LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.120/C del 23/11/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/2” RECLAMO SOCIETA’ S.S. GUALDO S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA TRE GARE EFFETTIVE CALCIATORE LEONARDO VARCHETTA (C.U. N.101/C DELL’8/11/2005 GARA GUALDO-CASTEL SAN PIETRO T. DEL 6 NOVEMBRE 2005).
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.120/C del 23/11/2005
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
S E R I E “C/2”
RECLAMO SOCIETA’ S.S. GUALDO S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA TRE
GARE EFFETTIVE CALCIATORE LEONARDO VARCHETTA (C.U. N.101/C
DELL’8/11/2005 GARA GUALDO-CASTEL SAN PIETRO T. DEL 6
NOVEMBRE 2005).
Avverso il provvedimento indicato in epigrafe ha proposto reclamo la
società S.S. Gualdo S.r.l., la quale lamentando l’eccessiva afflittività della
sanzione ne richiede la riduzione.
Sostiene la società reclamante che il comportamento del calciatore Varchetta
Leonardo, “che a gioco fermo dopo la segnatura della rete del Gualdo colpiva il portiere
del Castel S. Pietro con un calcio ad una gamba senza procurargli danno alcuno (vedi
rapporto assistente arbitrale)”, era stato determinato dalla foga nel cercare di prendere il
pallone nel mentre il portiere ed altri calciatori avversari facevano ostruzionismo per
perdere ulteriore tempo e non era quindi sorretto da un chiaro ed esclusivo intento
lesivo.
All’odierna riunione nessuno è comparso.
Osserva preliminarmente la Commissione che la normativa antecedente a quella
attuale, comminando la squalifica per una o più giornate di gara (art.14 comma 1 lett. F),
consentiva di commisurare la sanzione alla natura ed alla gravità dei fatti commessi,
dando la possibilità di distinguere, ad esempio, tra atti violenti commessi in azione di
giuoco oppure a giuoco fermo e di tenere altresì conto delle conseguenze dell’atto
violento.
Con la nuova formulazione dell’art.14 il legislatore federale ha voluto che non vi
fossero margini di discrezionalità nel determinare il minimo della pena fissato nel caso di
condotta violenta nei confronti di calciatori o altre persone presenti comminando la
squalifica per tre giornate (art.14 comma 2bis lett. b).
Ciò premesso, con riferimento al caso di specie devono considerarsi irrilevanti le
motivazioni che avrebbero indotto il Varchetta a colpire volontariamente con un calcio
alla gamba il portiere della squadra avversaria ed il fatto che da tale comportamento
oggettivamente e soggettivamente violento non sia derivato alcun danno al calciatore
avversario, atteso che, secondo la normativa vigente, si richiede per la sussistenza di
un atto violento sanzionabile nel minimo con tre giornate di squalifica l’oggettiva idoneità
della condotta a cagionare danno fisico all’avversario e la intenzionale aggressività di
tale gesto sul piano dell’elemento psicologico.
Per questi motivi la Commissione
d e l i b e r a
di respingere il reclamo della società S.S. Gualdo S.r.l.
La tassa va addebitata.
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