COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 27 del 15/12/2005 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 076/06-pv. Oggetto: reclamo dell’Unione Sportiva Dilettantistica Sambuca Casini avverso alla squalifica inflitta dal G.S. al calciatore Mac Kay John fino al 27/04/2006 (C.U. n. 20 del 17/02/2006).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 27 del 15/12/2005 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 076/06-pv. Oggetto: reclamo dell’Unione Sportiva Dilettantistica Sambuca Casini avverso alla squalifica inflitta dal G.S. al calciatore Mac Kay John fino al 27/04/2006 (C.U. n. 20 del 17/02/2006). Il G.S. applicava al calciatore Mac Kay John la sanzione oggi reclamata, con riferimento ai fatti accaduti nel corso della gara disputata in data 13 novembre 2005 tra la società reclamante e la Polisportiva Luco, con la seguente motivazione: “Spingeva il D.G. senza provocare conseguenza alcuna”. Ricorre l’impugnante la quale contesta integralmente la dinamica del fatto dedotta nel rapporto di gara rappresentando che il calciatore, nel rialzarsi dopo un fallo subito, aveva semplicemente appoggiato la mano su una spalla al fine di richiamare l’attenzione del D.G. e per poter battere il fallo fischiato. Nel gesto non sarebbe ravvisabile alcun intento lesivo anche in considerazione del fatto che il Sambuca, al momento dell’estrazione del cartellino rosso, era in vantaggio di due reti e che pertanto sarebbe mancato l’interesse dei propri giocatori nel far degenerare l’incontro o nel trascendere nei confronti del D.G. Sottolineando che il giocatore non avrebbe proferito alcuna frase ingiuriosa o minacciosa aggiunge inoltre che il D.G. avrebbe adottato il provvedimento solo perché indotto; un calciatore avversario avrebbe infatti istigato l’arbitro redarguendolo sull’opportunità di sanzionare il gesto. Conclude pertanto per una riduzione della squalifica irrogata. All’udienza del 9 dicembre 2005 presenziava il Presidente della società Sambuca che veniva reso edotto del supplemento arbitrale, espressamente richiesto dalla Commissione, concernente quanto accaduto in campo. Il D.G. confermava il contenuto del rapporto precisando: di aver sanzionato un fallo effettivamente commesso dal Mac Kay; che questi, reagendo, lo avrebbe spinto; che nessuno lo avrebbe indotto ad adottare la sanzione successivamente irrogata. Informato sulle delucidazioni fornite dall’arbitro il Presidente, riportandosi a quanto dedotto nel reclamo, insisteva sul fatto che il proprio giocatore avesse realmente subito il fallo avversario rilevando l’esistenza, nel rapporto di gara, di una evidente contraddizione. In effetti, all’ottavo del secondo tempo, il D.G. riporta in atti sia l’espulsione del calciatore del Sambuca che l’ammonizione di un giocatore del Luco; l’elemento appare verosimilmente inconciliabile con i fatti narrati poiché risulta difficile che nello stesso minuto di giuoco si concentri il fallo del Mac Kay, la successiva condotta illegittima nei confronti del D.G., l’adozione del provvedimento di espulsione, l’annotazione dello stesso, la ripresa del giuoco, il successivo fallo e la nuova notifica di ammonizione. Pur rilevando che un contatto fisico con il D.G., assolutamente estraneo alle regole Federali che non contemplano alcuna ragione che lo possa legittimare, sia effettivamente avvenuto e che lo stesso sia stato posto in essere volontariamente dal giocatore, la ricostruzione difensiva associata alle contraddizioni sopra evidenziate impone una diversa qualificazione della condotta illecita; l’assoluta assenza di conseguenze fisiche del D.G., l’assenza di reazioni verbali associate al gesto ed il dubbio che il giocatore volesse realmente reagire ad una decisione contraria, impongono una diminuzione della squalifica. P.Q.M. La C.D., in parziale riforma, accoglie il reclamo dell’Unione Sportiva Dilettantistica Sambuca Casini e riduce la squalifica inflitta al giocatore Mac Kay John fino al 17/01/2006 anziché fino al 17/02/2006. Dispone la restituzione della relativa tassa.
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