COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 61 del 8 Giugno 2005 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DA PARTE DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE VENETO Nei confronti della Società G.S. IVI Investigazioni Padova

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 61 del 8 Giugno 2005 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DA PARTE DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE VENETO Nei confronti della Società G.S. IVI Investigazioni Padova Il Presidente del Comitato Regionale Veneto, a seguito di segnalazione della Società Colle Bergamin, con atto del 25/5/2005, ha deferito dinanzi alla Commissione Disciplinare la Società G.S. IVI Investigazioni Padova perché, in seguito ad accertamenti effettuati, è risultato l’impiego di un calciatore – in posizione irregolare ai fini del tesseramento – in numerose gare del Campionato di Serie C2 dell’Attività di Calcio a Cinque 2004/2005, chiedendo l’applicazione della sanzione di n. 25 punti di penalizzazione in classifica (un punto per ciascuna delle gare sopra menzionate, come previsto dagli artt. 12,8° comma e art. n.13 n.1 sub f) del C.G.S.). Trattasi del giocatore Segafreddo Giuseppe, il cui tesseramento non è mai stato formalizzato. La Commissione Disciplinare esaminata la documentazione agli atti relativa al deferimento in oggetto; sentito il legale rappresentante del G.S. Ivi Investigazioni Padova, che ha prodotto anche una dichiarazione dei giocatori; la Commissione Disciplinare osserva quanto segue : merita anzitutto rilevare che il Comitato Regionale Veneto ha portato all’attenzione di tutte le Società operanti nel suo ambito la normativa in materia di svincolo di cui al combinato disposto degli artt. 32 bis e 32 ter delle NOIF, a mezzo del Comunicato Ufficiale n. 4 del 28/7/2004 punto 1.1.5., ulteriormente specificando i nominativi dei calciatori svincolati, indirizzando alle prefate Società l’elenco alfabetico dei giocatori svincolati, edito nell’agosto 2004. Donde discende che il G.S. Investigazioni Padova ebbe la giuridica conoscenza, già all’inizio della stagione sportiva 2004/2005, delle disposizioni che regolavano il tesseramento dei giocatori svincolati per effetto degli artt. 32 bis e 32 ter delle NOIF. Ciò posto è palese in atti la prova della responsabilità oggi ascritta alla Società deferita. In particolare, le gare in esame nel presente giudizio sono risultate le seguenti : • 10/09/2004 IVI Investigazioni Padova - Riviera Futsal • 24/09/2004 Virtus Taggì - IVI Investigazioni Padova • 01/10/2004 IVI Investigazioni Padova - Diavoli Rossi • 08/10/2004 Curtarolese 97- IVI Investigazioni Padova • 15/10/2004 IVI Investigazioni Padova - Vigodarzere • 05/11/2004 IVI Investigazioni Padova – Vittoria Dolo • 13/11/2004 Colle Bergamin – IVI Investigazioni Padova • 19/11/2004 IVI Investigazioni Padova – Lions Chioggia • 26/11/2004 STE Calcio a 5 Rovigo - IVI Investigazioni Padova • 03/12/2004 IVI Investigazioni Padova – Vis Padova • 10/12/2004 PSN 97 - IVI Investigazioni Padova • 17/12/2004 IVI Investigazioni Padova – Mirano al Pozzo • 14/01/2005 RTE Piove - IVI Investigazioni Padova • 21/01/2005 Riviera Futsal - IVI Investigazioni Padova • 28/01/2005 IVI Investigazioni Padova – Neroverde Venezia • 04/02/2005 IVI Investigazioni Padova – Virtus Taggì • 11/02/2005 Diavoli Rossi - IVI Investigazioni Padova • 18/02/2005 IVI Investigazioni Padova – Curtarolese 97 • 25/02/2005 Vigodarzere - IVI Investigazioni Padova • 04/03/2005 IVI Investigazioni Padova – Moniego • 11/03/2005 IVI Investigazioni Padova – Vittoria Dolo • 01/04/2005 IVI Investigazioni Padova – Colle Bergamin • 19/04/2005 Lions Chioggia - IVI Investigazioni Padova • 22/04/2005 Vis Padova - IVI Investigazioni Padova • 29/04/2005 IVI Investigazioni Padova – PSN 97 Il problema è quindi ora quello di individuare la sanzione applicabile. Sarà sufficiente rilevare, come del resto esplicitamente affermato nello stesso atto di deferimento che, essendo decorsi i termini di cui all’art. 25, 5° comma e art. 42, 4° comma del C.G.S., la partecipazione a gare di calciatori non aventi titolo comporta provvedimenti disciplinari a carico della Società diversi dalla perdita della gara. Pare a questa Commissione, richiamando precedenti recenti decisioni, che un parametro di riferimento sanzionatorio possa essere offerto dalla disposizione dell’art. 12, 8° comma del C.G.S. L’ipotesi prevista da detta norma è quella che la Società faccia partecipare a gare calciatori ai quali, per effetto di irregolarità imputabile alla stessa Società, la F.I.G.C. abbia successivamente revocato il tesseramento : la sanzione applicata è quella della penalizzazione di un punto in classifica per ciascuna gara cui abbiano partecipato i predetti calciatori. Orbene, questa ipotesi si presenta affine a quella che la Commissione sta giudicando, in cui fin dall’origine la Società abbia fatto partecipare ad incontri un calciatore già in quel momento privo di tesseramento. Ne deriva che la sanzione minima applicabile non potrà che essere la stessa, e quindi, risultando la partecipazione del predetto calciatore in posizione irregolare in ben venticinque gare, la conseguente sanzione, ai sensi dell’art. 13,1° comma, lettera f) C.G.S., sarà la penalizzazione di venticinque punti in classifica, vale a dire uno per ciascuna gara. A ciò si aggiunga che i fatti in questione rilevano anche la violazione dei generali doveri comportamentali sanciti dall’art. 1,1° comma del C.G.S.; atteso che il fatto è ascrivibile ad una negligenza dei dirigenti e che peraltro la Società avrebbe potuto regolarmente conseguire il tesseramento del suddetto atleta a semplice richiesta, si ritiene congrua la sanzione, ai sensi dell’art. 13,1° comma, lettera b) del C.G.S., dell’ammenda di € 52,00.- P.Q.M. La Commissione Disciplinare delibera a) di comminare a carico della Società G.S. IVI Investigazioni Padova la sanzione della penalizzazione di n. 25 punti in classifica del Campionato di Serie C2 dell’Attività di Calcio a Cinque 2004/2005; b) di comminare a carico del G.S. IVI Investigazioni Padova la sanzione della ammenda di € 52,00.-.
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