COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 24 del 24/11/2005 Delibera della Commissione Disciplinare 58/06-gc . Reclamo presentato dall’A.S.D. Pian Del Bichi avverso la decisione del Giudice SportivoProvinciale di Grosseto che ha squalificato per 8 giornate il tesserato Edjo’o Zavier Raoul. C.U. N° 16 del 02.11.2005.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 24 del 24/11/2005 Delibera della Commissione Disciplinare 58/06-gc . Reclamo presentato dall’A.S.D. Pian Del Bichi avverso la decisione del Giudice SportivoProvinciale di Grosseto che ha squalificato per 8 giornate il tesserato Edjo’o Zavier Raoul. C.U. N° 16 del 02.11.2005. Il Giudice Sportivo Provinciale di Grosseto squalificava il calciatore sig. Edjo’o Zavier Raoul per otto gare in quanto teneva un comportamento gravemente violento nei confronti di un avversario, poiché a gioco in svolgimento, ma lontano dall’azione, lo colpiva con un pugno sul viso causandogli copiosa fuoriuscita di sangue dal naso e rendendo necessario il trasporto presso il Pronto Soccorso per il danno fisico provocato. I fatti accadevano nel corso dell’incontro Montemazzano – Pian Del Bichi del giorno 30.10.2005. Avverso il provvedimento del Giudice Provinciale proponeva reclamo la società sportiva, richiedendo una riduzione della squalifica comminata. La società apprezzabilmente conferma in toto l’accaduto; evidenzia che si è trattato di un gesto istintivo di autodifesa dovuto ad insistenti provocazioni sul colore della pelle, subite da un avversario; il gesto del calciatore avrebbe poi provocato un danno indesiderato. Nel supplemento di rapporto richiesto al D.G. da questa Commissione, l’arbitro conferma quanto già esposto, precisando di non aver percepito o sentito alcuna offesa o minaccia rivolta al tesserato Edjo’o. Il reclamo non merita accoglimento. Sull’episodio contestato non vi sono dubbi, essendo stato confermato anche dalla reclamante il colpo sferrato dal sig. Edjo’o. Sull’entità della sanzione si osserva quanto segue. E’ noto quanto sia severo l’atteggiamento di questo Collegio di fronte a fatti e episodi di razzismo. Ma a fronte anche di pesanti provocazioni, nulla giustifica le reazioni dei giocatori offesi, tanto più se violente. Nella fattispecie in esame manca una qualsiasi prova sulla provocazione al giocatore (anzi, questa viene totalmente esclusa dal D.G.), provocazione che però in ogni caso, lo si ripete, non avrebbe potuto giustificare in alcun caso la reazione che si è verificata. Ne deriva che alla luce anche delle conseguenze subite dall’avversario colpito, il comportamento del sig. Edjo’o sia senz’altro da stigmatizzare, e l’entità della sanzione comminata dal Primo Giudice appaia equa e ben calibrata in relazione all’accaduto. P.Q.M. La Commissione Disciplinare respinge il reclamo e dispone l’incameramento della relativa tassa.
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