COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 24 del 24/11/2005 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 050/06- cr. Reclamo della A.S Martorella avverso esito gara Porto Azzurro – Martorella del 23.10.2005 valida per il campionato di terza categoria (risultato 1 – 0 ).
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N. 24 del 24/11/2005
Delibera della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA
050/06- cr. Reclamo della A.S Martorella avverso esito gara Porto Azzurro – Martorella del 23.10.2005 valida per il campionato di terza categoria (risultato 1 – 0 ).
Il giorno 23.10.2005 , veniva disputata sul campo comunale di Porto Azzurro , la gara in epigrafe indicata . Alla stessa partecipava , quale calciatore , il sig. Tiritiello Antonio , schierato dalla societa’ Porto Azzurro con il numero 1.
Questa partecipazione alla gara ha indotto la societa’ Martorella ad inoltrare reclamo a questa Commissione chiedendo la vittoria della gara
Sostine la reclamante che il Tiritiello , nelle stagioni sportive pregresse , avesse assunto la qualifica di Arbitro e pertanto non avrebbe potuto successivamente tesserarsi come calciatore secondo quanto previsto dall’art. 40 comma 1 NOIF.
Il reclamo e’ infondato e merita di essere respinto per le considerazioni che seguono.
Osserva il Collegio come la prima analisi deve essere fatta sull’art. 40 NOIF che la reclamante ha “ invocato” a suo favore senza percepirne l’esatta formulazione.
L’articolo sopradetto cosi’ recita “ …omissis , il calciatore che si iscrive nell’albo degli allenatori professionisti o che consegua la qualifica di arbitro decade dal tesseramento e non puo’ piu’ tesserarsi quale calciatore. “.
E’ evidente che la norma e’ tesa ad evitare che contrasti fra calciatori e societa’ possano essere superati dall’acquisizione di un tesseramento AIA e quindi nessun calciatore che abbia usufruito di una decadenza di tesseramento a seguito di un diverso ruolo assunto nella FIGC, potra’ poi successivamente richiedere un nuovo tesseramento come calciatore.
Il caso di specie e’ diverso e quindi non sottoposto alla regolamentazione dell’art 40 NOIF.
Infatti , il Tiritiello non ha usufruito di una decadenza di tesseramento non essendo mai stato tesserato come calciatore prima di essere iscritto nei ruoli AIA ed avere da questi dato regolari dimissioni in data 20.11.2002.
Lo stesso risulta tesserato come calciatore a partire dalla stagione sportiva 2003/2004 per la societa’ Porto Azzurro e quindi perfettamente in regola con le disposizioni vigenti.
P.Q.M
La c.d respinge il reclamo ed ordina l’incameramento della tassa versata
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