COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 26 del 09/12/2005 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI CALCIO FEMMINILE 046706-RG. Reclamo della A.C.F. 2003 Lucca ASD avverso la decisione del G.S. che ha squalificato la calciatrice Chiocchetti Irene fino al 27-02-06. C.U. n.20 del 27-10-2005.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 26 del 09/12/2005 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI CALCIO FEMMINILE 046706-RG. Reclamo della A.C.F. 2003 Lucca ASD avverso la decisione del G.S. che ha squalificato la calciatrice Chiocchetti Irene fino al 27-02-06. C.U. n.20 del 27-10-2005. Per aver spinto con le mani al petto il D.G., facendolo indietreggiare di circa un metro, accompagnando tale gesto con offese e minacce, la calciatrice in oggetto è stata squalificata fino al 27-02-06( TRE MESI ) Contro tale provvedimento propone reclamo la società, negando che la propria tesserata abbia spinto il D.G .e confermando che l’esistenza di frasi offensive ma non minacciose. La ricorrente chiede inoltre di essere ascoltata. In data 2-12-05 davanti a questa Commissione Disciplinare è comparso il Presidente della società reclamante, il quale nel ribadire che la propria tesserata non ha spinto il D.G., in quanto trattenuta dal dirigente accompagnatore, ha sottolineato come sarebbe stato oltremodo difficile per la medesima far indietreggiare l’arbitro, considerata la grande differenza di struttura fisica tra i soggetti in questione. Conferma invece le frasi offensive ma non minacciose indirizzate al D.G. Per tali motivi chiede una riduzione della squalifica. L’arbitro nel supplemento di rapporto gara conferma quanto già esposto in sede di rapporto gara, sottolineando come la spinta in questione non sia stata violenta. Esaminati gli atti in questione questa C.D. ritiene provati i fatti contestati alla calciatrice. Ritiene, altresì, che la spinta debba essere valutata più come un atteggiamento di stizza e di reazione ad un “presunto” torto subito che come comportamento violento nei confronti del D.G. Ciò viene confermato direttamente dal supplemento di rapporto gara e indirettamente dalla struttura fisica, alquanto esile, della calciatrice in questione, presente alla comparizione della società davanti alla C.D. Certamente l’esile costituzione fisica della giocatrice ha posto qualche elemento di dubbio circa la reale dimensione del suo comportamento. Alla luce di tali considerazioni questa C.D. ritiene più congrua ai fatti contestati una squalifica fino al 15 gennaio 2006. P.Q.M. Accoglie il reclamo e ordina La restituzione della relativa tassa.
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