LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.120/C del 23/11/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/2” RECLAMO SOCIETA’ S.S. GUALDO S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA TRE GARE EFFETTIVE CALCIATORE LEONARDO VARCHETTA (C.U. N.101/C DELL’8/11/2005 GARA GUALDO-CASTEL SAN PIETRO T. DEL 6 NOVEMBRE 2005).

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.120/C del 23/11/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/2” RECLAMO SOCIETA’ S.S. GUALDO S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA TRE GARE EFFETTIVE CALCIATORE LEONARDO VARCHETTA (C.U. N.101/C DELL’8/11/2005 GARA GUALDO-CASTEL SAN PIETRO T. DEL 6 NOVEMBRE 2005). Avverso il provvedimento indicato in epigrafe ha proposto reclamo la società S.S. Gualdo S.r.l., la quale lamentando l’eccessiva afflittività della sanzione ne richiede la riduzione. Sostiene la società reclamante che il comportamento del calciatore Varchetta Leonardo, “che a gioco fermo dopo la segnatura della rete del Gualdo colpiva il portiere del Castel S. Pietro con un calcio ad una gamba senza procurargli danno alcuno (vedi rapporto assistente arbitrale)”, era stato determinato dalla foga nel cercare di prendere il pallone nel mentre il portiere ed altri calciatori avversari facevano ostruzionismo per perdere ulteriore tempo e non era quindi sorretto da un chiaro ed esclusivo intento lesivo. All’odierna riunione nessuno è comparso. Osserva preliminarmente la Commissione che la normativa antecedente a quella attuale, comminando la squalifica per una o più giornate di gara (art.14 comma 1 lett. F), consentiva di commisurare la sanzione alla natura ed alla gravità dei fatti commessi, dando la possibilità di distinguere, ad esempio, tra atti violenti commessi in azione di giuoco oppure a giuoco fermo e di tenere altresì conto delle conseguenze dell’atto violento. Con la nuova formulazione dell’art.14 il legislatore federale ha voluto che non vi fossero margini di discrezionalità nel determinare il minimo della pena fissato nel caso di condotta violenta nei confronti di calciatori o altre persone presenti comminando la squalifica per tre giornate (art.14 comma 2bis lett. b). Ciò premesso, con riferimento al caso di specie devono considerarsi irrilevanti le motivazioni che avrebbero indotto il Varchetta a colpire volontariamente con un calcio alla gamba il portiere della squadra avversaria ed il fatto che da tale comportamento oggettivamente e soggettivamente violento non sia derivato alcun danno al calciatore avversario, atteso che, secondo la normativa vigente, si richiede per la sussistenza di un atto violento sanzionabile nel minimo con tre giornate di squalifica l’oggettiva idoneità della condotta a cagionare danno fisico all’avversario e la intenzionale aggressività di tale gesto sul piano dell’elemento psicologico. Per questi motivi la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo della società S.S. Gualdo S.r.l. La tassa va addebitata.
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