COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 24 del 24/11/2005 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 059/06- Reclamo della soc. G.S Strada avverso dec. Del G.S Regionale . Squalifica Certini Enrico fino al 03.12.2005 . Venturi Federico per 5 gare . Inibizione Paggetti Andrea fino al 03.12.2005 (C.U 21 del 04.11.2005)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 24 del 24/11/2005 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 059/06- Reclamo della soc. G.S Strada avverso dec. Del G.S Regionale . Squalifica Certini Enrico fino al 03.12.2005 . Venturi Federico per 5 gare . Inibizione Paggetti Andrea fino al 03.12.2005 (C.U 21 del 04.11.2005) Ritenendo i provvedimenti assunti in primo grado dal G.S “esagerati “ se correlati ai fatti accaduti durante la gara Pescaiola - Strada del 30.10.2005 , viene richiesto a questo collegio una revisione dei fatti e una congrua riduzione delle sanzioni comminate ed in oggetto indicate. Il reclamo deve essere dichiarato inammissibile per quanto riguarda i tesserati Certini e Paggetti e respinto pe quanto riguarda il tesserato Venturi. Entrando nel merito si evidenzia come le sanzioni riguardanti i tesserati Certini e Paggetti siano inferiori ad un mese (29 gg) e quindi non reclamabili ai sensi dell’art 41 comma 3 lett.b) C.G.S Per quanto riguarda il Venturi , i fatti descritti dal D.G sul rapporto gara e ribaditi in sede di supplemento , non permettono nessun tipo di revisione , anche alla luce di quanto stabilito dall’art. 14 comma 2 bis lett. C) C.G.S poiche’ lo stesso si rendeva responsabile di un atto di violenza nei confronti di un avversario provocando allo stesso una fuoriuscita di sangue da un labbro , episodio questo, che riveste tutti i connotati di un atto di violenza particolarmente grave nei confronti di un avversario. P.Q.M La C.D dichiara inammissibile il reclamo per quanto riguarda i tesserati Certini e Paggetti e lo respinge pe quanto riguarda il tesserato Venturi. Ordina l’incameramento della tassa versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it