COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 24 del 30 Novembre 2005 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DA PARTE DEL COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI Nei confronti di : • della Società A.C. Mestre (per i fatti addebitati all’A.C. Martellago, viene deferita l’A.C. Mestre nata dalla fusione avvenuta nella stagione sportiva 2005/2006 tra l’A.C. Martellago e l’A.C. Mestre A.S.D.); • dell’allenatore Sig. Lucano Claudio

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 24 del 30 Novembre 2005 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DA PARTE DEL COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI Nei confronti di : • della Società A.C. Mestre (per i fatti addebitati all’A.C. Martellago, viene deferita l’A.C. Mestre nata dalla fusione avvenuta nella stagione sportiva 2005/2006 tra l’A.C. Martellago e l’A.C. Mestre A.S.D.); • dell’allenatore Sig. Lucano Claudio Il Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti della F.I.G.C., con atto datato 6/7/2005 ed a seguito della delibera pubblicata sul proprio Comunicato Ufficiale n. 8 del 25/6/2005, ha deferito dinanzi alla Commissione Disciplinare del C.R. Veneto : 24/474 • la Società A.C. Martellago (a maggior chiarimento si precisa che per effetto della fusione avvenuta nella corrente stagione sportiva tra le Società A.C. Martellago e A.C. Mestre A.S.D. – regolarmente ratificata dalla F.I.G.C. – viene deferita la Società sorgente e cioè l’A.C. Mestre, censita con la Matricola n. 915646); • l’allenatore Sig. Lucano Claudio (inquadrato nei ruoli del Settore Tecnico F.I.G.C. in qualità di “allenatore di base”) responsabili di aver sottoscritto nella stagione sportiva 2003/2004 una scrittura privata per la conduzione tecnica, da parte del Lucano, della prima squadra dell’A.C. Martellago – partecipante, all’epoca, al Campionato di Eccellenza – violando in tal modo l’obbligo di deposito presso gli Enti preposti del contratto di allenatore. La Commissione Disciplinare esaminata la documentazione in atti; sentito il legale rappresentante della Soc. A.C. Mestre nella persona del Sig. Gianbruno Berton; sentito altresì il Sig. Lucano Claudio il quale eccepisce l’incompetenza della Commissione Disciplinare del C.R.V. ai sensi dell’art. 36 del Regolamento del Settore Tecnico; - la scrivente Commissione Disciplinare, preliminarmente, ritiene che il procedimento nei confronti del Sig. Lucano Claudio rientri nella competenza dell’Organo Disciplinare del Settore Tecnico ai sensi dell’art. 36, 1° e 2° comma del Regolamento del Settore Tecnico e, a questo fine, rimette gli atti alla procura Federale, per quanto di competenza, e ciò in base a quanto stabilito dal 3° comma dell’art. 36 del Regolamento del Settore Tecnico; - relativamente alla posizione dell’A.C. Mestre, in quanto succeduta all’A.C. Martellago per fusione, si ritiene sussistente l’infrazione ascritta (confronta Com. n. 1 dell’1/7/2003 p.4.17 e art. 42,commi 2 e 3 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti), di conseguenza infligge all’A.C. Mestre la sanzione dell’ammenda di € 150,00, in ottemperanza al disposto di cui all’art. 13, 1° comma, lettera b) del C.G.S.
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