COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 15 del 5 Ottobre 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO UNION CALCIO CAVARZERE Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 14 del 28/9/2005 – Squalifica per due giornate giocatore Boscolo Mathias Bisto – Campionato di 2^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 15 del 5 Ottobre 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO UNION CALCIO CAVARZERE Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 14 del 28/9/2005 – Squalifica per due giornate giocatore Boscolo Mathias Bisto – Campionato di 2^ Categoria Il Ricorso proposto dalla Società Union Calcio Cavarzere, avverso la squalifica per due giornate, a carico del proprio calciatore Bosco Mathias Bisto, non viene esaminata perché inammissibile, trattandosi di provvedimento non impugnabile ai sensi dell’art. 41, comma 3°/a del C.G.S. Si dispone l’addebito della tassa reclamo non versata.
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