COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 55 del 18 Maggio 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO MONIEGO CALCIO Avverso regolarità gara Vittoria Dolo – Moniego del 22/4/2005 – Divisione Calcio a Cinque – Campionato di Serie C2. e DEFERIMENTO DA PARTE DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE VENETO Nei confronti: • della Società Vittoria Dolo; • del Sig. Alberto Terribile – Presidente pro-tempore Vittoria Dolo; • giocatore Scaramazza Furia – Vittoria Dolo

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 55 del 18 Maggio 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO MONIEGO CALCIO Avverso regolarità gara Vittoria Dolo – Moniego del 22/4/2005 – Divisione Calcio a Cinque – Campionato di Serie C2. e DEFERIMENTO DA PARTE DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE VENETO Nei confronti: • della Società Vittoria Dolo; • del Sig. Alberto Terribile – Presidente pro-tempore Vittoria Dolo; • giocatore Scaramazza Furia – Vittoria Dolo La Commissione Disciplinare, in via preliminare, ha riunito i due giudizi che riguardano la Società Vittoria Dolo perché attengono agli stessi fatti. Il Presidente del Comitato Regionale Veneto, con atto del 3/5/2005, deferiva davanti a questa Commissione Disciplinare: • la Società Vittoria Dolo; • il Sig. Alberto Terribile – Presidente pro-tempore Vittoria Dolo; • il giocatore Scaramazza Furia – Vittoria Dolo. perché responsabili della infrazione commessa nell’aver fatto partecipare il giocatore Scaramazza Furio alle seguenti gare del Campionato C2 di Calcio a Cinque 2004/2005: • 22/4/2005 Vittoria Dolo – Moniego • 26/4/2005 Nero Verde Venezia – Vittoria Dolo in posizione irregolare perché squalificato automaticamente per una giornata in seguito ad espulsione - in applicazione dell’art. 14,9° comma del C.G.S. – avvenuta nel corso della gara del 18/4/2005 Vittoria Dolo – Curtarolese 97 e come del resto risulta dalla pubblicazione del Com. Uff. n. 36 del 28/4/2005 del Comitato Regionale Veneto – Divisione di Calcio a Cinque. Esaminata la documentazione agli atti relativa al deferimento in oggetto; letta la memoria difensiva depositata dalla Società Vittoria Dolo; sentito il delegato della Società Vittoria Dolo nella persona del Signor Zorzato Vanis; sentito inoltre il giocatore Scaramuzza Furio; la Commissione Disciplinare, in via preliminare, reputa inammissibile il reclamo avanzato dal Moniego Calcio, in quanto proposto oltre il termine abbreviato stabilito dal Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. N. 191/A del 15.03.2005, allegato al Comunicato del C.R.V. N. 40 del 22.03.2005, il quale impone la presentazione del ricorso entro le ore 12 del secondo giorno successivo alla disputa della gara. La Commissione è tuttavia tenuta ad entrare nel merito della questione, essendo intervenuto rituale deferimento della Società Vittoria Dolo da parte del Presidente del C.R.V. In proposito, osserva il Collegio che, in base al combinato disposto degli artt. 14, IX comma e 41, II comma, C.G.S., il calciatore espulso dal campo in gara ufficiale è automaticamente squalificato per una giornata senza declaratoria del Giudice Sportivo. Ne discende che il giocatore Scaramazza Furio, espulso per doppia ammonizione nel corso della gara Vittoria Dolo / Curtarolese ’97, doveva scontare per ciò solo una giornata di squalifica, di talché non poteva essere impiegato nella partita successiva della sua società, disputata il 22.04.2005 contro il Moniego. La sua posizione irregolare, per l’effetto, deve ritenersi limitata soltanto a tale incontro, non essendo stata adottata né comunicata dal Giudice Sportivo una squalifica superiore. Donde deriva la regolarità della partecipazione dello Scaramuzza alla gara Nero Verde Venezia / Vittoria Dolo del 26.04.2005. La responsabilità della Società deferita e del giocatore va quindi rapportata esclusivamente alla prima delle gare loro addebitate. Il problema è ora quello di individuare la sanzione applicabile. Sarà sufficiente rilevare, come del resto esplicitamente affermato nello stesso atto di deferimento che, essendo decorsi i termini di cui all’art. 25, 5° comma e art. 42, 4° comma del C.G.S., (anche per quanto riguarda i termini del reclamo proposto dalla Società Moniego), la partecipazione a gare di calciatori non aventi titolo comporta provvedimenti disciplinari a carico della Società diversi dalla perdita della gara. Si tratta, pertanto, di individuare la sanzione applicabile alla Società per la violazione ascrittale, della quale essa dovrà rispondere in via diretta ai sensi dell’art. 2, 4° comma del C.G.S.. Pare a questa Commissione, richiamando precedenti recenti decisioni, che un parametro di riferimento sanzionatorio possa essere offerto dalla disposizione dell’art. 12, VIII comma, C.G.S.. L’ipotesi prevista da detta norma è quella che la società faccia partecipare a gare calciatori ai quali, per effetto di irregolarità imputabile alla stessa società, la F.I.G.C. abbia successivamente revocato il tesseramento: la sanzione applicata è quella della penalizzazione di un punto in classifica per ciascuna gara cui abbia partecipato il predetto calciatore. Orbene, questa ipotesi, sotto il profilo sanzionatorio, si presenta affine a quella, che la Commissione sta giudicando, in cui la Società abbia fatto partecipare ad incontri un calciatore comunque in posizione irregolare. La sanzione minima applicabile, dunque, non potrà che essere la stessa, di talché, risultando la partecipazione del calciatore deferito in posizione irregolare ad una sola gara, la conseguente sanzione, ai sensi dell’art. 13, 1° comma, lettera f) C.G.S., sarà la penalizzazione di un punto in classifica. A ciò si aggiunga che i fatti in questione integrano anche la violazione dei generali doveri comportamentali sanciti dall’art. 1,1° comma del C.G.S.; attesoché il fatto è ascrivibile ad una negligenza del Presidente, si ritiene congrua la sanzione, ai sensi dell’art. 13,1° comma, lettera b) del C.G.S., dell’ammenda di € 52,00 a carico della società Vittoria Dolo e dell’inibizione di una settimana, a partire dalla pubblicazione della presente decisione sul Comunicato Ufficiale, a carico del Signor Alberto Terribile, Presidente del Vittoria Dolo. Parimenti sanzionanda s’appalesa la condotta del giocatore Scaramazza Furio, il quale, pur conscio della comminata espulsione e dovendo essere a conoscenza della normativa sull’automaticità della squalifica, ha ciononostante disputato la partita ufficiale successiva. Congrua si stima per questi la sanzione della squalifica per una giornata. P.Q.M. La Commissione Disciplinare delibera a) di dichiarare inammissibile, in quanto tardivo, il reclamo proposto dalla Società Moniego; b) di comminare a carico della Società Vittoria Dolo la sanzione della penalizzazione di un punto in classifica; c) di irrogare a carico della Società Vittoria Dolo la sanzione pecuniaria dell’ammenda di € 52,00; d) di applicare al Signor Alberto Terribile, Presidente della Società Vittoria Dolo, la sanzione dell’inibizione di una settimana, a partire dalla pubblicazione della presente delibera sul C.U. del C.R.V.; e) di comminare a carico del giocatore Scaramuzza Furio la squalifica di una giornata.
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