COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 17 del 12 Ottobre 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO A.S.D. BASSA PADOVANA Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 14 del 28/09/2005 – Squalifica sino al 25/3/2007 Massaggiatore Scavazza Alberto – Camp. 1^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 17 del 12 Ottobre 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO A.S.D. BASSA PADOVANA Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 14 del 28/09/2005 – Squalifica sino al 25/3/2007 Massaggiatore Scavazza Alberto – Camp. 1^ Categoria La Società A.S.D. Bassa Padovana ha proposto rituale opposizione avverso la deliberazione del Giudice Sportivo Regionale, pubblicata sul Comunicato n. 14 del 28/9/2005 del C.R. Veneto, con la quale veniva inflitta la sanzione della squalifica sino al 25/3/2007 al proprio massaggiatore Sig. Scavazza Alberto “per aver protestato vibratamente contro l’arbitro facendolo oggetto (nel primo tempo) di alcuni schiaffi e per avere, successivamente, tentato di aggredirlo, insultandolo”. La reclamante asserisce che il provvedimento inflitto appare eccessivo rispetto al fatto commesso. La Commissione Disciplinare visto il ricorso proposto dall’A.S.D. Bassa Padovana; effettuati accertamenti ed esaminata la documentazione ufficiale agli atti; sentito il legale rappresentante dell’A.S.D. Bassa Padovana; sentito altresì l’arbitro, il quale ha precisato che il massaggiatore Scavazza lo ha colpito in modo non violento, pur provocandogli una sensazione di leggero dolore all’orecchio e che, inoltre, non ha potuto affermare con certezza l’intenzione del massaggiatore di aggredirlo; considerato che, dal quadro complessivo della vicenda emerge comunque un comportamento gravemente offensivo ed irriguardoso nei confronti dell’arbitro; valutata la decisione dell’Organo di primo grado; P.Q.M. La Commissione Disciplinare delibera • di accogliere parzialmente il reclamo presentata dall’A.S.D. Bassa Padovana; • di ridurre sino al 31/12/2005 la squalifica a carico del massaggiatore Scavazza Alberto. La tassa reclamo non è stata versata.
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