COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 26 del 09/12/2005 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE 035/06-gl. Gara Marina La portuale – Monzone Fivizzani (3-0) dell’8/10/05 Campionato Juniores in C.U. Provinciale di Massa n.12 del 13/10/2005

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 26 del 09/12/2005 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE 035/06-gl. Gara Marina La portuale – Monzone Fivizzani (3-0) dell’8/10/05 Campionato Juniores in C.U. Provinciale di Massa n.12 del 13/10/2005 Reclamo della società Monzone Fivizzano avverso la squalifica fino al 13/05/06 del calciatore Lo Bosco Cristian “ per avere lanciato, a gioco fermo, il pallone sulla nuca del D.G., allontanandosi dal terreno di gioco offendeva lo stesso”. Assume la reclamante che il gesto del proprio tesserato deve essere assolutamente ridimensionato; infatti trattasi di mera azione colposa e non certamente preordinata a colpire il D.G. Secondo la ricostruzione della società il Lo Bosco, in possesso del pallone, intendeva scagliarlo lontano in segno di “rabbia” e solo casualmente il gesto ha avuto l’esito illustrato. Per quanto attiene le frasi offensive, la società, pur ammettendo il fatto, esclude che siano state rivolte verso l’arbitro. Il supplemento di rapporto fornito dal D.G. è chiaro ed inequivocabile: il calciatore ha lanciato volontariamente il pallone verso lo stesso colpendolo, sia pure senza dolore, alla nuca e, le frasi pronunciate dal Lo Bosco, sono state rivolte verso l’arbitro. La C.D. esaminati gli atti ufficiali, respinge il reclamo. La difesa della reclamante appare assolutamente incerta e contraddittoria. Il pallone si trovava nelle mani del calciatore il quale lo ha scagliato verso l’arbitro, che si trovava a due metri da lui, volontariamente ed uscendo il tesserato ha profferito le frasi offensive riportate che, per il loro tenore, altri non possono avere come destinatario se non il D.G. Osserva la Commissione che, la distanza fra l’arbitro ed il calciatore ed il fatto di avere il pallone in mano, denotano una sicura volontarietà del gesto in quanto, se si fosse trattato di un atto di protesta, il pallone sarebbe stato scagliato lontano e non addosso ad un soggetto che si trovava a così breve distanza. Le frasi pronunciate dal tesserato sono chiare ed inequivocabili circa il loro destinatario. La sanzione appare ben graduata nel suo ammontare. P.Q.M. La C.D. respinge il reclamo, disponendo l’addebito della relativa tassa.
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