COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 27 del 15/12/2005 Delibera della Commissione Disciplinare 073/06-rn.RECLAMO F.C. FIORENZA CALCIO A 5 AVVERSO SQUALIFICA PACILLI DAVIDE PER 5 GG. (C.U. N° 24 DEL 24115)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 27 del 15/12/2005 Delibera della Commissione Disciplinare 073/06-rn.RECLAMO F.C. FIORENZA CALCIO A 5 AVVERSO SQUALIFICA PACILLI DAVIDE PER 5 GG. (C.U. N° 24 DEL 24115) Propone rituale reclamo lo F.C. Fiorenza Calcio a 5 avverso la sanzione in oggetto comminata dal G.S. Regionale con la seguente motivazione: “Espulso per gioco violento, alla notifica assumeva contegno irriguardoso e tale da costringere il D.G. ad arretrare. Sanzione aggravata in quanto capitano”. Nel chiedere una riduzione delle sanzioni la reclamante contesta quanto ascritto al proprio tesserato e nega che il calciatore Pacilli abbia avuto un atteggiamento offensivo e minaccioso nei confronti del D.G. avendo inteso avvicinarsi esclusivamente per chiedere spiegazioni nella sua veste di capitano e l’arretramento dell’arbitro non sarebbe dipeso da intenti minacciosi del giocatore, ma effettuato spontaneamente dal D.G. senza alcuna costrizione. La C.D. esaminati gli atti acquisito il supplemento di rapporto, sentita la reclamante su sua richiesta all’udienza del 9122005 decide di respingere il reclamo. La prospettazione dei fatti effettuata dalla reclamante e ribadita durante l’udienza non trova conferma nei fatti così come descritti dal D.G. sia nel rapporto che nel supplemento. Addirittura si rinviene negli atti gara comportamento più grave rispetto a quello descritto nella motivazione dal primo giudice ed evidentemente a questi sfuggito. Considerato il carattere di prova privilegiata che i documenti ufficiali hanno nell’ordinamento sportivo ed in assenza di ogni e qualsivoglia aspetto contraddittorio tra gli stessi, i fatti a carico del Pacilli debbono ritenersi ampiamente provati. Quanto alla sanzione essa appare congrua ed avrebbe potuto essere anche più severa se non fosse sfuggito al primo giudice quanto non evidenziato in motivazione, anche considerata la qualifica di capitano ricoperta dal Pacilli nella gara. P.Q.M. La C.D. respinge il reclamo ed ordina incamerarsi la tassa relativa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it