COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 23 del 17/11/2005 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 053/06-rg. Reclamo della U.S.D. Borgo a Buggiano 1920 avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore D’Agostino Antonio per tre giornate. C.U. N.20 del 27/10/2005.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 23 del 17/11/2005 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 053/06-rg. Reclamo della U.S.D. Borgo a Buggiano 1920 avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore D’Agostino Antonio per tre giornate. C.U. N.20 del 27/10/2005. Durante la gara Borgo a Buggiano – Roberto Colzi, valevole per il campionato di I categoria, il calciatore in oggetto veniva espulso dal campo per aver colpito con una gomitata al viso un calciatore avversario. Per tale comportamento violento veniva squalificato per tre giornate. Propone reclamo la società Borgo a Buggiano, sostenendo che il proprio tesserato non ha colpito volontariamente il giocatore avversario ma che la ferita al labbro riportata da quest’ultimo è stata causata “probabilmente” dalla caduta a terra che ha coinvolto entrambi i calciatori in seguito ad un normale contrasto di gioco. L’arbitro, sempre secondo la reclamante, constatando la fuoriuscita di sangue dal labbro del calciatore avversario equivocava sull’accaduto, ritenendo che il sig. D’Agostino avesse colpito volontariamente con una gomitata l’avversario. Pertanto la reclamante chiede una riduzione della squalifica. Esaminati gli atti questa C.D. ritiene poco convincente la ricostruzione dei fatti così come descritti dalla reclamante. Ritiene altresì molto precisa la descrizione dei medesimi operata nel referto arbitrale. Visto il disposto dell’art.14 C.2 bis del C.G.S. la sanzione applicata risulta essere quella minima applicabile ad accadimenti di natura violenta. P.Q.M. Respinge il reclamo e ordina l’incameramento della relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it