COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 11 del 14 Settembre 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO U.S. VILLANOVA La Commissione Disciplinare visti Avverso regolarità gara Villanova – S.Michele Tagliamento del 4/9/2005 – Trofeo Regione Veneto – Società di 2^ Categoria
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 11 del 14 Settembre 2005
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO U.S. VILLANOVA La Commissione Disciplinare visti
Avverso regolarità gara Villanova – S.Michele Tagliamento del 4/9/2005 – Trofeo Regione Veneto – Società di 2^ Categoria
L’U.S. Villanova ha presentato reclamo avverso la validità della gara in oggetto, lamentando l’irregolare partecipazione del giocatore Valerio Luca (S.Michele Tagliamento) perché squalificato. gli atti ufficiali di gara ed esperiti i rituali accertamenti; rilevato che il giocatore Valerio Luca (all’epoca tesserato per la Società A.S. Sindacale), è stato squalificato per una giornata per aver raggiunto il numero di due ammonizioni, conseguite a seguito di incontri del Trofeo Veneto Orientale - organizzato dal Comitato Locale di S.Donà - nella stagione 2004/2005 secondo quanto pubblicato nel Com. Uff. n. 9 del 15-9-2004 dallo stesso Comitato di S.Donà di Piave; ritenuto che il Trofeo Veneto Orientale, vista la delibera emanata dalla Commissione d’Appello Federale con C.U. n. 18, sub 2 del 10/11/21003, va equiparato ad una delle “Coppe Regioni” organizzate dai Comitati Regionali, per cui va applicato, nella circostanza, il disposto di cui all’art. 14, comma 10.1 del C.G.S.; ritenuto altresì che la Società S.Michele al Tagliamento doveva fare scontare il provvedimento a carico del calciatore Valerio Luca in occasione del primo incontro del Trofeo Regione Veneto della stagione sportiva 2005/2006, cui partecipa la Società medesima; accertata, alla luce di quanto sopra, l’irregolarità della partecipazione del Valerio (S.Michele al Tagliamento) alla partita oggetto del reclamo; constatato infine, che l’U.S. S.Michele non ha presentato controdeduzione alcuna P.Q.M. delibera • di comminare a carico dell’U.S. S.Michele al Tagliamento il provvedimento della sanzione sportiva della perdita della gara in epigrafe, omologandola come segue : Villanova – S.Michele al Tagliamento 3-0;
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