COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 23 del 17/11/2005 Delibera della Commissione Disciplinare 034/06-rg. Reclamo della G.S. Bellaria Cappuccini avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore Tigrano Michele fino al 30 aprile 2006. C.U. N.13 del 13/10/2005.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 23 del 17/11/2005 Delibera della Commissione Disciplinare 034/06-rg. Reclamo della G.S. Bellaria Cappuccini avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore Tigrano Michele fino al 30 aprile 2006. C.U. N.13 del 13/10/2005. Il calciatore Tigrano Michele veniva espulso dal terreno di gioco per aver veementemente protestato nei confronti dell’arbitro e poi per averlo colpito con una spallata. Alla notifica del provvedimento il calciatore manifestava ancora l’intenzione di colpire l’arbitro ma veniva trattenuto dai propri compagni. Nel lasciare il campo teneva un atteggiamento irriguardoso. Per tali comportamenti veniva squalificato per sei mesi. Propone reclamo la società Bellaria Cappuccini, affermando che il proprio tesserato si era limitato a protestare contro l’arbitro, magari in maniera più violente rispetto ai propri compagni di squadra, ma senza mai toccarlo e tenendo, rigorosamente, le braccia dietro la schiena al fine di evitare qualsiasi contatto. La reclamante nega inoltre che il calciatore abbia offeso il D.G. Nel supplemento di rapporto gara l’arbitro, seppure in maniera alquanto sintetica, conferma quanto già descritto nel rapporto gara. Afferma comunque che il contatto con il calciatore sebbene volontario non è stato violento ne ha provocato dolore. Dall’esame degli atti emerge come il giocatore in questione abbia cercato il contatto fisico con il D.G. più in segno di protesta ( fatto confermato dallo stesso D.G.) che non con la volontà di voler causare un danno fisico.Inoltre nel supplemento di rapporto non viene fatta menzione di offese pronunciate nei confronti del D.G. Per tali motivi non riscontrando questa C.D.un comportamento particolarmente minaccioso da parte del giocatore nei confronti dell’arbitro e valutati i fatti ,così come emergono nei rapporti arbitrali, ritiene equo determinare una squalifica pari a quattro mesi fino al 13 febbraio 2006. P.Q.M. Accoglie il reclamo e ordina la restituzione della relativa tassa.
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