COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 15 del 5 Ottobre 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S. SOVIZZO Avverso regolarità gara Tregnago – Sovizzo del 25/09/2005 – Campionato di 1^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 15 del 5 Ottobre 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S. SOVIZZO Avverso regolarità gara Tregnago – Sovizzo del 25/09/2005 – Campionato di 1^ Categoria La Società A.S. Sovizzo ha presentato rituale reclamo avverso la validità della gara in oggetto, lamentando l’irregolare partecipazione del giocatore Busti Matteo (Tregnago) perché squalificato. La Commissione Disciplinare vista la documentazione ufficiale in atti; esaminate le controdeduzioni fatte pervenire dall’A.C. Tregnago; esperiti accertamenti presso il Giudice Sportivo Regionale degli atti ufficiali relativi alla gara Leodari Sole --Tregnago del Campionato di 1^ Categoria del 18/9/2005; rilevato che nel corso di detta gara è stato espulso il giocatore Busti Moreno (Tregnago), mentre addirittura non risulta la partecipazione allo stresso incontro del calciatore Busti Matteo; preso atto di quanto sopra e della comunicazione del G.S. che l’attribuzione della squalifica del giocatore Busti Matteo è dovuta ad un errore tipografico, in quanto nel Comunicato Ufficiale n. 12 del 21/9/2005 è stata inserita la squalifica per una giornata a carico del calciatore Busti Matteo, mentre in effetti il provvedimento doveva essere imputato al giocatore Busti Moreno, secondo quanto risulta già “dall’errata corrige” pubblicata, a cura del Giudice Sportivo, in altra parte del presente Comunicato; accertato quindi, alla luce di quanto sopra, che il giocatore Busti Matteo (Tregnago) ha preso parte regolarmente alla partita oggetto del reclamo; P.Q.M. la Commissione Disciplinare delibera • di respingere il reclamo avanzato dall’A.S. Sovizzo; • di confermare la gara in epigrafe con il risultato acquisito in campo di : Tregnago – Sovizzo 3 – 2 • di non disporre l’addebito dell’importo della tassa reclamo nei confronti dell’A.S. Sovizzo, in considerazione dell’errata corrige del G.S., che non poteva essere a conoscenza della Società reclamante.
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