COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 23 del 17/11/2005 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 055/06-cr. Reclamo della U.S Buonconvento avverso dec. Del G.S Regionale . Squalifica Rappuoli Daniele fino al 26.11.2005 (C.U 20 del 27.10.2005)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 23 del 17/11/2005 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 055/06-cr. Reclamo della U.S Buonconvento avverso dec. Del G.S Regionale . Squalifica Rappuoli Daniele fino al 26.11.2005 (C.U 20 del 27.10.2005) Ritenendo eccessiva la sanzione comminata al proprio tecnico , la soc. Buonconvento ne chiede una riduzione essendo la stessa , a suo dire , scaturita a seguito di una errata interpretazione dei gesti e delle parole e dal complessivo atteggiamento del tesserato , durante la gara Buonconvento – Gambassi del 23.10.2005. Il reclamo deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 41 comma 3 C.G.S. Infatti il citato articolo stabilisce come non siano reclamabili le sanzioni nei confronti dei tecnici inferiori ad un mese. Nel caso di specie la sanzione e’ limitata a 29 giorni. P.Q.M La C.D dichiara inammissibile il proposto reclamo ordinando l’incameramento della tassa.
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