COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 14 del 28 Settembre 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S. S.MARCO PADOVA Avverso regolarità gara U.S.A. Mortise – S.Marco Padova del 18/9/2005 – Campionato di 3^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 14 del 28 Settembre 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S. S.MARCO PADOVA Avverso regolarità gara U.S.A. Mortise – S.Marco Padova del 18/9/2005 – Campionato di 3^ Categoria L’A.S. S.Marco Padova ha presentato reclamo avverso la validità della gara in oggetto, lamentando l’irregolare partecipazione del giocatore Bortolato Angelo (U.S.A. Mortise) perché squalificato. La Commissione Disciplinare visti gli atti ufficiali di gara e le controdezioni fatte pervenire dall’U.S.A. Mortise; esperiti i rituali accertamenti; rilevato che il giocatore Bortolato Angelo è stato colpito da sanzione di squalifica automatica per una giornata, a seguito di espulsione avvenuta nella gara del Campionato di 3^ Categoria del 1°/5/2005, secondo quanto pubblicato nel Com. Uff. n. 42 del 4-5-2005 (pag. 42/719) del Comitato Provinciale di Padova; accertato che detto provvedimento è stato scontato in occasione della gara Mortise-Crocefisso del 4/5/2005 nello stesso Campionato di 3^ Categoria, alla quale il Bortolato non ha preso parte, così correttamente ottemperando al disposto dell’art. 14, 9° comma del C.G.S.; accertata, alla luce di quanto sopra, la regolarità della partecipazione del Bortolato (U.S.A. Mortise) nella partita oggetto del reclamo; P.Q.M. la Commissione Disciplinare delibera • di respingere il reclamo avanzato dall’A.S. S. Marco Padova; • di confermare la validità della gara in epigrafe omologando la stessa con il risultato acquisito in campo di : U.S.A. Mortise – S.Marco Padova 0 – 0, in applicazione del disposto di cui all’art. 12, 5° comma, sub a) del C.G.S. • di disporre a carico dell’A.S. S.Marco Padova l’addebito dell’importo della tassa reclamo non versata.
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