COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 26 del 09/12/2005 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 064/06-sa.Impugnazione della A. S. D. RICORTOLA “1972” avverso a decisione del G.S. in ordine all’esito gara: PARADISO – RICORTOLA del 9 ottobre 2005 ( 2^ Categoria) – C.U. n. 21 del 4.11.05.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 26 del 09/12/2005 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 064/06-sa.Impugnazione della A. S. D. RICORTOLA “1972” avverso a decisione del G.S. in ordine all’esito gara: PARADISO – RICORTOLA del 9 ottobre 2005 ( 2^ Categoria) – C.U. n. 21 del 4.11.05. Con tempestivo e rituale gravame, anche esattamente notificato alla controparte, la intestata società adiva questa C.D. chiedendo: la riforma della decisione del Giudice Sportivo di I° grado, pubblicata nel C.U. n. 21 del 4 novembre 2005, che aveva stabilita la ripetizione della gara; l’ assegnazione, con pronuncia di questo Collegio, della vittoria per 0 – 3 in proprio favore. Deduceva la reclamante che, per quanto è evincibile dallo stesso rapporto gara, detto incontro non aveva potuto avere la sua naturale conclusione esclusivamente per uno stato di profondo disagio e timore ingenerato nell’arbitro da condotte ascrivibili esclusivamente ai giocatori della compagine avversaria, la Soc. Paradiso, che lo avevano accerchiato. Di contro, al RICORTOLA, in vantaggio per due a uno, a metà del secondo tempo, in trasferta, in netta superiorità numerica, per le intervenute espulsioni, e con un rigore prima concesso e poi “ripensatane l’assegnazione” (decisione, peraltro, accettata senza alcuna contestazione) non potrebbe addebitarsi alcuna responsabilità per quanto era accaduto e causato la sospensione dell’incontro. Precisava, infine, che lo stato di paura per la propria incolumità fisica del DG è situazione soggettiva che deve essere ragguagliata al momento dei fatti e non può essere valutata, successivamente .Tali argomentazioni venivano ribadite dinanzi alla Commissione, in sede di audizione in data 2 dicembre 2005 . Il reclamo deve essere accolto. Occorre preliminarmente rilevare come non siano in contestazione taluni elementi “di fatto” della vicenda in esame e, cioè, l’effettiva espulsione di più giocatori ( 2) della Soc. Paradiso, lo stato di vantaggio nel punteggio (1-2) del RICORTOLA, la non attribuibilità ai tesserati di quest’ultima di condotte aggressive e pericolose per la incolumità del DG, al momento della sospensione della gara. Deve, altresì, evidenziarsi come la decisione del Giudice Sportivo – che, in buona sostanza, accoglieva la tesi della U.S.D. PARADISO in ordine all’errore tecnico in cui sarebbe incorso il DG, non potendosi ravvisare i profili di cui all’art. 64 n. 2 N.O.I.F. avendo egli potuto dispiegare più opportunamente i suoi poteri disciplinari sul campo - è in linea con altre pronunce di questa CD su argomenti e fattispecie similari. In altri termini, lo stato di timore del DG tale da determinare l’adozione di un provvedimento – per molti profili “eccezionale” - quale quello della sospensione definitiva di una gara, deve conseguire, cioè, venire al termine, del più esaustivo intervento di ogni sua attività idonea a ripristinare al regolarità delle condizioni dell’incontro e salvo che gli accadimenti - interni al terreno di giuoco ed esterni allo stesso - siano comunque particolari, tali da non consentire alcuna ragionevole gestione della disciplina sportiva pertinente alla gara ed la suo proficuo esaurimento, esponendo il medesimo DG ( o terzi) a rischi per la propria o altrui incolumità, da questi ( esclusivamente ) valutati in termini di “ragionevole concretezza”. Nella vicenda in esame, alla luce del rapporto e del supplemento di rapporto inoltrato, l’arbitro che pure si è visto “accerchiato” dai calciatori del PARADISO, da’ atto di avere intrapreso determinate decisioni disciplinari. Queste – osserva questa CD - potevano anche non esaurirsi, laddove altri tesserati, come pare, si siano atteggiati in modo aggressivo verso di lui, uno colpendolo ( senza esiti lesivi), mentre gli altri lo attorniavano; tra queste, esemplificando: la convocazione immediata del capitano per diffidare la di lui compagine al prosieguo di detti atteggiamenti; la individuazione del responsabile del gesto lesivo, l’irrogazione di ammonizioni e - se necessario - di espulsioni ulteriori a carico di calciatori sul campo; quindi l’eventuale sospensione dell’incontro laddove fosse venuto meno il numero legale dei giocatori del PARADISO, in esito alle plurime espulsioni (ciò che avrebbe, comunque, determinata la vittoria del RICORTOLA per decisione della Giustizia Sportiva). Appare, inoltre, corretta la valutazione che la società reclamante offre in punto di non sindacabilità dello stato psicofisico dell’arbitro; egli è effettivamente dotato di valutazione discrezionale nei frangenti che possono determinare l’eventuale decisione di sospendere la gara; tale discrezionalità è superabile – lo ribadisce il Collegio sulla scorta anche della prima decisione del G. S. che si era soffermato sul punto - solo in caso di “errore tecnico” nel quale il DG dovesse essere incorso, purché lo stesso “errore” abbia i connotati della oggettività, emergendo comunque dalle stesse carte arbitrali ( ciò che il G.S. ha ritenuto, fondatamente, di ravvisare). La vera “particolarità” della vicenda in esame - che induce la Commissione a propendere per la riforma del primo giudizio - consiste nella palese riconducibilità dello stato di pericolo integralmente ai componenti/tesserati di una sola compagine (come visto profilo questo che può darsi per assodato e riferito da ogni illustrazione dei fatti evincibile dal rapporto e dal supplemento arbitrale) e neppure contestata dalla USD PARADISO nel ricorso che dette avvio alla procedura in prime cure. Conclusivamente, anche se l’arbitro verosimilmente poteva e doveva esperire ulteriore attività disciplinare sul campo, ciò che avrebbe determinato conseguenze definitorie dell’incontro più nette, non può addivenirsi a decisione ( la ripetizione della gara) che finisca col “premiare” il sodalizio (in quel momento in svantaggio) “responsabile”, unico e diretto, dello stato di timore del DG. In ultima analisi, ciò potrebbe - non sancito tale superiore ed ineluttabile principio, proprio del sistema disciplinare – divenire “precedente” da utilizzarsi da parte della squadra, in quel momento “perdente”, pretestuosamente, nei casi di risultato sul campo sfavorevole. Alla luce di quanto sopra, deve, dunque, applicarsi alla U.S.D. PARADISO – che ha determinate la cause di fatto, idonee, o potenzialmente idonee, ad impedire il regolare e fisiologico prosieguo dell’incontro - la sanzione della perdita della gara in questione ai sensi dell’art. 12, comma 5, del CDS, per 0 – 3, quale risultato comunque più favorevole al sodalizio avversario (che nel momento della sospensione conduceva per 1 – 2 ). P.Q.M. Accoglie il reclamo di cui in epigrafe, ed assegna alla U.S.D. RICORTOLA “1972” la vittoria per 0 - 3 nei confronti della U.S. PARADISO, con riferimento alla gara US PARADISO – A.S.D. RICORTOLA del 16 ottobre 2005. Dispone restituirsi la relativa tassa alla società reclamante A.S.D. RICORTOLA “1972”.-
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