COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 26 del 09/12/2005 Delibera della Commissione Disciplinare 060/06-gc – Reclamo presentato dall’A.S. Scintillapisaest avverso la decisione del Giudice Sportivo Regionale che ha squalificato il sig. Sardelli Daniele fino al 4.7.2006. C.U. N° 21 del 04.11.2005.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 26 del 09/12/2005 Delibera della Commissione Disciplinare 060/06-gc - Reclamo presentato dall’A.S. Scintillapisaest avverso la decisione del Giudice Sportivo Regionale che ha squalificato il sig. Sardelli Daniele fino al 4.7.2006. C.U. N° 21 del 04.11.2005. Il Giudice Sportivo Regionale squalificava fino al 4.7.2006 il sig. Sardelli Daniele poiché espulso per doppia ammonizione, alla notifica offendeva il D.G. e quindi in segno di disprezzo lo colpiva alla caviglia destra con un lieve calcio che non gli procurava alcun danno o dolore. Il fatto accadeva nel corso dell’incontro Scintillapisaest/ Spa Vecchiano del 30.10.2005. Con rituale reclamo la società manifesta stupore per la decisione del Giudice Sportivo e richiede una consistente riduzione della squalifica inflitta. Sostiene, la reclamante, che il giocatore, una volta espulso, avrebbe scalciato con rabbia il prato sottostante e che in detta occasione era vicinissimo al D.G. che si era portato “quasi a contatto” con il giocatore. Non esclude che il Sardelli, stante la vicinanza, possa aver sfiorato lo scarpino dell’arbitro e fa presente che lo stesso D.G. avrebbe affermato con termini volgari che l’espulsione era avvenuta per proteste. La reclamante infine evidenzia che la mancanza di dolore comprova l’inesistenza di qualsiasi intento lesivo nei confronti del Direttore di Gara. Questi, nel supplemento di rapporto richiesto ai fini istruttori da questo Collegio, conferma il calcio lieve ed intenzionale del Sardelli, che a fine gara si sarebbe anche scusato per quanto commesso, e nega il proferimento di frasi inopportune o volgari in risposta alle domande di un dirigente della società Scintillapisaest. Il reclamo non merita accoglimento. Che il calcio sia stato volontario e intenzionale appare fuori di dubbio, e debole è la tesi difensiva della reclamante. La circostanza, poi, che il D.G. non abbia avvertito dolore è stata fin da subito recepita dal Primo Giudice, laddove motiva “in segno di disprezzo”, come già indicato dallo stesso arbitro. E’ naturale, infatti, che qualora il D.G. avesse percepito dolore ben altra sarebbe stata la sanzione inflitta, non potendosi certo – come invece tenta di affermare la società – creare una consequenzialità fra volontà del gesto e dolore subito. Vero è, invece, che questa Commissione ha sempre utilizzato la discriminante del dolore per calibrare le sanzioni comminate. Nel caso in essere l’entità della squalifica inflitta appare assolutamente equa e ben calibrata. P.Q.M. La Commissione Disciplinare respinge il reclamo e dispone l’incameramento della relativa tassa.
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