Rappresentante della Società Campodoro, che aveva chiesto d’essere sentito, è stato regolarmente convocato, ma non s’è presentato, peraltro giustificando la propria assenza; la Commissione Disciplinare; preso atto inoltre che l’Ufficio Tesseramento del C.R. Veneto ha informato che il calciatore Pagin Giovanni non è stato tesserato entro il 31/3/2005 (termine ultimo stabilito per la corrente stagione per tesserare i giocatori); constatata la effettiva partecipazione irregolare del giocatore Pagin Giovanni alla gara oggetto del giudizio; merita anzitutto rilevare che il Comitato Regionale Veneto ha portato all’attenzione di tutte le Società operanti nel suo ambito la normativa in materia di svincolo di cui al combinato disposto degli artt. 32 bis e 32 ter delle NOIF, a mezzo del Comunicato Ufficiale n. 4 del 28/7/2004 punto 1.1.5., ulteriormente specificando i nominativi dei calciatori svincolati, indirizzando alle prefate Società l’elenco alfabetico dei giocatori svincolati, edito nell’agosto 2004. Donde discende che la Soc. S.P. Campodoro ebbe la giuridica conoscenza, già all’inizio della stagione sportiva 2004/2005, delle disposizioni che regolavano il tesseramento del giocatore svincolato per effetto degli artt. 32 bis e 32 ter delle NOIF. Ciò posto è palese in atti la prova della responsabilità oggi ascritta alla Società deferita. Il problema è quindi ora quello di individuare la sanzione applicabile. Sarà sufficiente rilevare, come del resto esplicitamente affermato nello stesso atto di deferimento che, essendo decorsi i termini di cui all’art. 25, 5° comma e art. 42, 4° comma del C.G.S., la partecipazione a gare di calciatori non aventi titolo comporta provvedimenti disciplinari a carico della Società diversi dalla perdita della gara. Si tratta, pertanto, di individuare la sanzione applicabile alla Società per la violazione ascrittale, della quale essa dovrà rispondere in via diretta ai sensi dell’art. 2, 4° comma del C.G.S. Pare a questa Commissione, richiamando precedenti recenti decisioni, che un parametro di riferimento sanzionatorio possa essere offerto dalla disposizione dell’art. 12, 8° comma del C.G.S. L’ipotesi prevista da detta norma è quella che la Società faccia partecipare a gare calciatori ai quali, per effetto di irregolarità imputabile alla stessa Società, la F.I.G.C. abbia successivamente revocato il tesseramento : la sanzione applicata è quella della penalizzazione di un punto in classifica per ciascuna gara cui abbiano partecipato i predetti calciatori. Orbene, questa ipotesi si presenta affine a quella, che la Commissione sta giudicando, in cui la Società abbia fatto partecipare ad un incontro un calciatore già in quel momento privo di tesseramento. Ne deriva che la sanzione minima applicabile non potrà che essere la stessa, e quindi, risultando la partecipazione del predetto calciatore in posizione irregolare alla gara in esame, la conseguente sanzione, ai sensi dell’art. 13, 1° comma, lettera f) C.G.S., sarà la penalizzazione di un punto in classifica. A ciò si aggiunga che i fatti in questione rilevano anche la violazione dei generali doveri comportamentali sanciti dall’art. 1,1° comma del C.G.S.; atteso che il fatto è ascrivibile ad una negligenza dei dirigenti, e che peraltro la Società avrebbe potuto regolarmente conseguire il tesseramento del suddetto atleta a semplice richiesta, si ritiene congrua la sanzione, ai sensi dell’art. 13,1° comma, lettera b) del C.G.S., dell’ammenda di € 52,00. P.Q.M. La Commissione Disciplinare delibera a) di comminare a carico della Società S.P. Campodoro la sanzione della penalizzazione di n. 1 punto in classifica del Campionato di 3^ Categoria 2004/2005 del Comitato Provinciale di Padova; b) di comminare a carico della S.P. Campodoro la sanzione della ammenda di € 52,00.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it