COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 24 del 24/11/2005 Delibera della Commissione Disciplinare 063/06-cr. Reclamo della pol. Montemerano avverso dec. Del G.S Provinciale di Grosseto. Squalifica Rossi Paolo fino al 02.05.2006 (C.U 16 del 02.11.2005 )

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 24 del 24/11/2005 Delibera della Commissione Disciplinare 063/06-cr. Reclamo della pol. Montemerano avverso dec. Del G.S Provinciale di Grosseto. Squalifica Rossi Paolo fino al 02.05.2006 (C.U 16 del 02.11.2005 ) Ritenendo eccessiva la sanzione comminata al proprio tecnico , reo secondo la reclamante , di essersi solo difeso dall’aggressione subita da un calciatore avversario , ne chiede una congrua riduzione. Nel contempo chiede di essere sentita al momento della discussione. Il reclamo deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 42 comma 5 C.G.S. Si osserva come i reclami in secondo grado devono essere proposti alla Commissione Disciplinare o al Giudice di secondo Grado , entro il decimo giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento sul C.U. Nel caso che occupa, il provvedimento veniva pubblicato sul C.U 16 del 02 Novembre 2005 e quindi doveva essere impugnato entro il giorno 12 Novembre 2005. Nella realta’ dei fatti lo stesso risulta inoltrato il giorno 15.11.2005 tre giorni dopo il termine perentorio sopradetto. P.Q.M La Commissione dichiara inammissibile il proposto reclamo secondo il combinato disposto degli art.li 42 comma 5 e 29 comma 5 C.G.S . Ordina l’incameramento della tassa versata.
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