COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 26 del 09/12/2005 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 079/06-rg. Reclamo della U.S. Bagni di Lucca Corsagna avverso la Decisione DEL G.S. che ha squalificato il calciatore Grasseschi Michele per quattro gare effettive. C.U. N.23 del 17-11-05.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 26 del 09/12/2005 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 079/06-rg. Reclamo della U.S. Bagni di Lucca Corsagna avverso la Decisione DEL G.S. che ha squalificato il calciatore Grasseschi Michele per quattro gare effettive. C.U. N.23 del 17-11-05. A fine gara apostrofava l’arbitro con frase irriguardosa e giunto negli spogliatoi si rivolgeva ancora al D.G. con frase intimidatoria. La sanzione risulta aggravata in quanto capitano. Propone reclamo la società,sostenendo che il calciatore in questione aveva assunto la carica di capitano soltanto pochi minuti prima della fine della gara,in sostituzione del capitano designato ab inizio, sostituito per scelta tecnica. Secondo la reclamante la situazione di nervosismo generale coinvolgeva anche il Grasseschi Michele non uso a svolgere i compiti di capitano. La reclamante afferma,inoltre, che le frasi rivolte all’arbitro debbano qualificarsi come eccesso di protesta e non come intimidatorie. Per tali motivi la società chiede una riduzione della squalifica. Questa C.D. ritiene ininfluente il fatto che il calciatore in questione abbia assunto la carica di capitano soltanto pochi minuti prima della fine della gara in sostituzione di quello inizialmente indicato dalla società.Tale aspetto non può certamente essere considerato una attenuante. Pertanto considerando i fatti contestati al calciatore in questione assolutamente provati questa C.D. ritiene congrua la sanzione applicata. P.Q.M. Respinge il reclamo e ordina l’incameramento della relativa tassa.
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