COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 14 del 28 Settembre 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S. CAMINESE Avverso regolarità gara Caminese – Gregorense Trinitas del 18/9/2005 – Campionato di 3^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 14 del 28 Settembre 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S. CAMINESE Avverso regolarità gara Caminese - Gregorense Trinitas del 18/9/2005 – Campionato di 3^ Categoria L’A.S. Caminese ha presentato reclamo avverso la validità della gara in oggetto, lamentando l’irregolare partecipazione del giocatore Bertocco Enrico (Gregorense Trinitas) perché squalificato. La Commissione Disciplinare visti gli atti ufficiali di gara; esperiti i rituali accertamenti; rilevato che il giocatore Bertocco Enrico è stato colpito da sanzione di squalifica per sei giornate, a seguito di espulsione avvenuta nella gara del “12° Torneo Città di Padova”, organizzato dal Comitato Provinciale di Padova e riservato a giocatori della Categoria “Juniores”, secondo quanto pubblicato nel Com. Uff. n. 46 del 25-5-2005 (pag. 46/779) del C.P. di Padova; accertato che il calciatore Bertocco Enrico, nato il 10/10/1984, ha superato l’età consentita alla partecipazione dell’attività della Categoria Juniores per la stagione sportiva 2005/2006, anche in qualità di atleta ”Fuori Quota”; ritenuto quindi che il Bertocco può scontare la sanzione disciplinare pendente a suo carico soltanto nel Campionato di 3^ Categoria 2005/2006 cui la Società prende parte; confermata, alla luce di quanto sopra, l’irregolarità della partecipazione del Bertocco (Gregorense Trinitas) nella partita oggetto del reclamo; P.Q.M. la Commissione Disciplinare delibera • di accogliere il reclamo avanzato dall’A.S. Caminese; • di applicare a carico dell’A.S.D. Gregorense Trinitas il disposto di cui all’art. 12, comma 5°, sub a) del C.G.S. che prevede la sanzione sportiva della perdita della gara in epigrafe, omologandola come segue : Caminese -Gregorense Trinitas 3 – 0; • di applicare a carico dell’A.S.D. Gregorense la sanzione dell’ammenda di € 55,00 per aver impiegato in gara ufficiale un giocatore squalificato. La tassa reclamo non è stata versata.
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