COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 23 del 17/11/2005 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 043/06-cr. Reclamo del G.S Valmarina avverso dec. Del G.S provinciale di Prato . Squalifica Lascialfari Juri fino al 19.04.2006 ( C.U 13 del 19.10.2005)
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N. 23 del 17/11/2005
Delibera della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA
043/06-cr. Reclamo del G.S Valmarina avverso dec. Del G.S provinciale di Prato . Squalifica Lascialfari Juri fino al 19.04.2006 ( C.U 13 del 19.10.2005)
Ritenendo la sanzione eccessiva , in relazione ai fatti occorsi , la soc. Valmarina ne chiede una riduzione .
Il reclamo deve essere dichiarato inammissibile perche’ non firmato
Il difetto di sottoscrizione del reclamo impedisce di accertare la provenienza e quindi di affermare la validita’ , rituale e sostanziale dell’atto. La sottoscrizione e’ uno degli elementi essenziali dell’atto-reclamo e la sua mancanza lo rende giuridicamente inesistente.
P.Q.M
La C.D dichiara inammissibile il proposto reclamo ordinando l’incameramento della tassa
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