COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 25 del 1/12/2005 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE 023/06-cr.Reclamo del Club Sportivo Firenze avverso dec. Del G.S provinciale . Squalifica Bagni Luca fino al 4.12.2005 (C.U 15 del 05.10.2005 )

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 25 del 1/12/2005 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE 023/06-cr.Reclamo del Club Sportivo Firenze avverso dec. Del G.S provinciale . Squalifica Bagni Luca fino al 4.12.2005 (C.U 15 del 05.10.2005 ) “a fine gara , nel passaggio che conduce agli spogliatoi, dava lievi ma fastidiose spinte al D.G affermando che quest’ultimo gli avrebbe impedito il passaggio a causa della sua mole. Successivamente offendeva l’arbitro.” Questa la motivazione che ha portato il G.S Provinciale a comminare la sanzione in oggetto indicata e che viene impugnata dalla societa’ in questa sede. Osserva la reclamante che il proprio tecnico ha avuto , al rientro negli spogliatoi a fine gara , scambi verbali con l’arbitro ma solo su fatti tecnici , in modo civile e mai offensivo e men che meno violento. Il reclamo e’ privo di pregio e deve essere respinto. La versione fornita dalla societa’ , che conferma come il proprio tecnico ed il D.G , stessero raggiungendo gli spogliatoi nello stesso momento , tendono a sminuire i fatti dandone una connotazione diversa ma decisamente in contrasto con quanto scritto dall’arbitro nel proprio rapporto . Tralasciando la circostanza relativa al fisico del direttore di gara, gia’ di per se offensiva le spinte subite dallo stesso anche se prive di violenza lesiva sono certamente da censurare e sanzionare . Anche in punto di entita’ della sanzione non possono essere mossi appunti al primo Giudice , il quale , nel quantificarla , ha colto perfettamente quanto emerso dagli atti e secondo una costante giurisprudenza di questo collegio. P.Q.M La C.D respinge il reclamo ordinando l’incameramento della tassa.
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